Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 99 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 99 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Cagliari nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Orotelli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Orotelli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Oristano del 9/6/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza resa in data 9.6.2025, il G.i.p. del Tribunale di Oristano ha applicato a NOME COGNOME e NOME COGNOME, ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di tre anni e sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa ciascuno per i delitti di rapina aggravata, detenzione e porto di arma clandestina.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Cagliari, articolandolo in un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 448, comma-2 bis , cod. proc. pen.
Dal capo di imputazione – evidenzia il ricorrente – risulta che l’arma per la quale gli imputati sono stati condannati Ł descritta come una pistola originariamente TARGA_VEICOLO, modificata in calibro 6,25 e trasformata in arma da sparo funzionante mediante sostituzione della canna originale.
Ma una pistola a salve modificata artigianalmente, in modo da sparare proiettili veri, diventa un’arma comune da sparo clandestina. Di conseguenza, gli imputati hanno commesso anche il reato di fabbricazione di arma clandestina, che non Ł stato contestato. Nemmeno Ł stato contestato, in alternativa, il delitto di cui all’art. 648 cod. pen.: infatti, o gli imputati hanno fabbricato essi stessi l’arma oppure l’hanno acquistata ovvero ricevuta al fine di trarne un ingiusto profitto.
Con requisitoria scritta del 13.10.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod.
proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza Ł limitata ai soli casi di errore manifesto. Il ricorso fuoriesce da questo perimetro legale, perchØ il ricorrente si duole non già dell’erronea qualificazione dei fatti, bensì dell’omessa contestazione del reato di fabbricazione di arma clandestina; ma, qualora risulti dagli atti un reato non contestato, connesso ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod. proc. pen., il giudice non ha l’obbligo di respingere l’accordo per incompletezza della contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
1. Questa Corte ha già affermato, con pronuncia richiamata anche dal Sostituto Procuratore generale nella sua requisitoria, che, in tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, qualora risulti dagli atti un reato non contestato, connesso ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod.proc. pen. e che non comporti alcuno spostamento della competenza per materia e per territorio, il giudice non ha l’obbligo di respingere l’accordo per incompletezza della contestazione perchØ Ł sempre possibile una contestazione autonoma del reato con applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato (Sez. 3, n. 11042 del 22/1/2003, COGNOME, Rv. 223814 – 01).
Nel caso di specie, infatti, il ricorso non segnala una erronea qualificazione giuridica del fatto (cui fa riferimento l’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen. quando individua i casi di ricorribilità della sentenza di patteggiamento), ma piuttosto la sussistenza di un reato ulteriore rispetto a quelli per cui s’Ł proceduto, e cioŁ la fabbricazione di arma clandestina (ovvero la ricettazione di arma clandestina) che avrebbe logicamente e cronologicamente preceduto la detenzione e il porto dell’arma stessa.
Non si tratta, dunque, di un fatto ‘diverso’, che Ł da intendersi come un fatto che integri una imputazione diversa da quella originariamente contestata o come un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, dep. 2021, Varani, Rv. 280938 – 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/1/2019, COGNOME, Rv. 275928 – 01).
Il caso sollevato dal ricorso si inscrive, invece, nel paradigma del fatto nuovo o del reato concorrente. Per “fatto nuovo”, nell’ottica delineata dall’art. 518 cod. proc. pen., si intende un accadimento ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ma si aggiunge a quello oggetto dell’imputazione originaria, affiancandolo quale autonomo thema decidendum . Ne deriva che il fatto nuovo può coesistere con quello per cui si procede, mentre il fatto diverso Ł incompatibile con la ricostruzione iniziale. Qualora poi il fatto storico emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale sia legato a quello originariamente contestato da vincolo di connessione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., configurando un’ipotesi di continuazione o di concorso formale di reati, ricorre la fattispecie di reato concorrente, contemplata dall’art. 517, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 32600 del 30/4/2015, P.m. in proc. Carenzio e altro, Rv. 264475 – 01).
2. Se, dunque, non si tratta di fatto ‘diverso’, non ricorre, allora, l’ipotesi di cui all’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., che avrebbe imposto al giudice di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Invece, nell’ipotesi di fatto nuovo che integra un reato concorrente, ove il pubblico ministero non proceda a contestazione, nØ originaria nØ suppletiva, il giudizio segue il suo corso e il giudice si pronuncerà esclusivamente in merito all’imputazione originaria, fermo restando il potere del pubblico ministero di procedere in separata sede in merito al fatto
ulteriore. Dunque, la mancata contestazione del reato concorrente indicato nel ricorso del Procuratore generale non abilitava il giudice a disporre la restituzione degli atti al requirente, perchØ tanto avrebbe provocato un indebito regresso dell’azione penale. L’unico effetto Ł che il thema decidendum rimane circoscritto all’ambito originario dell’imputazione formulata, giacchØ l’art. 521 cod. proc. pen. limita il potere del giudice di restituire gli atti al pubblico ministero all’ipotesi di fatto diverso (così, la già citata Sez. 6, n. 32600 del 30/4/2015, P.m. in proc. Carenzio e altro, in motivazione), da intendersi come fatto che sia con il fatto-reato contestato in rapporto di irriducibile alterità, senza una matrice di condotta unitaria (Sez. 3, n. 13151 del 2/2/2005, Vignola, Rv. 231829 – 01).
Erra, dunque, il ricorrente, quando, chiedendo l’annullamento della sentenza, mostra di ritenere, pur senza esplicitarlo, che il GRAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto omettere di pronunciarsi e restituire gli atti al pubblico ministero.
Costituisce, invece, affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui Ł affetto da abnormità funzionale il provvedimento con cui il giudice, ai fini dell’eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato (Sez. 2, n. 29336 dell’8/7/2025, Zheng, Rv. 288381 – 01), così determinando la regressione dell’intero procedimento, anche con riferimento all’originaria imputazione correttamente formulata (Sez. 4, n. 17213 del 9/3/2017, P.M. in proc. Lanceni, Rv. 269459 – 01).
Alla luce di quanto fin qui considerato, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchØ fondato su una errata interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, di cui disconosce l’univoco significato.
Trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa per le ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso Così Ł deciso, 19/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME