Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24431 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24431 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1.NOME COGNOME nata in Albania, il 31/03/1977 ,
2.NOME COGNOME nato in Albania il 25/02/1982
3.NOMECOGNOME nato in Albania il 21/10/1971
4.Hallulli Azem, ( C,kg I r (5- JÚ )
5.NOMECOGNOME nato in Albania il 26/05/1982
6.NOME COGNOME nato in Albania il 05/04/1981
7.NOME nato in Albania il 04/01/1969
8.NOME nato in Albania il 17/03/1996
9.NOME nata in Moldavia il 15/05/1984
10.NOME COGNOME nato in Albania il 15/11/1972
avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Venezia del 07/06/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del Procuratore generale che ha invocato l’annullamento con rinvio per COGNOME e COGNOME il rigetto dei ricorsi per il resto;
udite le conclusioni dei difensori presenti, avv.ti NOME COGNOME per COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME per NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno invocato l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 giugno 2024 il Tribunale del riesame di Venezia, pronunciandosi -in sede di rinvio- sull’istanza di riesame avanzata dagli odierni ricorrenti (oltre che da NOME COGNOME e NOME COGNOME) avverso l’ordinanza emessa nei loro confronti il 29 settembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari di Venezia, con la quale era stata loro applicata la misura della custodia cautelare in carcere ha (annullato il provvedimento cautelare e, per l’effetto, ordinato l’immediata liberazione di NOME e COGNOME, e) rigettato l’istanza di riesame avanzata da 1.NOME COGNOME, 2.COGNOME, 3.Halluli Afrim, 4.Halluli Azem, 5.NOME COGNOME, 6.Karteri lidi, 7.COGNOME NOME, 8.NOME COGNOME, 9.COGNOME NOME, 10.NOME COGNOME.
1.1. La decisione sull’istanza di riesame era stata rimessa al Tribunale del riesame di Venezia a seguito di tre sentenze di questa Corte, di annullamento di tre ordinanze rese dal Tribunale di Venezia, quale giudice del riesame, separatamente (in ragione della proposizione di separate istanze di riesame), ma relative al medesimo procedimento:
Sez. 4, n. 19628/2024 , del 9 aprile 2024, di annullamento, con rinvio, dell’ordinanza n. 743/2023 del 5 dicembre 2023, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nel procedimento a carico di Karteri lidi, COGNOME NOME COGNOME Halluli Afrim, Halluli Azem, Resulaj Hertion, COGNOME, cui, con l’ordinanza genetica, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 dPR 309/90;
b) Sez. 4, n. 20224/2024, del 13 marzo 2024, di annullamento, con rinvio, dell’ordinanza n. 799/2023 del 27 dicembre 2023, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nel procedimento a carico di COGNOME Adrian, NOME COGNOME, NOME COGNOME cui, con l’ordinanza genetica, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 dPR 309/90;
in entrambi i casi la Corte di @assazione, con la sentenza rescindente, senza entrare nel merito delle posizioni cautelari, si era limitata a rilevare l’erronei della dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ritenuta quale il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e ordinato la liberazione degli indagati;
c) Sez. 4, n. 20223/2024, del 13 marzo 2024, di annullamento, con rinvio, dell’ordinanza n. 726/2023 del 1 dicembre 2023, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nel procedimento a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME cui, conAyinanza genetica, era stata applicata dal Giudice per le indagini preliminari GLYPH 3Tribunale di Venezia la misura della custodia
cautelare in carcere per fattispecie di reato di cui agli artt. 73 dPR 309/90, aven ad oggetto cocaina, e per la ritenuta partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, art,74 dPR 309/90, con a capo il promotore NOMECOGNOME e da lui organizzata.
La Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, aveva in questo caso rilevato che il giudice del riesame aveva escluso la gravità indiziaria in merito al partecipazione (anche) dei due indagati al sodalizio di cui al capo 1, dopo aver ritenuto quest’ultimo sussistente -all’esito della puntuale disamina del compendio indiziario disponibile (intercettazioni e attività di polizia giudiziaria come censita dal Giudice per le indagini preliminari)- solo tra tre soggetti (i due COGNOME NOME e NOME, e NOMECOGNOME, e dopo aver comunque ritenuto la gravità indiziaria in ordine ai reati ‘fine’ agli allora ricorrenti contestati (relativi all’acquisto da COGNOME dal capo del sodalizio di un quantitativo di cocaina tale da escludere la sua qualificazione a mente dell’art. 73, comma 5, dPR 309/90 (capo 13); agli acquisti di cocaina, da parte di COGNOME dal capo del sodalizio, il 28 ottobre 2021, e da parte di COGNOME dal capo del sodalizio il 18 marzo 2021 (capo 26); alle cessioni di cocaina il 26 novembre 2021, il 3, il 10, il 28 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2021).
Aveva censurato l’ordinanza impugnata per carenza di reale confronto con l’impianto dell’ordinanza genetica quanto ai gravi indizi di colpevolezza in merito alla partecipazione al sodalizio da parte dei soggetti diversi da quelli appartenent al nucleo familiare Korriku, ed anche in merito al ruolo di organizzatori di talun avendo ritenuto che «con motivazione manifestamente illogica in forza della parcellizzazione degli elementi indiziari e dell’assenza di confronto con il materiale indiziario invece poto a fondamento dell’ordinanza genetica. l’ordinanza impugnata ritiene sussistenti i gravi indizi in merito ad una diversa fattisp associativa, operante solo fra i tre citati familiari, ma non ricostr l’associazione al fine poi di motivare l’esclusione a essa degli altri soggetti di cui rubrica, tra cui i due indagati. Con il descritto modus operandi il giudice di merito acclara, senza motivare, l’esclusione di una partecipazione con riferimento a un’associazione assolutamente non ricostruita nella sua essenza, tanto organizzativa quanto operativa, attività invece necessaria per poi eventualmente escludere, in relazione ad essa, che la condotta degli altri soggetti e, in particolar dei due indagati, sia stata partecipativa».
Gli indagati hanno proposto, come di seguito, ricorsi avverso l’ordinanza del 7 giugno 2024 invocandone l’annullamento.
Ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso Ademi RAGIONE_SOCIALE, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3,,c1PR 309/9 (capo 1), 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90 (capi 21, 22 e 23), 81, comma 2, 110 cod.pen. 73, comma 1, dPR 309/90 (capo 27).
3.1. Deduce la difesa, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 627 cod.proc.pen. in relazione all’art. 74 dPR 309/90, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente interpretato le argomentazioni della Corte di Cassazione in merito all’associazione di cui all’art. 74 dPR 309/90.
Il Tribunale di Venezia, sulla scorta dell’asserito rispetto del decisum della Corte di legittimità (per l’esplicitazione del contenuto della sentenza rescindente n. 20223/2024, di annullamento dell’ordinanza pronunciata nei confronti di COGNOME e COGNOME, si rinvia al superiore § 1.1., lett.a), rammentando, sinteticamente, in questa sede, che l’ordinanza pronunciata nei confronti dei coindagati COGNOME e COGNOME, è stata da questa Corte ritenuta «manifestamente illogica in forza della parcellizzazione degli elementi indiziari e dell’assenza di confronto con il materiale indiziario invece posto a fondamento dell’ordinanza genetica» nella parte in cui, senza ricostruire l’associazione, ha motivato l’esclusione dalla compagine di soggetti diversi dagli appartenenti al nucleo Korriku), avrebbe ravvisato il reato d cui all’art. 74 dPR 309/90 contestato al capo 1, con motivazione carente, illogica e contraddittoria.
Assume la difesa che il Tribunale avrebbe ritenuto la sussistenza dell’associazione de qua sulla base del medesimo, errato, ragionamento iniziale, violando il disposto dell’art. 627 cod.proc.pen. nella parte in cui ha ritenuto che Cassazione l’avesse vincolato al giudizio di sussistenza dell’associazione, laddove, invece, il giudizio di rinvio ha riguardato soltanto il contestato vizio log giuridico.
3.2. Coi motivi aggiunti lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 73 e 74 d-PR 309/90, e correlato vizio di motivazione, asseritamente carente, contraddittoria e illogica, nella parte in cui i gravi indizi di colpevolezza in relazione al associativo sono stati individuati nei medesimi elementi indicati nella prima ordinanza del riesame, e in quella sede valutati non sufficienti ad attestare l partecipazione dell’indagata, valevoli ad integrare la sola gravità indiziaria relazione ai reati fine.
Analizza, a tal fine, le risultanze relative al capo 23 (di cui all’art. 73 309/90) e contesta la ricorrenza degli elementi da cui desumere attraverso il
concorso nel reato fine la partecipazione al reato associativo, specie sotto il profilo soggettivo.
Ha proposto tempestivo ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, NOME COGNOME cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3.dPR 309/90 (capo 1), 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90 (capo 13), 81, comma 2, 110 cod.pen. 73, comma 1, dPR 309/90 (capi 26 e 30), affidandolo a due motivi.
3.1. Col primo motivo denuncia vizio di motivazione, asseritamente mancante, apparente e contraddittoria, in relazione al reato di cui all’art. 74 dPR 309/90, capo 1, e specificamente alla sua partecipazione alla stessa.
Note le motivazioni della Corte di Cassazione (sentenza n. 20233/2024) il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la decisione rescindente, sulla scorta dell’asserito rispetto del decisum della Corte di legittimità, avrebbe ravvisato il reato di cui all’art. 74 dPR 309/90 contestato al capo 1, con motivazione carente, illogica e contraddittoria, e avrebbe omesso sia di ricostruire la contestata associazione, sia di motivare sulla partecipazione del Bendo, con indicazione delle fonti indiziarie ritenute rilevanti.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva delineato l’apparato organizzativo operante nel territorio veneto individuando COGNOME NOME in posizione apicale, capo, promotore ed organizzatore unitamente ad altri, e indicato, tra gli associati, anche NOME COGNOME che, secondo prospettazione accusatoria, insieme con la compagna NOME, si sarebbe occupato del reperimento e della distribuzione della sostanza stupefacente per conto del COGNOME, nei periodi in cui costui era assente, consegnandogli, al ritorno, il denaro ricavatone.
L’ordinanza impugnata, al cospetto di una solo presuntiva identificazione del ricorrente, non conterrebbe alcun riferimento a concreti elementi indicativi della partecipazione del ricorrente all’associazione di cui al capo 1); inefficienti all scopo sarebbero le conversazioni intercettate e indicate dal Tribunale; pretestuosa sarebbe l’attribuzione allo stesso delle operazioni di prelevamento dello stupefacente e, ancor più, della consapevolezza di cooperare al raggiungimento degli obiettivi del sodalizio, peraltro al cospetto della valutazione di segno contrario spiegata quanto alla posizione di COGNOME
3.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione, asseritamente omessa, apparente, illogica in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze di cautela, e violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) cod.proc.pen..
Evidente sarebbe la genericità dell’assunto svolto al proposito dal Tribunale con riferimento indistinto a tutti gli indagati, e, con essa, la violazione del dispost di cui all’art. 292, comma 2, cod.proc.pen..
Sarebbe stato omesso, in particolare, qualsivoglia specifico giudizio, funzionale alla verifica dei requisiti della concretezza ed attualità della cautela ravvisata a carico dell’indagato, sulla situazione esistenziale del Bendo, sulla documentata attività lavorativa, sulla disponibilità all’accoglienza in regime di arresti domiciliari da parte della sorella, soggetto non controindicato, alla assenza di condotte negative dopo la scarcerazione di seguito all’annullamento del 1 dicembre 2023.
Halluli Azem, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 / dPR 309/90 (capo 1), agli artt. 73, comma 1, dPR 309/90 (capi 3, 8, 9), agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90(capo 10, 15, 16,22, 23,24), agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90(capo 11, 14,18), e NOME Afrim, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 1 dPR 309/90 (capo 1),agli artt. 73, comma 4, dPR 309/90 (capo 2), agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90(capo 32), hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi.
4.1. Col primo motivo la difesa denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all’art. 273 cod.proc.pen. e 74 dPR 309/90, e correlato vizio di motivazione, asseritamente insufficiente e carente in punto di mancata valutazione delle deduzioni di cui alla memoria difensiva e dei documenti allegati dalla difesa al Tribunale del riesame il 7 giugno 2024 e il 5 dicembre 2023, nella parte in cui è stata affermata la partecipazione dei ricorrenti al sodalizio.
Rileva, in particolare, che la sentenza della Cassazione n. 19628/24 (il cui esito di annullamento dell’ordinanza impugnata affondava le proprie ragioni, per gli odierni ricorrenti, solo in questioni procedurali), aveva comunque dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto da parte pubblica nei confronti del coindagato COGNOME nei cui confronti il Tribunale del riesame aveva escluso la partecipazione al consesso associativo di cui al capo 1, così convalidandone il percorso motivazionale laddove aveva ritenuto «che i due soli acquisti di stupefacente del prevenuto dal coindagato COGNOME e la cessione al dettaglio di parte di tale sostanza non siano sufficienti per affermare, sul piano della gravità indiziaria, la partecipazione del COGNOME al sodalizio, comprensivo di una serie numerosa di ulteriori soggetti con i quali l’indagato non risulta aver intrattenuto alcun tipo di rapporto».
Ritiene la difesa, a fronte di tale argomentazione, in uno con l’esclusione da parte del Giudice per le indagini preliminari dell’addebito di partecipazione a carico dei vettori dello stupefacente, e con la ‘derubricazione’ del ruolo di NOME COGNOME da
organizzatore a mero partecipe, che illogica risulterebbe la motivazione resa dal Tribunale del riesame riguardo alla sua persona, per averlo ritenuto intraneo all’associazione perché stabilmente dedito all’attività di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti di più tipologie, in stabili rapporti con i sodali, non solo programmando di volta in volta tali attività, ma, anche, collaborando con i sodali in modo da protrarre a tempo indeterminato gli illeciti. Travisata sarebbe stata la prova relativa all’esistenza di molteplici conversazioni il cui contenuto, oltre che asseritamente a lui non attribuibile, divergerebbe, anche, dalla stessa provvisoria trascrizione (il ricorso si diffonde a darne contezza da pagina 4 a pagine 6). Si tratterebbe di elementi atti, al più, a configurare un consapevole contributo causale alla realizzazione di singoli fatti, ma non a provare consapevolezza e volontà dei soggetti coinvolti alla realizzazione del comune programma criminale. Non vi sarebbero inoltre evidenze di contatti col capo NOME
Quanto ad COGNOME cui pure è contestata la partecipazione al delitto associativo, al di là di eventuali responsabilità per singoli episodi -relativamente ai quali la difesa comunque lamenta la mancanza di qualsiasi accertamento in ordine a quantità, tipologia e qualità dello stupefacente trattato- la difesa evidenzia che sarebbe emerso il contatto univocamente con COGNOME Adrian, a decorrere dal marzo 2022.
4.2. Col secondo motivo deduce, ex art. 606, comm1 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione di legge, in relazione all’art. 274, comma 1, lett c), e 275, comma 3, cod.proc.pen., nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto esistente, concreto ed attuale il pericolo di reiterazione delittuosa, e correlativo vizio di motivazione, asseritamente contraddittoria sia con l’ordinanza adottata ex art. 309 cod.proc.pen. del 5 dicembre 2023 quanto alla posizione di COGNOME coindagato in relazione al capo 22) di provvisoria contestazione, sia con l’esclusione del ruolo apicale di Halluli Afrim.
I fatti addebitati risalgono a due anni prima della applicazione della misura, indistintamente applicata a tutti gli indagati, in difetto di una valutazione specifica delle singole realtà; al cospetto di tanto neppure il pregresso comportamento, come risultante dai precedenti, risulta giustificarla, posto che COGNOME è latore, soltanto, di una violazione amministrativa del 1999 e di un precedente specifico del 2007; COGNOME, invece, di un precedente per utilizzo di patente falsa e guida in stato di ebbrezza.
NOME cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e dPR 309/90 (capo 1), agli artt. 110 cod.pen., 74 comma 4, dPR 309/90 (capi 2, 4), agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 dPR309/90 (capi 3, 5, 6, 7, 29) e NOME
lidi, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90 (cap 1), agli artt. 110 cod.pen., 74 comma 4, dPR 309/90 (capi 2, 4), agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 dPR309/90 (capi 5, 6, 7, 29) hanno proposto, a mezzo del medesimo difensore di fiducia, tempestivi distinti ricorsi, affidati a d medesimi motivi.
5.1. Col primo motivo denunciano, ex art. 606, comma 1, lett b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 627 cod.proc.pen. in relazione all’art. 74 dPR 309/90, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente interpretato le argomentazioni svolte da questa Corte, con la sentenza rescindente, in merito alla sussistenza dell’associazione di cui all’art. 74 dPR 309/90.
Lo svolgimento è in tutto sovrapponibile a quello del primo motivo rassegnato nell’interesse di NOME COGNOME sicchè alla sua esplicitazione si fa in questa sede, per brevità, riferimento.
5.2. Col secondo motivo lamentano, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art.74 dPR 309/90, e correlato vizio di motivazione, asseritamente carente, contraddittoria e illogica, nella parte in cui i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo son stati individuati nei medesimi elementi indicati nella prima ordinanza del riesame, e in quella sede valutati non sufficienti ad attestare l’esistenza della contestat associazione e la partecipazione dell’indagato alla stessa.
Analizzano le risultanze relative ai capi 3), 4), 5), 6), 7), 29) di provviso incolpazione (di cui all’art. 73 dPR 309/90) e contestano la ricorrenza degli elementi da cui desumere la partecipazione dei ricorrenti, specie sotto il profilo soggettivo, ritenendo il compendio indiziario valevole ad integrare la sola gravità indiziaria in relazione ai reati fine.
Ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, tempestivo ricorso COGNOME NOMECOGNOME cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90, con ruolo apicale (capo 1), agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 dPR309/90 (capi 12, 13, 17, 21, 22, 23, 25 ‘ 4 agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen., 73 comma 1, dPR 309/90 (capi 26, 27, 28).
Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 627 cod.proc.pen. in relazione all’art. 74 dPR 309/90, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente interpretato le argomentazioni svolte da questa Corte, con la
sentenza rescindente, in merito alla sussistenza dell’associazione di cui all’art. 74 dPR 309/90.
Lo svolgimento è in tutto sovrapponibile a quello del primo motivo rassegnato nell’interesse di NOME COGNOME sicchè alla sua esplicitazione si fa in questa sede, per brevità, riferimento.
Ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, tempestivo ricorso COGNOME NOMECOGNOME cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90, con ruolo apicale (capo 1), agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 dPR309/90 (capi 12, 13, 17, 21, 22, 23, 25, ) agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen., 73 comma 1, dPR 309/90 (capi 26, 27, 28).
Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 627 cod.proc.pen. in relazione all’art. 74 dPR 309/90, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente interpretato le argomentazioni svolte da questa Corte, con la sentenza rescindente, in merito alla sussistenza dell’associazione di cui all’art. 74 dPR 309/90.
Lo svolgimento è in tutto sovrapponibile a quello del primo motivo rassegnato nell’interesse di NOME COGNOME sicchè alla sua esplicitazione si fa in questa sede, per brevità, riferimento.
Ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, tempestivo ricorso NOME COGNOME cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90, con ruolo apicale (capo 1), agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 dPR309/90 (capo23).
7.1. Il primo motivo, con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 627 cod.proc.pen. in relazione all’art. 74 dPR 309/90, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente interpretato le argomentazioni svolte da questa Corte, con la sentenza rescindente, in merito alla sussistenza dell’associazione di cui all’art. 74 dPR 309/90, è in tutto sovrapponibile al primo motivo rassegnato nell’interesse di NOME COGNOME (la madre), sicchè alla sua esplicitazione si fa in questa sede, per brevità, riferimento.
7.2. Col secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’ art. 74 dPR 309/90, e correlato vizio di motivazione, asseritamente carente, contraddittoria e illogica, nella parte in cui i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo sono
stati individuati nei medesimi elementi indicati nella prima ordinanza del riesame, e in quella sede valutati non sufficienti ad attestare l’esistenza della contestata associazione e la partecipazione dell’indagato alla stessa.
Analizza le risultanze relative al capo 23 di provvisoria incolpazione (di cui all’art. 73 dPR 309/90), unico episodio a lui addebitabile, e contesta la ricorrenza degli elementi da cui desumere la partecipazione, specie sotto il profilo soggettivo, valevoli ad integrare la sola gravità indiziaria in relazione all’indicato reato fine.
Anche in questo caso le lagnanze difensive sono sovrapponibile a quelle svolte nell’interesse della madre NOME
7.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274 e 292, comma 2, cod.proc.pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione per mancanza di autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari che giustificano l’applicazione della misura cautelare, nonché per insussistenza del pericolo di recidivanza.
Il Tribunale ha ritenuto essersi formato il giudicato cautelare sul punto, per essere stata la prima ordinanza emessa ex art. 309 cod.proc.pen. annullata soltanto sotto altri profili, ossia la valutazione sulla sussistenza del rea associativo e l’erronea dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni.
La difesa contesta tale assunto e ripropone le censure mosse con la primigenia istanza di riesame per difetto dell’autonoma valutazione sulla ricorrenza delle esigenze cautelari svolta dal Giudice per le indagini preliminari, come dal Tribunale del riesame, con argomentazioni svincolate dalla specifica situazione esistenziale dell’odierno ricorrente.
Popov NOME, cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 dPR 309/90 (capo 1), agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90 (capi 26, 30), ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi, sovrapponibili, in tutto, a quelli propos nell’interesse del compagno NOME COGNOME con la sola differenza che alla odierna ricorrente non è contestato anche il capo 13, invece oggetto di addebito al compagno, sicché le argomentazioni al proposito svolte dapprima dal Tribunale del riesame, poi nel ricorso nell’interesse del compagno, non possono esportarsi alla sua persona.
NOME COGNOME cui sono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e dPR 309/90 (capo 1), 110, 73, comma 4, dPR 309/90 (capi 2, 3, 4, 29), ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi,
t
ancora una volta i medesimi reietratamente posi alla attenzione di questa Corte, per la prima volta nell’interesse di NOMECOGNOME alla cui esplicitazione può dunque farsi riferimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I.Ricorso NOME COGNOME
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente contestando, entrambi, l’affermata gravità indiziaria in ordine al reato di partecipazione alla associazione di cui al capo 1), posta in dubbio per la ricostruzione operatane dal Tribunale del riesame, asseritamente non conforme alla contestazione originaria per la diversa platea di partecipi, nonché con riferimento alla asserita violazione del disposto dell’art. 627 cod.proc.pen..
Il ricorso è infondato.
1 .1.La censura mossa ed essenzialmente consistente nella allegazione del preteso, illogico ed immotivato -in quanto basato sulla medesima piattaforma indiziaria precedentemente vagliata con opposto esitorevirement del Tribunale rispetto alla decisione resa in prima battuta con la ordinanza annullata con rinvio con sentenza della sezione quarta di questa Corte, non si confronta con la decisione adottata nella sua complessità.
Trascura, innanzi tutto, di considerare che già la prima ordinanza del Tribunale del riesame aveva attestato l’esistenza di una associazione costituita ai sensi dell’art. 74 dPR 309/90, sia pure solo tra i membri del nucleo familiare Korriku, ossia tra COGNOME Adrian, capo promotore ed organizzatore, COGNOME e NOME COGNOME odierna ricorrente, e che la censura mossa dalla Cassazione -Sez. 4 n. 20223/2024- non ha certo posto in dubbio tale assunto, ma, solo, ha ritenuto il vizio logico-giuridico in cui il Tribunale del riesame era incorso, nel non delineare con precisione la struttura organizzativa e operativa del gruppo onde vagliarne, e eventualmente escluderne, il medesimo addebito ad altri indagati in termini di partecipazione, coi ruoli declinati in contestazione.
Trascura, poi, che, proprio in virtù di tanto, il successivo esame in sede rescissoria e la conseguente motivazione, sono stati invece correttamente e logicamente svolti e resi dal Tribunale, la cui premessa, valida per tutti gli indagati, è il doveroso rispetto delle vincolanti statuizioni della Corte di legittimità -Sez. n. 20223/2024, si ribadisce- secondo cui la pregressa ricostruzione del reato associativo era risultata viziata perché limitata «ad una lettura parcellizzata dei
numerosi elementi indiziari evidenziati dapprima dal P.M. e quindi dal G.I.P.. In conclusione, ad avviso della Corte le argomentazioni espresse in data 1.12.2023, in materia di reato associativo, non sono condivisibili sul piano logico, in quanto sostanzialmente non corrispondenti al materiale indiziario a disposizione. E’ dunque evidente che l’esame del reato associativo, in questa sede, deve essere risolto in modo radicalmente differente rispetto a quanto effettuato nell’ambito dell’ordinanza n. 726/2023 T.L.M.C.P., annullata con rinvio. .»
Sicché, sulla scorta di tanto, il Tribunale ora impugnato, quanto al tema della sussistenza della associazione di cui all’art. 74 dPR 309/90, ha testualmente rilevato che nel procedimento de quo «sono emersi numerosi elementi indicativi dell’esistenza, tra i vari indagati , di legami fiduciari particolarmente forti e stabili, concretizzat in una attività illecita che è stata posta in essere in modo organizzato, continuativo, con l’uso di mezzi ed organizzazione stabilmente dedicati a fini illeciti. I soggetti coinvolti hanno acquistato e venduto notevoli quantitativi sostanza stupefacente, senza la necessità di effettuare specifici ordini di volta in volta, ma dando per scontato l’esistenza del rapporto illecito instaurato con il fornitore o l’acquirente, e si sono recati dal proprio fornitore ogni volta ch avevano bisogno di nuova sostanza, in modo da poter proseguire nell’attività illecita senza alcuna interruzione. Il fornitore, ogni volta, ha accolto il prop cessionario senza necessità di un nuovo accordo illecito, dando anzi per scontato che, come già avvenuto in passato, sarebbero state poste in essere continue nuove cessioni anche in futuro. I vari soggetti coinvolti, come osservato, hanno realizzato una organizzazione stabile, particolarmente professionale e complessa, che ha consentito di movimentare in modo sistematico notevoli quantità di sostanze di plurime tipologie. Al contempo, si sono avvalsi di correi stabilmente incaricati del ruolo di corriere, dotati dal sodalizio di mezzi appositamente adibiti allo scopo (autovetture dotate di li doppiofondol. Ogni soggetto ha costantemente svolto lo specifico ruolo cui era assegnato. Gli indagati hanno intrattenuto costanti rapporti tra loro, molti di loro hanno utilizzato apparecchi telefonici forniti dal soggetto vertice o comunque dotati di una medesima applicazione che consentiva la comunicazione criptata e che quindi rendeva più agevole e sicura l’attività illecita. Anche alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza n. Q2 3/2024, che ha appunto ritenuto non condivisibili le argomentazioni con cui es ribunale ha in passato ridimensionato il reato associativo, si deve dunque concludere per l’esistenza, nel caso di specie, di numerosi elementi concreti indicativi dell’instaurazione, tra numerosi degli indagati, di un vero e proprio sodalizio ai sensi dell’art. 74 D.P.R. 309/90, ossia di una associazione stabilmente dedita alla Corte di Cassazione – copia non ufficiale
compravendita di sostanza stupefacente di varie tipologie, destinata a proseguire a tempo indeterminato e realizzata mediante una complessa organizzazione di persone e mezzi, in buona parte già illustrata nel corso della trattazione dei singoli capi di imputazione».
L1.1. Solo all’esito di una siffatta complessiva argomentazione il Tribunale del riesame si è impegnato nella verifica della contestazioni mosse a ciascuno degli indagati, mercé la disamina degli elementi singolarmente indizianti, individuati per l’odierna ricorrente, come per il figlio NOME COGNOME, al § 50, pag 71, secondo periodo/ dell’ordinanza impugnata, laddove espressamente si legge che «come emerso nel corso della trattazione dei vari capi di imputazione, entrambi, conviventi con NOME, si sono dimostrati non solo perfettamente consapevoli dell’attività illecita capeggiata da NOME, ma anche stabilmente a disposizione di quest’ultimo per l’effettiva esecuzione di tale attività. Il contributo atti consapevole, come si è evidenziato nell’esporre i singoli reati in contestazione, si è concretizzato nel preparare e confezionare la sostanza assieme ad NOME, nel custodirla ed occultarla su disposizione di NOME, nel ricevere acquirenti, corrieri ed il compenso per precedenti vendite nel caso in cui NOME non fosse presente in casa».
2. Non si ravvisa, allora ed innanzi tutto, alcuna violazione o erronea applicazione dell’art. 627 cod.proc.pen., vincolante il giudice del rinvio quanto ai principi di diritto affermati con la sentenza di annullamento che, nel caso di specie, senza entrare nel merito delle posizioni cautelari, si era limitata a rilevar l’erroneità della dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefon (ritenuta la quale il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e ordinato la liberazione degli indagati) delimitando i coacervo investigativo fruibile, nel mentre altra sentenza, la n. 20223/2024 sopra citata, che la stessa difesa correttamente prende in considerazione (essendo stati riuniti i procedimenti medio tempore separati si presume in ragione della diversa tempistica delle istanze di riesame da parte dei molteplici indagati nel procedimento che ne occupa), aveva, intanto, riconosciuto esistenza dell’associazione e partecipazione dell’odierna ricorrente sia pure con solo riferimento alla compagine associativa ‘familiare’, aveva, altresì, indicato il criter sulla scorta del quale vagliare il corposo materiale indiziario onde scriminare gli indizi di esistenza ed operatività della associazione come contestata, e verificare la partecipazione dei singoli incriminati di partecipazione alla stessa.
,1,3. Non si ravvisa, neppure, alcuna inosservanza o erronea applicazione degli artt. 73 (allegata col ricorso con riferimento al solo capo 23 di contestazione) e 74 dPR 309/90, né, tanto meno, vizio di motivazione al proposito.
,1,3.1. Il motivo è, innanzi tutto, inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca, in quanto meramente contestativo e disancorato dall’ordito motivazionale del provvedimento impugnato.
3.2. E’, comunque, infondato, così con riferimento al capo 23 (l’unico dei reati fine addebitati alla ricorrente oggi specificamente contestato dalla stessa), come con riferimento al capo 1, contestazione in relazione alla quale, con piena aderenza alle risultanze investigative, il Tribunale ha, innanzi tutto, attestato la grav indiziarla come da contestazione (cfr. § 1), quindi la condotta partecipativa, evidenziando, con argomentazioni valevoli anche per il figlio NOME come entrambi, «conviventi con NOME si sono dimostrati non solo perfettamente consapevoli dell’attività illecita capeggiata da NOME, ma anche stabilmente a disposizione di quest’ultimo per l’effettiva esecuzione di tale attività. Il contrib attivo e consapevole, come si è evidenziato nell’esporre i singoli reati in contestazione, si è concretizzato nel preparare e confezionare la sostanza assieme ad NOME, nel custodirla ed occultarla su disposizione di NOME, nel ricevere acquirenti, corrieri ed il compenso per precedenti vendite nel caso in cui NOME non fosse presente in casa»
Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 – 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 275841 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l’atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l’entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 261094). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4 ,3.2.1. E, infatti, sulla scorta della disamina delle risultanze relative ai sing capi di imputazione provvisoria di cui all’art. 73 dPR 309/90, fondati sulle risultanze intercettative e sulle operazioni di osservazione anche con videoriprese, il Tribunale del riesame ha tratto il convincimento della partecipazione della ricorrente NOME all’associazione di cui al capo 1.
Si tratta dei capi:
21)relativo alla ricezione da parte della donna, in concorso col marito NOME, di cocaina per un chilo e mezzo sulla scorta di precedenti chiari accordi intercorsi col marito e dalla cui disamina emerge il ruolo della donna di custode non solo della droga ma anche del denaro, nella specie 110.000,00 euro, e la corale stabile dedizione alla «raccolta, gestione e preparazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per quantitativi sempre rilevanti, avvalendosi come base proprio della cucina di casa in cui la p.g. ha installato lo strumento di captazione ambientale»;
22) relativo all’acquisto, in concorso con COGNOME, Resulaj Hertion, COGNOME NOME, di due chilogrammi di stupefacente del tipo cocaina dal corriere NOME; la sostanza sarebbe stata portata a casa COGNOME, per essere in parte, un chilo, subito consegnata da costoro ad Halluli e Resulaj, la parte restante custodita da NOME nella propria abitazione su istruzione del marito NOME; anche in questo caso la conversazione intercettata in successione rispetto alla ricezione, insieme con le riprese dei giorni successivi hanno attestato la disponibilità da parte dei coniugi di somme di denaro pari a 130.000 … 115.000 euro, le precise direttive impartite dal marito alla moglie per la custodia della parte dello stupefacente non immediatamente ceduto, da occultare all’interno della caldaia, per poi essere consegnato ad un corriere che sarebbe successivamente giunto a ritirarla, la piena consapevolezza da parte dell’odierna ricorrente della possibilità di controlli, rispetto ai quali palesava la propria preoccupazione, pur accettando comunque il mandato ricevuto;
23) relativo all’acquisto, in concorso con COGNOME Azem, COGNOME NOME, COGNOME NOME di due chilogrammi di cocaina, materialmente consegnata dai corrieri presso l’abitazione di Halluli e da questbconsegnata, in parte, a COGNOME NOME e familiari, a fini di successiva cessione; anche in questo caso a fondamento 4 ,t -ZyliA4 dell’addebito<le esplicite conversazioni intercettate; la consegna è questa volta conclamata il 22 aprile 2022 nelle mani e presso l'abitazione di Halluli Azem, successivamente è stata intercettata una conversazione all'interno della cucina di casa COGNOME, tra madre e figlio, nel corso della quale i congiunti discutevano dell'attività illecita da tempo posta in essere, NOME manifestava la propria seria preoccupazione per i rischi che tanto comportava e, ciononostante, la madre discorreva della prossima sortita di taluno per ritirare denaro contante, ricavandosi
così il possesso in quel momento della somma di 20.000 euro; in ambientale, lo stesso giorno, si registrava l'arrivo di COGNOME che, previo accordo con NOME, consegnava ai due congiunti lo stupefacente; sempre il 22 aprile due soggetti precedentemente recatisi presso l'Halluli venivano trovati in possesso di venti panetti di cocaina per il peso complessivo di 22 chilogrammi; solo il successivo 24 aprile madre e figlio ricevevano un uomo appositamente recatosi presso di loro, per prelevare altro denaro; traeva il Tribunale convincimento dell'intervenuto acquisto da parte di COGNOME e dei tre COGNOME di un ingente quantitativo di stupefacente del tipo cocaina, per diversi chilogrammi, col costante e fattivo coinvolgimento di NOME e NOME COGNOME sia pure dietro direttive del capo NOME; si tratta di emergenze tutte, accuratamente vagliate e discusse dal Tribunale del riesame, correttamente valutate onde attestare la gravità indiziaria, per sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato in relazione alla persona della odierna ricorrente (così come del figlio NOME), con argomentazioni in linea con il dettato normativo e motivazione completa e non manifestamente illogica, con la quale la difesa non si confronta, restando il motivo al proposito proposto meramente contestativo ed assertivo, dunque inammissibile ancor prima che infondato;
27) relativo alla cessione, in concorso con COGNOME NOME, di cocaina per almeno 1.090 grammi ad ignoti, e la successiva detenzione di un altro chilo di cocaina nella caldaia, insieme con 130.000 euro; a fondamento di tale addebito ancora una volta le chiare risultanze delle conversazioni intercettate in ambientale essenzialmente tra i coniugi.
3.2.2. La lettura, sinergica, dello spaccato motivazionale appena sintetizzato ha consentito al Tribunale del riesame, dunque, di affermare -sulla corretta premessa dell'esistenza dell'associazione- anche la partecipazione della ricorrente alla associazione ipotizzata, con specifica aderenza al compendio indiziario, con pieno rispetto del disposto normativo, sulla scorta di percorso logico-giuridico immune da censure per la correttezza degli assunti in diritto e la compiutezza motivazionale.
,1.3.2.3. Il Tribunale ha, infatti (cfr. §1.1.), evidenziato la piena consapevolezza della moglie (e del figlio) convivente circa l'attività illecita capeggiata e organizza da NOME NOME la piena messa a disposizione della di lei persona per l'esecuzione di tale attività, con contributo fattivo e consapevole, concretizzatosi nel preparare e confezionare la sostanza assieme ad NOME, nel custodirla ed occultarla su disposizione di NOME, nel ricevere acquirenti e corrieri, nel percepire il compenso per precedenti vendite nel caso in cui NOME non fosse presente in casa.
3.3.4. Rammenta il Collegio che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è, infatti, un reato a forma libera, la cui condo costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice; esso può assumere forme e contenuti diversi per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, si reputa necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purché consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (così in motivazione Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2014, n. 4063 n.m.).
La Corte ha precisato che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282139 – 01).
Ciò che rileva, dunque, ai fini della verifica degli elementi costitutivi del partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non è la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 Cc. (dep. 22/11/2021 ) Rv. 282122 – 01), e ciò senza che sia richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati (molti dei quali invece noti alla ricorrente secondo quanto risultante dalle indagini), essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025 ) Rv. 287482 – 01).
In tale contesto la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio -nella specie pure evidenziato-, se non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, purtuttavia rileva quando i rapporti con tali soggetti -come nella specie- costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022 Cc. (dep. 17/03/2022 ) Rv. 282838 – 01)
3.2.5. La motivazione del Tribunale del riesame è svolta con piena aderenza al compendio investigativo secondo la traccia della giurisprudenza di questa Corte e si sottrae, dunque, anche sotto il profilo della congruità della motivazione, a qualsivoglia addebito.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Ricorso COGNOME
Il ricorso è, nella sua interezza, infondato.
L,1. Si richiama, relativamente al tema della sussistenza della associazione sub capo 1, quanto argomentato con riferimento alla posizione di NOME, al §
Le motivazioni ivi rese relativamente alla tenuta motivazionale del provvedimento impugnato possono essere richiamate, integralmente, quanto alla analoga censura mossa dal ricorrente la cui posizione si esamina.
2,1.1. Deve aggiungersi, con riferimento alla specifica posizione del COGNOME, quanto rilevato dal Tribunale impugnato, a seguito della sentenza della Sez. 4, n. 20223/2024 di annullamento con rinvio proprio sul punto della ritenuta configurabilità dell'associazione oltre che della partecipazione alla stessa del ricorrente e della compagna NOME, al § 50, pag. 71, secondo capoverso, nello spaccato motivazionale comune a COGNOME NOME.
Il Tribunale del riesame ha ivi efficacemente rilevato che, con la sentenza rescindente, «la Corte da una parte ha ritenuto già di per sé non condivisibili, sul piano logico, le argomentazioni offerte , dall'altra ha evidenziato come in att risultassero altri elementi obiettivi, non adeguatamente valorizzati dal collegio, in grado di dimostrare l'esistenza, tra i due indagati e gli altri associati, di un rapport di stretta fiducia stabile ed ulteriore rispetto ai singoli specifici episodi in c erano consumati i reati fine in contestazione. Sulla base di tali considerazioni, vincolanti in questa sede, si deve dunque ritenere che anche NOME e NOME siano partecipi del sodalizio di cui al capo 1). In particolare: entrambi hanno acquistato in più occasioni sostanza stupefacente direttamente dal soggetto di vertice NOME NOME; entrambi hanno fatto personalmente accesso, in più occasioni, presso l'abitazione di Adrian, luogo di stabile custodia e preparazione della sostanza (e l'accesso la luogo individuato come base del sodalizio è indicativo dell'esistenza di un rapporto fiduciario particolarmente forte con il soggetto di vertice); entrambi si sono rivolti ad NOME non al fine di concludere singoli e specifici affari, ma con modalità che hanno al contrario evidenziato l'esistenza di
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un rapporto stabile e continuativo (come emerso dalle intercettazioni sono entrati nell'abitazione senza che fosse già stato predeterminato e preparato il quantitativo di sostanza, ma chiedendo di volta in volta la quantità di cui avevano bisogno in base alle loro esigenze); entrambi si sono avvalsi di strumenti specificamente dedicati all'attività illecita, forniti dal soggetto di vertice (il 29.10.2021 Adria affermato a COGNOME di riferire al compagno COGNOME che la domenica successiva sarebbe stato pronto il telefono da utilizzare per mantenere i rapporti con il sodale, prog. 5359, al1.349); entrambi si sono rivelati stabilmente dediti all'attività illec (consegnata la droga alla Popov il 29.10.2021, NOME ha concordato sul fatto che la donna fosse ormai esperta nell'adottare tutte le cautele necessarie a trasportare la sostanza in modo da evitare eventuali controlli, affermando "Tieni la busta/borsa in conosci bene il mestiere", prog. 6369, all 350 a informativa finale)».
Anche in questo caso il Tribunale del riesame ha, dapprima, con puntualità, sceverato gli addebiti 'fine', fondati sulle risultanze intercettative e sulle operazio di osservazione anche con videoriprese, per trarre, poi, il convincimento della partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 1).
Si tratta dei capi -di seguito indicati ed in relazione ai quali, per la attesta gravità indiziaria, e in difetto di specifiche contestazioni da parte del ricorrente, fa integrale rinvio alle decisioni di merito-:
13) in concorso con COGNOME NOMECOGNOME cedente all'odierno ricorrente cocaina per un quantitativo apprezzabile (cfr. pag 40 dell'ordinanza impugnata);
26) contestato in concorso a COGNOME e COGNOME in relazione agi acquisti di stupefacente del 29 ottobre 2021 e del 18 marzo 2022;
30) contestato in concorso a COGNOME e COGNOME in relazione a svariati acquisti in varie località del veneziano e del trevigiano, dal 26 novembre 2021 al 12 gennaio 2022;
gli ultimi due reati, si precisa, sono contestati, insieme con la fattispecie partecipativa, anche a Popov, e in ordine ad essi la pregressa ordinanza del tribunale del riesame aveva già ricevuto piena convalida da parte di questa Corte con la sentenza n. 20223/2024, che aveva riconosciuto l'approfondita e autonoma disamina da parte del Tribunale in ordine ai relativi disponibili elementi indiziari.
i, 2. A fronte di tanto il ricorso è, innanzi tutto, affetto da genericità estrinse non confrontandosi efficacemente con le ragioni giustificative del provvedimento impugnato (si rinvia, per l'esplicitazione dell'orientamento di questa Corte, alla trattazione del ricorso NOMECOGNOME
3. In ogni caso, suggestiva, ma inammissibile ancor prima che infondata, è la censura relativa alla pretesa fallace identificazione del COGNOME (come di COGNOME) da parte degli inquirenti, per l'asserita impossibilità di attribuire con sicurezza ai du indagati le voci intercettate poste a base del provvedimento impugnato.
La questione, già affrontata e respinta nel primo provvedimento n. 726/2023 del Tribunale del riesame -ove è stato spiegato il perché le voci intercettate dovessero essere ricondotte con certezza proprio ai due indagati- è stata, sul punto, confermata da questa Corte con la sentenza rescindente solo su altro profilo.
4,4. Il ricorso è, comunque, infondato, sia quanto al lamentato vizio di motivazione quanto alla esistenza del consesso associativo e alla partecipazione alla stessa del ricorrente, sia quanto alla lamentata violazione di legge – in relazione all'art. 292, comma 2, lett.c), cod.proc.pen.- e correlato vizio di motivazione in tema di sussistenza delle esigenze cautelari.
2,4.1. Della correttezza della affermazione della esistenza dell'associazione già si è ampiamente detto.
Può, perciò, farsi integrale riferimento al proposito al §1,1 della trattazione del ricorso NOME e a quanto argomentato ai superiori §i,l, e e ì.1. della superiore trattazione di questo ricorso.
Quanto all'addebito di partecipazione si rileva che il Tribunale ha efficacemente e correttamente valutato l'esistenza, tra COGNOME e COGNOME e tra costoro e gli altri associati, di un rapporto di stretta fiducia, esorbitante rispetto singoli specifici reati fine in contestazione.
Il Tribunale, in particolare a pag 71, § 50, secondo capoverso, ha correttamente ritenuto di valorizzare, lo si ribadisce, gli acquisti di quantitati rilevanti di stupefacente direttamente dal capo promotore ed organizzatore, mercè I' accesso, in più occasioni, presso l'abitazione di Adrian, luogo di stabile custodia e preparazione della sostanza, significativo dell'esistenza di un rapporto fiduciario particolarmente forte con il soggetto di vertice; rapporto stabile e continuativo (come emerso dalle intercettazioni sono entrati nell'abitazione senza che fosse già stato predeterminato e preparato il quantitativo di sostanza, ma chiedendo di volta in volta la quantità di cui avevano bisogno in base alle loro esigenze); rapporto foraggiato e reso possibile dall'avvalimento di strumenti specificamente dedicati all'attività illecita, forniti dal soggetto di vertice; rapporto ed apporti l 'professionalità' è stata riconosciuta proprio dal capo.
Z.,4.1.2. Richiamato, allora, quanto argomentato, in diritto ed in astratto nel corso della trattazione del ricorso NOMECOGNOME al § t .2.4., rileva il Collegio che la
partecipazione, in concreto, del ricorrente COGNOME è attestata dal Tribunale del riesame, con piena aderenza al compendio investigativo secondo la traccia della giurisprudenza di questa Corte e si sottrae, dunque, sia dal punto di vista della correttezza in diritto, sia sotto il profilo della congruità della motivazione qualsivoglia addebito.
, 4.1.3. Si osserva, inoltre, che con riferimento alla contestata partecipazione alla associazione, sotto le mentite spoglie del vizio di motivazione, il ricorso tende ad introdurre una astratta diversa più favorevole lettura del compendio investigativo.
Ma nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, COGNOME, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati d giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili (come si vedrà dettagliatamente in appresso) che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005 – 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
21'5. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, spiegato con riferimento alle esigenze di cautela, per violazione dell'art. 292, comma 2, lett c) (cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione, per asserita omissione di un vaglio specifico di concretezza ed attualità delle esigenze di cautela, sulla scorta della situazione allegata daJla difesa.
PLCnV i t' I( 'I'art. 292, comma 1, lett c) cod.proc.pen. la necessità che l'ordinanza che dispone la misura cautelare contenga «l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei
motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato».
í,5.2.0sserva il Collegio . che / in tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273434 – 01; conf. Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576 – 01 secondo cui per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari; Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, COGNOME, Rv. 261670 – 01 secondo cui, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta – rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo – da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificat unicamente dai reati fine, e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato d cui all'art. 416-bis cod. pen., risultando quindi inapplicabile la regola di esperienza elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
45.3. Il provvedimento impugnato spiega, esaustivamente e correttamente, senza incorrere in alcuna illogicità, le ragioni per le quali sia necessario mantenimento della misura anche per il ricorrente COGNOME come per tutti coloro per cui è elevata la contestazione di partecipazione all'associazione.
In particolare, il giudice del gravame cautelare evidenzia (cfr. § 53, pag. 76) che non vi sono elementi che possano superare la presunzione iuris tantum di pericolosità, ma che «anzi tutti gli elementi raccolti, e riversati in atti, conferman la necessità di mantenere la misura massina in atto»; e ritiene ciò valevole per tutti gli associati che «hanno fatto parte di un sodalizio di particolar professionalità ed estensione, capace di gestire con continuità elevati quantitativi
•
A tanto r che comunque già esaustivamente risponde alle censure difensive in tema di autonoma motivazione circa sussistenza, attualità e concretezza delle esigenze di cautela anche riguardo al Bendo, superando la lagnanza ed escludendo il rilievo della allegata attività lavorativar consegue, anche, il giudizio adeguatezza della sola misura custodiale massima, che, dunque, rende ultronee le doglianze in tema di mancato vaglio delle ulteriori allegazioni difensive circa la peculiare condizione esistenziale del ricorrente.
di sostanza stupefacente di più tipologie; tutti hanno ricoperto, nel sodalizio, un ruolo di rilievo, intrattenendo rapporti diretti con il soggetto di vertice o con il diretto collaboratore, NOME COGNOME tutti si caratterizzano per un negati profilo soggettivo. »; argomenta quindi l'attualità delle esigenze l'adeguatezza della sola misura custodiale massima, nonostante il decorso del tempo dalla commissione dei fatti e la circostanza, per taluno degli indagati per partecipazione alla associazione, di una attività lavorativa in atto, ritenuto che «si tratta di elementi che, da soli, non possono superare la presunzione di cui all'art. 275, co 3, c.p.p.. In primo luogo il tempo decorso, seppure apprezzabile, non può ritenersi sufficiente; da una parte, in quanto non particolarmente ampio, soprattutto se confrontato all'arco temporale in cui si è sviluppata l'attività illec (circa due anni di tempo a fronte di una associazione nata quanto meno nel gennaio 2021 e mai disciolta); dall'altra in quanto in questo arco temporale non è stata posta in essere, da nessuno degli associati, una qualche condotta da cui possa desumersi l'effettiva presa di distanza dagli associati e dal sodalizio, o comunque indicativa della netta ed effettiva modifica nelle condizioni oggettive e soggettive che hanno portato al reato. In secondo luogo, non può rilevare, nemmeno, la mera esistenza di un'attività lavorativa in capo ad alcuno dei ricorrenti; come già emerso, infatti, nessuno degli associati ha posto in essere l'attività illecita al solo fine di garantirsi la sussistenza. Tutti, al contrario, ricoperto un ruolo di rilievo, gestendo quantitativi particolarmente rilevanti d sostanza, in grado di acquistare proventi ben più ampi di quelli strettamente necessari a vivere. Se si considera, dunque, quanto elevata è stata, da parte di tutti, la capacità a delinquere dimostrata, non è possibile ritenere che il mero reperimento di un'attività lavorativa, in assenza di ulteriori elementi di segno favorevole, possa indicare l'effettiva dissociazione dal sodalizio e possa dunque consentire di superare la presunzione prevista dall'art. 275, co 3, c.p.p.». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Riassuntivamente, infatti, secondo la moti az,ione dell'ordinanza impugnata, 1, 1.1.);JA , in tal senso depongono: I' 'o ettuciale' – mportanti quantitativi di sostanza v'z tik hi' GLYPH 1- uk stupefacente di vario tip GLYPH la professionalità notevole dei partecipi; l’avvalimento di una serie di soggetti, sia intranei che estranei alla compagine associativa; la
predisposizione e preordinazione di mezzi stabilmente adibiti alla commissione reati per cui l’associazione era stata costituita -luoghi di custodia, t autovetture, modificate, dedicate-; la perdurante pervicace attività i nonostante i molteplici interventi -anche di arresto e sequestro da parte delle dell’ordine- che hanno anzi attestato la vitalità del consesso associativo, anche all’estR.saAe 3 t5 a di (almeno) fiancheggiatori, rimasti ignoti così come i canal di rifornimentoi colloca nell’alveo del consolidato orientamento – che va q ribadito – secondo cui, in tema di misure cautelari riguardanti il rea associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosit rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione d medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circui criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pert una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo c1/4.5~1., , r4 degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo n rnon è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle e cautelari di cui all’alr’275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 163 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293 – 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021 COGNOME, Rv. 280243 – 01).
L, 5.4. Si tratta di ragionamento corretto in diritto, autonomamente reso ris alla prospettazione del Giudice dell’ordinanza genetica, adeguatamente motivat Il motivo deve perciò essere rigettato.
‘b« Ricorsi Halluli Afrim e Halluli Azem
I ricorsi sono infondati
); 1.Si osserva, innanzi tutto, che la violazione di legge in relazione alla gravità indiziaria è mossa con i ricorsi in esame con esclusivo riferimento fattispecie di partecipazione, non essendo posta in dubbio la sussiste dell’associazione.
Si fa, pertanto, al proposito dell’accertamento della sua esistenz operatività / integrale rinvio ai § n [1,A.1. della superiore trattazione del ricorso nell’interesse di Ademi.
5,.2. Quanto, allora, alla partecipazione dei ricorrenti COGNOME, richiamato, una volta, quanto sopra rammentato a proposito della astratta fattispeci partecipazione (cfr. § j A.3.4. ricorso COGNOME), osserva il Collegio che la
decisione impugnata, dopo aver rilevato il compiuto accertamento della sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei singoli reati a ciascuno contestati, ha ritenuto di sottolineare:
9.2.1. per COGNOME, «quanto frequenti e rilevanti siano stati gli acquisti di sostanza effettuati dall’COGNOME. Questi, infatti, ha continuamente acquistato cocaina, sempre per quantitativi davvero elevati e sempre per destinarla non a consumatori finali, bensì ad ulteriori spacciatori. COGNOME, ancora, si è stabilmente avvalso di corrieri al servizio dell’associazione, che hanno utilizzato mezzi stabilmente dedicati all’attività illecita (autovetture co doppiofondo appositamente ricavato e telefoni forniti dal soggetto di vertice). Come già osservato COGNOME ha intrattenuto altresì stabili contatti con il soggetto di vertice COGNOME Adrian fungendo da raccordo tra questi e gli altri sodali ed in più occasioni concorrendo, con il COGNOME, nell’acquisto degli importanti quantitativi poi distribuiti ai successivi cessionari»;
5. 2.1.1. rileva il Collegio si tratta dei reati di cui
-agli artt. 73, comma 1, dPR 309/90 (capi2) relativo all’acquisto, in concorso coi coindagati di partecipazione alla associazione Hika, Tahiri, di 100 grammi 1,44ke» di cocaina; ‘(8) relativo alla cessione di un quantitativo di cocaina contestato in grammi cinquanta, ritenuto dal giudice per le indagini preliminari indeterminato, ma comunque apprezzabile) all’acquisto di un chilogrammo di cocaina),
-agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90 (capo 10) relativo all’acquisto di un chilogrammo di cocaina, L51)5) relativo all’acquisto di un chilogrammo di cocaina, k,46) relativo all’acquisto di un chilogrammo di cocainat g) relativo all’acquisto di due chilogrammi di cocaina in concorso coi coindagati per partecipazione alla associazione COGNOME e COGNOME NOME e NOME COGNOME: la sostanza sarebbe stata portata a casa COGNOME, per essere in parte, un chilo, subito consegnata da costoro ad Halluli e NOMECOGNOME la parte restante custodita da NOME nella propria abitazione su istruzione del marito NOME anche in questo caso la conversazione intercettata in successione rispetto alla ricezione, insieme con le riprese dei giorni successivi hanno attestato la disponibilità da parte dei coniugi di somme di denaro pari a 130.000 … 115.000 euro, le precise direttive impartite dal marito alla moglie per la custodia della parte dello stupefacente non immediatamente ceduto, da occultare all’interno della caldaia, per poi essere consegnato ad un corriere che sarebbe successivamente giunto a ritirarla, la piena consapevolezza da parte dell’odierna ricorrente della possibilità di controlli, rispetto ai qu palesava la propria preoccupazione, pur accettando comunque il mandato
t A ko ricevuto; í23) relativo all’acquisto, in concorso con NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME di due chilogrammi di cocaina, materialmente consegnata dai corrieri presso l’abitazione di Halluli e da questi consegnata, in parte, a COGNOME NOME e familiari, a fini di successiva cessione; anche in questo caso a fondamento dell’addebito le esplicite conversazioni intercettate; la consegna è questa volta conclamata il 22 aprile 2022 nelle mani e presso l’abitazione di Halluli Azem, successivamente è stata intercettata una conversazione all’interno della cucina di casa COGNOME, tra madre e figlio, nel corso della quale i congiunti discutevano dell’attività illecita da tempo posta in essere, NOME manifestava la propria seria preoccupazione per i rischi che tanto comportava e, ciononostante, la madre discorreva della prossima sortita di taluno per ritirare denaro contante, ricavandosi così il possesso in quel momento della somma di 20.000 euro; in ambientale, lo stesso giorno, si registrava l’arrivo di COGNOME che, previo accordo con NOME, consegnava ai due congiunti lo stupefacente; sempre il 22 aprile due soggetti precedentemente recatisi presso l’Halluli venivano trovati in possesso di venti panetti di cocaina per il peso complessivo di 22 chilogrammi; solo il successivo 24 aprile madre e figlio ricevevano un uomo appositamente recatosi presso di loro, per prelevare altro denaro; traeva il Tribunale convincimento dell’intervenuto acquisto da parte di COGNOME e dei tre COGNOME di un ingente quantitativo di stupefacente del tipo cocaina, per diversi chilogrammi, col costante e fattivo coinvolgimento di NOME e NOME COGNOME sia pure dietro direttive del capo NOME? ;44) relativo all’acquisto di un chilogrammo di cocaina),
-agli artt. 81, comma 2, 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90 (capo 11) p9A-relativo all’acquisto di quattro chilogrammi di cocaine14) relativo all’acquisto di circa cinque chilogrammi di cocaina, `18) relativo all’acquisto di un quantitativo non perfettamente determinato, ma rilevante e originarimante indicato il tre chilogrammi di cocaina);
tutti relativi alla ricezione di cocaina, in quantità rilevanti se non propriamente ingenti, finalizzata alla successiva cessione ad intermediari per lo spaccio, reati rispetto ai quali la difesa, solo oggi, introduce anche la questione del mancato accertamento di tipologia, quantità e qualità dello stupefacente oggetto di contestazione -questione nuova rispetto a quanto devoluto al Tribunale del riesame e, dunque, in questa sede inammissibile- benché non ne contesti, se non con assoluta genericità, la ricorrenza -il che rende anche questo motivo inammissibile-;
3,2.2. per COGNOME che l’indagato «è risultato stabilmente dedito all’attività di acquisto e cessione di sostanza stupefacente, di più tipologie, ha
intrattenuto stabili rapporti con i sodali (come emerso, in particolare, in relazione al capo2), non si è mai limitato a programmare, di volta in volta, i singoli reati, collaborando al contrario con i sodali in modo da protrarre gli illeciti a tempo indeterminato»;
‘D,2.2.1. i singoli reati cui il tribunale ha fatto riferimento con riguardo alla persona sono quelli di cui agli artt. 73, comma 4, dPR 309/90, contestato al capo 2) relativo all’acquisto, in concorso coi i coindagati di partecipazione alla associazione, NOME, NOME COGNOME, COGNOME di un significativo acquisto di stupefacente -le intercettazioni fanno riferimento a sette/otto chilogrammi-, 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90,
e agli artt. 81, comma 2 , contestato al capo 32.
2.3. Anche con riferimento al motivo oggetto di esame, dunque, rileva questo Collegio, innanzi tutto, che con riferimento alla contestata partecipazione alla associazione, sotto le mentite spoglie del vizio di motivazione, il ricorso tende ad introdurre una astratta diversa più favorevole lettura del compendio investigativo come reso evidente dalla riproposizione e dalla proposta rilettura delle emergenze investigativerin primis le risultanze delle 2A/mt. GLYPH c4444A.. intercettazioni telefonicher;in questa sede, in quanto tale,RAGIONE_SOCIALE.
3,2.3.1. Osserva, poi, come la denunciata violazione di legge, e il correlato vizio di motivazione non siano assolutamente predicabili, neppure con riferimento alla lamentata mancata deduzione in ordine al contenuto delle memorie difensive per carente indicazione delle questioni ivi rappresentate ed asseritamente non valutate.
Le argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame a sostegno della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di entrambi al consesso associativo descritto al capo 1)di contestazione provvisoria sono infatti corrette in diritto per avere il Tribunale valorizzato, nella riconosciuta libertà delle forme in cui il contributo partecipativo può estrinsecarsi, la peculiarità di quelli spiegati d ricorrenti, nell’arco di un periodo di tempo apprezzabile, nell’ambito di un sistema collaudato di ricezione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina da immettere nella filiera dello spaccio, grazie alla predisposizione di uomini e mezzi posti a disposizione dal gruppo di associati, anche in concorso coi correi, nella reciproca conoscenza della comune finalità e con la consapevolezza del contributo apportato, con la messa a disposizione della propria persona e della propria opera, al mantenimento ed alla operatività del sodalizio.
La motivazione del Ti -ibunale del riesame è svolta con piena aderenza al compendio investigativo e secondo la traccia della giurisprudenza di questa
Corte e si sottrae, dunque, anche sotto il profilo della congruità della motivazione, a qualsivoglia addebito.
2.4. Di nessun rilievo la rammentata diversa decisione relativa all’originario coindagato COGNOME
Posto che il ruolo di costui viene allegato, dalla stessa difesa, quale acquirente di Halluli Afrim, del tutto altro rispetto all’addebito mosso al ricorrente la c posizione si indaga, si rileva che tra i nova che in sede cautelare possono valutarsi vanno sicuramente ricompresi i provvedimenti emessi nell’ambito dello stesso procedimento penale dal giudice della cautela, che sia stato chiamato a decidere sui gravi indizi di colpevolezza per taluno degli indagati, ma solo in quanto ciò non dipenda da motivi personali all’indagato, bensì dalla ritenuta insussistenza dell’ipotesi criminosa; dei subprocedimenti che possono innestarsi in un procedimento penale taluni possono attenere a motivi procedurali o personali, come nella specie, in quanto relativi a presupposti personali di applicazione della misura cautelare personale dei quali, nel caso che ne occupa, la difesa non ha indicato la concreta interferenza colla posizione cautelare dell’indagato.
La censura è, anche perciò, inammissibile oltre che nel merito infondata.
.3. Del pari infondato, intanto con riferimento alla condizione, posta in comparazione, propria dell’indagato COGNOME quindi con riferimento alla proporzionalità ed adeguatezza della sola misura custodiale massima, il secondo motivo di ricorso che pone in dubbio, per entrambi gli indagati, la correttezza in diritto, e la tenuta della relativa motivazione. 5
5? 3.1. Si richiama, quanto al vigente statuto normativo in tema di sussistenza delle esigenze cautelari in relazione ai reati per cui vige la presunzione iuris tantum di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen., quanto già argomentato, in astratto, nell’ambito della trattazione del ricorso Bendo, § 15.2., e, a proposito della motivazione resa dal Tribunale impugnato relativamente alla posizione di tutti gli indagati attinti dalla contestazione di partecipazione all associazione, quindi anche con riferimento alla posizione dei ricorrenti di cui in questa sede ci si interessa, al
Ivi, a proposito di COGNOME COGNOME si osservava in particolare come il ricorrente avesse ricoperto il ruolo di stretto collaboratore del soggetto di vertice, COGNOME NOME; a tanto deve aggiungersi che il Tribunale del riesame ha attestato che COGNOME è gravato da plurimi precedenti penali per porto di armi, commesso il 15 maggio 2019, condotta dal Tribunale ritenuta indicativa della propensione all’uso della violenza, per guida di veicolo con patente
revocata, nel gennaio 2009, per falsità materiale commessa in certificati, il 9 maggio 2010, per falsità materiale commessa in autorizzazioni amministrative il 2 Marzo 2007.
Mentre il negativo profilo soggettivo per COGNOME veniva ritenuto sulla scorta del precedente specifico, essendo stato egli condannato per acquisto detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti in concorso, in relazione a condotte poste in essere fino al 13 Febbraio 2007, e comunque per i pregiudizi di cui era latore, tra cui, più datato, quello per falsità material commessa da privato in autorizzazioni amministrative, per condotta posta in essere il 24 gennaio 1999.
Si tratta di allegazioni che, benché contestate nella loro rilevanza dalla difesa, sono state considerate dal tribunale, con argomentazione non manifestamente illogica, indicative di una particolare pervicacia nel delinquere da parte dei anche degli odierni ricorrenti, sicché, anche in parte qua , il ricorso deve essere rigettato.
4 , Ricorso NOME
Il ricorso è infondato.
.1.Quanto al primo motivo di ricorso, testualmente sovrapponibile a quello proposto con la prima lagnanza del ricorso di NOME COGNOME, come quello infondato, si fa espresso rinvio a quanto al proposito argomentato al §Q della superiore trattazione, appunto, del ricorso della coindagata NOME
4.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
E, ancora una volta, la trattazione del motivo può èssere tributaria di quella resa in prima battuta, per analogia di questioni in astratto e in generale, relativamente alla coindagata NOMECOGNOME
4.2.1.Si osserva, allora ed innanzi tutto, che la violazione di legge in relazione alla ritenuta gravità indiziaria è mossa con il ricorso in esame con esclusivo riferimento alla fattispecie di partecipazione, non essendo posta in dubbio la sussistenza dell’associazione.
Può farsi, pertanto, quanto all’accertamento della sua esistenza ed operatività integrale rinvio ai §’1j 11. della superiore trattazione del ricorso nell’interesse di NOME.
(1,2.2. Quanto alla partecipazione del ricorrente COGNOME richiamato, ancora una volta, quanto sopra rammentato, in astratto, a proposito della fattispecie di
partecipazione (cfr. §J3.3.4. ricorso NOMECOGNOME, osserva il Collegio che la decisione impugnata, dopo aver compiutamente accertato la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei singoli reati a ciascuno contestati, ha ritenuto di sottolineare:
11 ,2.2 .1. per NOME COGNOME che «tutti e hanno stabilmente gestito sostanza stupefacente di varie tipologie, in modo continuativo, senza programmare di volta in volta i singoli illeciti, ma anzi dando per scontato la costante e continua protrazione dei reati, a tempo indeterminato. Tutti e tre hanno gestito ogni volta quantitativi di notevole rilievo, il che è anch’esso indicativo dell’intenzione di protrarre gli ille ininterrottamente, e tutti e tre hanno intrattenuto stabili rapporti pure con gl altri sodali, ed in particolare con COGNOME COGNOME soggetto che ha ricoperto un ruolo di notevole rilievo, che ha gestito assieme a COGNOME Adrian la sostanza messa a disposizione dell’intero gruppo e che ha funto da raccordo, appunto, tra il soggetto di vertice COGNOME NOME e tutti gli altri associati, che han sistematicamente ottenuto, gestito e ceduto proprio la sostanza proveniente dal soggetto di vertice».
Lt,2.2.2. rileva il Collegio che i reati cui il Tribunale del riesame ha fat riferimento, e che la difesa non contesta, sono quelli di cui
-agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 4, dPR 309/90 contestati ae capii 2), relativo all’acquisto, in concorso coi coindagati di partecipazione alla associazione, COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME di Lin significativo quantitativo di stupefacente -le intercettazioni fanno riferimento a sette/otto chilogrammi-, (mo e ‘4) relativo alla detenzione e al successivo trasporto di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 70 chilogrammi, dall’Italia alla Germania, in concorso con COGNOME e COGNOME;
-agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 1 dPR 309/90 (capi 3) relativo alla ta cessione di 100 grammi di cocaina, in concorso con COGNOME e Halluli Azem, 5) lAt) relativo alla detenzione di 50 grammi di cocaina in concorso con Karteri, 6) relativo alla cessione di 100 grammi di cocaina in concorso con Karteri, ‘- ‘ 4 7 relativo alla detenzione, in concorso con Karteri, di un quantitativo non determinabile, ma apprezzabile, di sostanza stupefacente t 9) relativo alla cessione, in concorso con COGNOME e COGNOME, di duecentocinquanta grammi di cocaina,
Ce2.3. Anche con riferimento al motivo oggetto di esame, rilevato che con riferimento alla contestata partecipazione alla associazione, sotto le mentite spoglie della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorso tende ad introdurre una astratta diversa più favorevole lettura del compendio
investigativo, come reso evidente dalla riproposizione e dalla proposta rilettura delle emergenze investigative, in primis le risultanze delle intercettazioni telefoniche, le lagnanze sono, in questa sede, in quanto tali, inammissibili.
2.3.1. Osserva, poi, il Collegio come la denunciata violazione di legge, e il correlato vizio di motivazione non siano assolutamente predicabili. Le argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame a sostegno della gravità indiziaria in ordine al reato di partecipazione al consesso associativo descritto al capo 1) sono corrette in diritto, per avere il Tribunale valorizzato, nell riconosciuta libertà delle forme in cui il contributo partecipativo può estrinsecarsi, la peculiarità del contributo spiegato dai ricorrenti, nell’arco un periodo di tempo apprezzabile, nell’ambito di un sistema collaudato di ricezione di ingenti quantitativi i sostanza stupefacente del tipo cocaina da immettere nella filiera dello spaccio, grazie alla predisposizione di uomini e mezzi posti a disposizione dal gruppo di associati, anche in concorso coi correi, nella reciproca conoscenza della comune finalità e con la consapevolezza del contributo apportato, con la messa a disposizione della propria persona e della propria opera, al mantenimento ed alla operatività del sodalizio. La motivazione del tribunale del riesame è svolta con piena aderenza al compendio investigativo secondo la traccia della giurisprudenza di questa Corte e si sottrae, dunque, anche sotto il profilo della congruità della motivazione, a qualsivoglia addebito.
5 , Ricorso Karteri lidi.
Il ricorso è infondato.
5, 1.1 motivi spiegati dalla difesa sono i medesimi del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME
Alla motivazioni nella superiore trattazione del ricordo del predetto indagato allora ci si richiama per tutto quanto argomentato ai §4:1, 4 4 . 2, 9 2.1. e i /2.2. nonché 42.2.1.
2. Vale, infatti, al proposito ribadire quanto dal Tribunale del riesame argomentato, esattamente nei termini già sopra richiamati (cfr. trattazione del ricorso di COGNOME laddove ha ritenuto che «tutti e tre hanno stabilmente gestito sostanza stupefacente di varie tipologie, in modo continuativo, senza programmare di volta in volta i singoli illeciti, ma
anzi dando per scontato la costante e continua protrazione dei reati, a tempo indeterminato. Tutti e tre hanno gestito ogni volta quantitativi di notevole rilievo, il che è anch’esso indicativo dell’intenzione di protrarre gli ille ininterrottamente, e tutti e tre hanno intrattenuto stabili rapporti pure con gl altri sodali, ed in particolare con NOME COGNOME soggetto che ha ricoperto un ruolo di notevole rilievo, che ha gestito assieme a COGNOME la sostanza messa a disposizione dell’intero gruppo e che ha funto da raccordo, appunto, tra il soggetto di vertice COGNOME Adrian e tutti gli altri associati, che han sistematicamente ottenuto, gestito e ceduto proprio la sostanza proveniente dal soggetto di vertice».
Rileva il Collegio che i singoli reati cui il Tribunale ha fatto riferimento son quelli di cui :
-agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 4, dPR 309/90 contestati a( capD 2), relativo all’acquisto, in concorso coi coindagati di partecipazione alla associazione, NOME COGNOME, COGNOME di un significativo quantitativo di stupefacente -le intercettazioni fanno riferimento a sette/otto chilogrammi-, é t r) relativo alla detenzione e al successivo trasporto di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 70 chilogrammi, dall’Italia alla Germania, in concorso con NOME e COGNOME;
cALA -agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 1 dPR 309/90 t5) relativo alla detenzione di 50 grammi di cocaina in concorso con Hika i- ,t) relativo alla cessione di 100 grammi di cocaina in concorso con Hika, L ) relativo alla detenzione, in concorso con COGNOME, di un quantitativo non determinabile, ma apprezzabile, di sostanza stupefacente, t t9) relativo alla cessione, in concorso con COGNOME e COGNOME, di duecentocinquanta grammi di cocaina,
5 3. Anche con riferimento al secondo motivo oggetto di esame, dunque, rileva questo Collegio, innanzi tutto, che con riferimento alla contestata partecipazione alla associazione, sotto le mentite spoglie della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorso tende ad introdurre una astratta diversa più favorevole lettura del compendio investigativo, come reso evidente dalla riproposizione e dalla proposta rilettura delle emergenze investigative, in primis le risultanze delle intercettazioni telefoniche, in questa sede, in quanto tale, inammissibile.
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2.3.1. Osserva, poi, come la denunciata violazione di legge, e il correlato vizio di motivazione non siano assolutamente predicabili. Le argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame a sostegno della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al consesso associativo descritto al capo
1 di contestazione provvisoria sono corrette in diritto, per avere il Tribunale valorizzato, nella riconosciuta libertà delle forme in cui il contribut partecipativo può estrinsecarsi, la peculiarità del contributo spiegato dai ricorrenti, nell’arco di un periodo di tempo apprezzabile, nell’ambito di un sistema collaudato di ricezione di ingenti quantitativi iíísostanza stupefacente del tipo cocaina da immettere nella filiera dello spaccio, grazie alla predisposizione di uomini e mezzi posti a disposizione dal gruppo di associati, anche in concorso coi correi, nella reciproca conoscenza della comune finalità e con la consapevolezza del contributo apportato, con la messa a disposizione della propria persona e della propria opera, al mantenimento ed alla operatività del sodalizio.
La motivazione del Tribunale del riesame è svolta con piena aderenza al compendio investigativo secondo la traccia della giurisprudenza di questa Corte e si sottrae, dunque, anche sotto il profilo della congruità della motivazione, a qualsivoglia addebito.
C Ricorso COGNOME NOME
Il motivo di ricorso, sovrapponibile a quello proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, è, come quello, infondato. Si rinvia, per la motivazione, al §vídella trazione del ricorso RAGIONE_SOCIALE
1, Ricorso NOME COGNOME
Il ricorso è infondato.
1.Affidato a tre motivi, i primi due sono assolutamente sovrapponibili a quelli, primo ed aggiunto, svolti nell’interesse della madre e coindagata NOME COGNOME
Alla superiore trattazione di quel ricorso può dunque farsi, integralmente, rinvio.
2. Nell’interesse di NOME COGNOME la difesa ha proposto poi un ulteriore motivo, con cui assume essere stato violato il disposto degli artt. 274 e 292 comma 2, cod. proc.pen..
Anche tale ultimo motivo è infondato.
Il tema della autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari è stato, invece, già da questo Collegio affrontato nell’ambito della trattazione del ricorso nell’interesse di Bendo.
2/ r A quella sede, dunque, espressamente ai §5, 415.1.,t.2., n 5.3, può innanzi tutto farsi integrale riferimento.
2.1. In particolare, poi, il profilo soggettivo del ricorrente è negativamente caratterizzato per aver egli svolto, insieme con la madre, un ruolo di notevole rilievo collaborando costantemente con il soggetto di vertice e sostituendolo, seguendo le sue direttive, ogni volta che non ha potuto agire direttamente il capo.
Le argomentazioni rese sono corrette in diritto, autonomamente rese rispetto tot , alla prospettazione del Giudice dell’ordinanza genetica, vadeguatamente motivate.
Il ricorso deve, perciò, anche in parte qua essere rigettato, anche in considerazione della generica prospettazìone del motivo innanzi al giudice del riesame, che ne attesta la proposizione in termini di mero “difetto di motivazione”, senza alcuna ulteriore precisazione.
2 Ricorso Popov NOME
Il ricorso è infondato.
Già si è detto, nella esplicitazione dei motivi, della loro sovrapponibilità a quelli di ricorso nell’interesse di COGNOME.
La medesimezza delle argomentazioni rileva anche quanto alla decisione di questa Corte, sicché si richiamano, integralmente, le argomentazioni sopra Z. GLYPH Z. GLYPH 4 svolte ai GLYPH fr4.1.3.,J5,`5.1.,v5.2., -4 5.3., 45.4..
Ricorso NOME COGNOME
Il ricorso è infondato.
1. I motivi sono assolutamente sovrapponibili a quelli, primo ed aggiunto, svolti nell’interesse della coindagata NOME COGNOME. Alla superiore trattazione di quel ricorso può dunque farsi, integralmente, rinvio.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti tutti al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 11 dicembre 2024
L GLYPH
Est GLYPH
Il Presidente