Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32709 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32709 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2024 del Tribunale del riesame di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letti i motivi aggiunti dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/03/2024 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha annullato, limitatamente alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis 1 cod. pen., e confermato nel resto l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini
preliminari con cui è stata applicata a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati: a) di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 per aver partecipato, con il ruolo di corriere, ad una associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo n. 8); b) di cui agli artt. 110, 73 d.P.R. 39 /1990 per avere acquistato, in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, un quantitativo non modico di hashish, destinato alla cessione (capo n. 22) e per aver ceduto a NOME COGNOME tre panetti di hashish (capo n. 23).
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi del reato contestato al capo n. 8. Rileva il difensore che NOME COGNOME non fa parte dell’associazione ma si occupa in autonomia dello spaccio di stupefacenti, come emerge da una serie di elementi che sono stati travisati dal Tribunale del riesame. Significativo in tal senso è il fatto che NOME COGNOME, ritenuto uno dei vertici dell’associazione, rivendichi per sé un regalo da parte degli esponenti della ‘drina calabrese per averli messi in contatto con il ricorrente per la vendita di stupefacente; nello stesso senso depongono la circostanza che NOME si faccia garante dei debiti del ricorrente con il fornitore NOME COGNOME e, ancora, il fatto che il collaboratore di giustizia COGNOME abbia riferito che NOME acquistava hashish da NOME COGNOME, delineando così una figura autonoma e non interna al sodalizio.
Inoltre, si sottolinea che la partecipazione al sodalizio non può essere desunta dalla sola commissione di due reati-fine contestati ai capi n. 22 e n. 23.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Rileva il ricorrente che la misura custodiale è stata applicata in assenza di una richiesta del pubblico ministero che esplicitasse in modo specifico le esigenze cautelari sussistenti nei suoi confronti.
Il difensore ha tempestivamente depositato motivi aggiunti, deducendo, in particolare che il giudice del riesame di Caltanissetta non ha dato compiutamente conto della c.d. affectio soci etatis fra i sodali, ha trascurato la ricerca degli elementi caratterizzanti la struttura organizzativa e stabile del reato associativo, limitandosi a evidenziare l’utilizzo da parte degli indagati di strumenti, mezzi e modalità normalmente ricorrenti anche nella commissione di singoli episodi criminosi di
compravendita di sostanze stupefacenti, in ipotesi riconducibili anche alla fattispecie di concorso di persone nel reato continuato e, infine, non ha considerato che i reati sono stati commessi in un breve arco di tempo. In ordine alle esigenze cautelari sottolinea che non si può applicare al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 la regola, affermata in riferimento alla partecipazione a una associazione mafiosa “storica”, secondo cui l’attualità delle esigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell’accusato con il sodalizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va rilevato che i motivi aggiunti, con cui il ricorrente contesta, con articolate motivazioni, la sussistenza dell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, sono inammissibili per violazione dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto non ricollegabili ai capi e ai punti già censurati con il ricorso principale, in cui il ricorrente ha contestato unicamente la propria partecipazione all’associazione e la sussistenza delle esigenze cautelari.
Infatti, la facoltà di presentare motivi nuovi, riconosciuta dalla disposizione sopra indicata, incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione. Ne deriva che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 – 01).
Il primo motivo di ricorso è fondato e ha carattere assorbente.
Viene in considerazione la partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 di NOME COGNOME che, secondo la contestazione provvisoria, con il ruolo di corriere, «gestiva una attività di spaccio sull’asse GelaPolistena sotto la guida di NOME COGNOME».
Va premesso che, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è idonea ad integrare di per sé l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell’ambito di un gruppo organizzato (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838 – 01).
Ebbene, l’ordinanza impugnata rinviene gli elementi indiziari a sostegno della partecipazione all’associazione in primo luogo in due acquisti di sostanza
stupefacente effettuati dal ricorrente “per il tramite di COGNOME NOME” (pag. 13) da NOME COGNOME (capi n. 22 e n. 24); per il secondo di tali episodi NOME è stato arrestato, unitamente ad un correo, con 20 chili di marijuana.
Dalle conversazioni telefoniche intercettate emerge che, nella prima cessione, NOME ha svolto una attività di procacciatore, guadagnando una percentuale sulle vendite di stupefacente effettuate da COGNOME ai clienti da lui procurati (tra cui NOME) e che, nel secondo caso, ha garantito il venditore per i debiti di NOME.
Oltre a ciò, nell’ordinanza viene valorizzato come elemento indiziario il fatto che, sempre dalle conversazioni intercettate, risulta che COGNOME si adira per il pezzo concordato da COGNOME con i calabresi per l’acquisto di droga, manifesta l’intenzione di rimproverarlo aspramente e di impedire che porti a termine la trattativa intervenendo in prima persona, circostanza questa che “si spiega soltanto nell’ambito di una struttura organizzata, dove le decisioni più rilevanti sono affidate a soggetti che ricoprono incarichi di vertice” (pag. 14 ordinanza impugnata).
Il Tribunale dà, poi, atto dei contatti del ricorrente anche con altri sodali, con cui commenta la qualità della sostanza, la strategia commerciale per la vendita e l’arrivo dei carichi di hashish.
Non viene ritenuta rilevante la circostanza che NOME rivendichi un regalo dai calabresi per averli messi in contatto con NOME, non essendovi incompatibilità tra il vincolo associativo e la volontà del primo di ottenere ulterior vantaggi economici personali dall’acquisto di stupefacenti.
Reputa il collegio che gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale, se evidenziano un ripetuto coinvolgimento del ricorrente nel traffico di sostanze stupefacenti, non sono però idonei a rappresentare l’inserimento del medesimo in una struttura organizzata.
Ed infatti, per quanto emerge dall’ordinanza impugnata, i rapporti tra NOME e NOME hanno carattere diretto ed immediato e non costituiscono forme di interazione nell’ambito di un gruppo organizzato.
Anzi, la circostanza che NOME guadagni una provvigione sulle vendite effettuate da COGNOME a NOME pare deporre nel senso della estraneità di quest’ultimo all’associazione, come pure il fatto che il primo rivendichi un regalo dai calabresi per averli messi in contatto con il ricorrente per la vendita di stupefacenti.
Né le conversazioni relative alla trattativa per il prezzo in occasione di una singola cessione sono sufficienti, di per sé, a fondare l’ipotesi accusatoria.
L’ordinanza impugnata, poi, accenna in modo del tutto generico a dialoghi con altri sodali, senza però approfondire il tema della loro rilevanza indiziaria ai fin della partecipazione all’associazione del ricorrente.
In conclusione l’ordinanza impugnata non individua gli elementi idonei a integrare l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti a carico del ricorrente i ordine alla partecipazione al reato associativo, non essendo sufficiente a tale scopo la partecipazione a due reati-fine con altri soggetti, partecipi dell’associazione.
La fondatezza delle censure in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 impone di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per una nuova valutazione con riguardo a tale contestazione. Il Tribunale, in particolare, procederà a un nuovo apprezzamento delle risultanze disponibili, al fine di verificare se NOME COGNOME abbia agito quale componente di una struttura organizzata dedita al narcotraffico o, invece, abbia soltanto interagito con singole persone, per commettere, eventualmente in concorso con le medesime, singoli reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10/07/2024