Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39562 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39562 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Turchia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Venezia e appellata dall’imputato, la Corte di appello di Venezia ha riqualificato il reato di cui al capo 1) nella fattispecie di cui all’art 74, comma d.P.R. n. 309 del 1990, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui al capo 4) e, conseguentemente, ha ridotto la pena complessivamente inflitta in diciassette anni di reclusione, nel resto confermando la pronuncia impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 oggetto di contestazione ai capi 2), 3), 12), 13).
Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo 1). Rappresenta il difensore che la Corte di appello si è limitata a dare atto degli elementi probatori illustrati dal Tribunale, senza confrontarsi con i motivi d appello presentati dall’AVV_NOTAIO che criticavano dettagliatamente la motivazione posta a fondamento del delitto associativo, specie in riferimento alla credibilità soggettiva e oggettiva di NOME, la cu valutazione era stata pretermessa dal Tribunale, con violazione del principio devolutivo. Allo stesso modo, con l’appello di erano criticate le intercettazioni telefoniche, le quali coinvolgevano unicamente il ricorrente e il figlio, ritenut inidonee a ritenere provata la sussistenza di un sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
2.2. Con il secondo motivo, censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla partecipazione all’associazione. Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito è incorsa nel vizio di mancanza di motivazione in ordine alla dimostrazione della partecipazione associativa per come declinata dalla giurisprudenza, puntualmente indicata nel ricorso, anche considerando che la Corte di appello si è sottratta all’onere di indicare un solo elemento in grado di rappresentare logicamente che il ricorrente abbia avuto contatti i fornitori di droga nell’interesse dell’associazione.
2.3. Con il terzo motivo, eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al concorso del ricorrente nel delitto di cessione di sostanze stupefacente di ingente quantità di cui al capo 2). La motivazione, espone il difensore, non solo ha illogicamente dato atto che l’avere importato la sostanza stupefacente equivalga a provare il concorso nel delitto di cessione, ma
non ha tenuto conto delle dichiarazioni del COGNOME, secondo cui il COGNOME era titolare di 20 kg. di droga.
2.4. Con il quarto motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla determinazione della pena. Rappresenta il difensore che la Corte di appello, disattendendo l’insegnamento di Sezioni unite n. 25939 del 2013, i cui contenuti sono riportati nell’esposizione del motivo, ha erroneamente assunto, come violazione più grave, il delitto di partecipazione all’associazione, piuttosto che la cessione pluriaggravata ex art 80,comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, di sostanze stupefacenti di cui al capo 2), che è punito, nel massimo, in misura più severa rispetto al delitto di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, ma che prevede, però, un minimo edittale inferiore, e quindi più vantaggioso per il condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente essendo connessi, sono inammissibili, perché articolano censure di contenuto fattuale, che evidentemente esulano dei casi tassativamente previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.
Invero, dopo aver esposto, in via di sintesi, l’ampio compendio probatorio raccolto davanti al Tribunale – testimonianze rese, in sede di incidente probatorio, dal teste assistito NOME COGNOME, alias NOME COGNOME, e dal computato NOME COGNOME, figlio del ricorrente, nonché, in sede dibattimentale, dagli agenti e ufficiali di p.g. che condussero le indagini, i particolare da NOME COGNOME, che ha minuziosamente descritto tutto lo svolgimento delle investigazioni (cfr. p. 2 ss. della sentenza impugnata), la Corte di merito, quanto alla sussistenza dell’associazione, ha ritenuto aspecifico il motivo di impugnazione, perché privo del necessario confronto critico con gli indicati “poderosi elementi probatori” (così p. 16 della sentenza impugnata), a partire dal definitivo accertamento del sodalizio criminoso da parte della sentenza di condanna irrevocabile nei confronti dei coimputati, per poi proseguire con le dichiarazioni di NOME, con la ricostruzione degli eventi in ordine cronologico riferita dal teste COGNOME (cfr. da p. 13 a p. 42 della sentenza di primo grado) e dal tenore delle innumerevoli conversazioni (riportate da p. 47 a p. 79 della sentenza di primo grado), da cui emerge l’intersa attività svolta dai compitati nel settore degli stupefacenti.
A fronte di tale messe di prove, la Corte di merito ha inoltre ritenuto generiche le critiche svolte dall’appellante con riferimento sia alle dichiarazioni del COGNOME – critiche del tutto fondate, come è agevole verificare dalla lettura del quarto motivo di appello (cfr. p. 7-10) -, sia al contenuto del materiale intercettato.
Premesso che dalla ricapitolazione dei motivi di appello (p. 9-10 della sentenza impugnata) – che il ricorrente non ha contestato, e nemmeno ha allegato l’appello redatto dall’AVV_NOTAIO – non risulta che tale ultimo difensore abbia devoluto la questione relativa alla credibilità del COGNOME, si osserva, in ogni caso, che il primo motivo si focalizza pressoché esclusivamente sulle dichiarazioni del COGNOME, laddove la sussistenza del sodalizio criminoso riposa sul contenuto della messe di intercettazioni telefoniche e sulle indagini di p.g., come ampiamente ed analiticamente ricostruite dal Tribunale sulla scorta della deposizione del teste COGNOME, ciò che, peraltro, perfettamente riscontra le dichiarazioni del COGNOME.
Quanto, poi, alla partecipazione del NOME al sodalizio, la Corte di merito, pur negando un ruolo di vertice del COGNOME, ne ha ribadito la piena partecipazione, desunta da una serie conversazioni telefoniche puntualmente esposte ed analizzate alle p. 17 e ss. della sentenza impugnata.
La Corte d’appello, in primo luogo, ha valorizzato le conversazioni telefoniche intercorse tra l’imputato e il figlio NOME relative: al trasferimento d denaro proveniente dal traffico di sostanze stupefacenti; al commento dell’arresto del corriere COGNOME Hakima, con riferimenti alla possibilità individuare luoghi più sicuri per la custodia della sostanza; all’ingaggio di un corriere rivelatosi però troppo caro e all’aggiornamento dell’imputato circa gli sviluppi di un trasporto di sostanza in territorio estero; alle disponibilità denaro del figlio con un rendiconto dei ricavati del traffico; agli sviluppi di un trattativa per l’acquisto e il trasporto di stupefacente; al commento delle minacce ricevute da un referente residente in Iran a nome NOME, con il quale lo stesso COGNOME dialoga nella conversazione riportata a p. 19 della sentenza impugnata.
La Corte di merito, inoltre, ha desunto il ruolo di partecipe del NOME in seno all’associazione delle contenuto di numerose conversazioni relative al NOME, nel corso delle quali costui riferisce di un trasferimento di 9 kg. di sostanza da Este a Varese effettuato in compagnia del ricorrente, ovvero riceve dal figlio dell’imputato informazioni sui trasferimenti in Svizzera del denaro provento del traffico con esplicito riferimento del figlio al ruolo del padre odierno ricorren
(«questo è il lavoro di mio padre lui non è qui allora sono costretto a fare per lui; mio lavoro è vendere la roba per il Kurdistan»).
La Corte di appello ha poi correttamente valorizzato i plurimi delitti-scopo a ulteriore conferma del ruolo associativo dell’imputato, in ciò facendo corretta applicazione del principio giusto il quale la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione, può integrare l’esistenza d indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di, Rv. 279505 – 02).
Infine, la Corte territoriale ha logicamente spiegato il trasferimento dell’imputato in Turchia dopo la rilevante transazione (62 kg. di sostanza), evidenziando come lo specifico ruolo dell’imputato (organizzatore delle importazioni che avvenivano dal territorio estero), non implicasse la costante presenza in Italia italiano e come fosse il figlio ad aggiornarlo su quanto accadeva sul territorio nazionale.
A fronte di tale apparato argomentativo – ampio, aderente ai dati probatori e immune da profili di illogicità manifesta – la critica sviluppata nel secondo motivo si rivela generica, in quanto declinata senza concreti riferimenti all’interno compendio probatorio valorizzato dal Tribunale e dalla Corte d’appello.
5. Il terzo motivo è inammissibile per genericità e perché esprime censure di contenuto valutativo.
Anche in tal caso, nel confermare le conclusioni del Tribunale, la Corte di appello ha ampiamente giustificato l’affermazione della penale responsabilità in relazione all’importazione contestata al capo 2), che si fondano sia sulle dichiarazione del COGNOME – non oggetto di specifica censura in sede di appello sia sull’analisi delle celle telefoniche agganciate dai telefoni cellulari in uso d COGNOME, come analizzate a p. 21 della sentenza impugnata, nonché sulle dichiarazioni rese dal figlio e dal teste NOME, il quale ha puntualmente ricostruito gli accadimenti del 3-5 maggio 2018 (cfr. p. 13 ss. della sentenza di primo grado).
Nel misurarsi con le censure difensive, a fronte dell’indicato materiale probatorio, la Corte di merito ha ritenuto irrilevante, per escludere l’affermazione della penale responsabilità, la circostanza che non sia stato registrato nessun incontro o contatto tra il COGNOME – destinatario dei 62 kg. di cocaina – e il COGNOME, né che costui sia stato trovato con lo stupefacente, in considerazione del ruolo di
organizzatore svolto dal COGNOME stesso, e considerando che la consegna dello stupefacente è stata ricostruita, come riferito dal teste COGNOME, sulla base delle immagini estrapolate delle telecamere pubbliche installate ad Este nelle vicinanze di INDIRIZZO, da cui emerge, appunto, l’incontro tra COGNOME e COGNOME (cfr. p. 15 della sentenza di primo grado).
6. Il quarto motivo è inammissibile perché generico.
E’ ben vero che, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto da giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.g. in proc. Ciabotti e altro, Rv. 255347 – 01), con la precisazione che, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l’irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.g. in proc. Ciabotti e altro, Rv. 255348 – 01).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha erroneamente individuato, come reato più grave, la violazione di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, contestata al capo 1) – che è punita con la reclusione da dieci a ventiquattro anni, ai sensi dell’art. 23 cod. pen., essendo il massimo indeterminato -, mentre astrattamente più grave è la fattispecie di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravata ai sensi dell’art. 80, comma 2, del medesimo d.P.R., la cui pena oscilla da un minimo di nove anni di reclusione e 34.666 euro di multa (ossia sei anni e 26.000, pari al minimo edittale, aumentato della metà, che corrisponde all’aumento minimo), a un massimo di trent’anni di reclusione, per effetto del limite di cui all’art. 64, comma 2, cod. pen., e 433.320 euro di multa (vale a dire l’aumento massimo, pari a due terzi, sul massimo edittale).
Nondimeno, l’impostazione del difensore appare meramente ipotetica, perché ritiene che, ove fosse stata assunta, come violazione più grave, quella di cui agli artt. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, la pena inflitta, sarebbe stata inferiore a quindici anni: un assunto del tutto indimostrato, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto indicare puntuali elementi da cui desumere la contenuta gravità del fatto, ciò che peraltro confligge dal considerevole quantitativo di droga importato, pari a 42 kg. di cocaina, e considerando che, in ogni caso, la Corte di merito avrebbe comunque dovuto aumentare la pena per il delitto associativo, sicché non vi sono elementi per sostenere che la pena complessivamente inflitta sarebbe stata certamente più mite.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26/11/2025.