Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14876 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14876 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Chioggia il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Venezia il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Venezia il DATA_NASCITA; avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia in data 5/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; udita la discussione degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in difesa di COGNOME NOME che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento e dell’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATI -0
Con sentenza n. 759/2020 del 23/7/2020, il Tribunale di Venezia dichiarava, tra gli altri, COGNOME NOME, responsabile del reato di cui all’art. 74 d.p.r.
309/90 (capo 71 dell’imputazione) per aver partecipato, in qualità di promotore, all’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di acquisto, detenzione e trasporto, cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana e, disapplicata la recidiva contestata, ritenuta la continuazione con i delitti in materia di stupefacenti oggetto di precedenti sentenze emesse dal GUP del Tribunale di Padova nei suoi confronti in data 15/10/2013 e dal GUP del Tribunale di Venezia in data 19/12/2013, lo condannava, complessivamente, alla pena di anni ventidue di reclusione con applicazione della misura di sicurezza della liberà vigilata per la durata di anni tre.
Quanto a COGNOME NOME e COGNOME NOME, anch’essi odierni ricorrenti, il Tribunale di Venezia li dichiarava responsabili, in concorso tra loro, del delitto di rapina aggravata ( capi 61 e 64) ed esclusa la recidiva contestata a COGNOME, disapplicata la recidiva per COGNOME, li condannava alla pera di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1.100,00 di multa ciascuno.
2. Con la sentenza n. 3573/2021, la Corte di Appello di Venezia, adka dagli imputati, in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualificava la condotta contestata a COGNOME NOME NOME termini di rnera partecipazione (escludendo che fosse promotore) e riduceva la pena a lui inflitta ad anni dieci di reclusione oltre alla multa, revocando la misura di sicurezza.
Quanto a COGNOME e COGNOME, la Corte confermava integralmente la sentenza di primo grado.
3.Avverso tale sentenza d’appello propongono ricorso per cassazione i predetti Dei COGNOME , COGNOME e COGNOME.
3.1.11 primo deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione per manifesta illogicità del complessivo ragionamento probatorio e degli snodi che lo compongono, posto a fondamento della penale responsabilità dell’imputato, quale partecipe del sodalizio criminoso.
Afferma il ricorrente che i Giudici del merito non si sono attenuti ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di consumazione del delitto associativo, confondendo i piani della consumazione del reato e quello del perfezionamento dello stesso.
Il ricorrente., pur non contestando la sussistenza dell’associazione criminosa, definitivamente acclarata con la sentenza passata in giudicato emessa nei confronti dei coimputati nell’ambito del giudizio abbreviato (cfr. sent. Sez. 6, n. 1106/2021 richiamata dal giudice di seconde cure ed acquisita nel presente giudizio nella fase del dibattimento di primo grado), ritiene che il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto sussistente la condotta partecipativa di COGNOME all’associazione in parola quando in realtà, al momento dell’incontro
del gruppo al ponte RAGIONE_SOCIALE Guglie, ritenuto dalla Corte d’appello momento fondativo della nuova associazione, quest’ultima non- poteva dirsi costituita mancando elementi sintomatici della sua concreta operatività.
Il Giudice di appello avrebbe trascurato le puntuali censure avanzate dal ricorrente sul punto limitandosi ad affermare, in maniera assertiva, che la tesi proposta dall’appellante, circa l’ esistenza di un accordo meramente conoscitivo e non fondativo della nuova associazione, era smentita dalla stessa prospettazione di parte.
Deduce ancora che la conclusione della Corte d’appello circa la costituzione dell’associazione che si sarebbe perfezionata prima dell’arresto dell’imputato avvenuto il 15 gennaio 2013 è contraddittoria ed illogica rispetto alle dichiarazioni rese dai collaboratori NOME e NOME quali si limitarono a riferire solo di precedenti intese tra gli appartenenti al gruppo, per le cessioni di stupefacente nel territorio fra Milano e Chioggia.
Analogamente sarebbe illogica la conclusione cui è pervenuta la Corte d’appello circa l’avvenuto perfezionamento del reato associativo e la partecipazione allo stesso da parte del ricorrente siccome ricavata dal rinvenimento, nella disponibilità di NOME COGNOME, dell’utenza telefonica di NOME, poiché detta utenza, nella prospettiva difensiva, serviva ai collegamenti tra due soggetti che collaboravano da tempo nel narcotraffico e non dimostrava il (già avvenuto) perfezionamento del delitto associativo.
Rileva il ricorrente l’illogicità della motivazione laddove si è ritenuto ch l’episodio di cessione di stupefacente del 15.1.2013, che ha portato all’ arresto dell’imputato, fosse sintomatico della partecipazione dello stesso alla neo costituita associazione quando invece detto episodio, tenuto conto della figura di “grossista” dell’imputato, come delineata in sentenza, non sarebbe sufficiente a dimostrare la sussistenza dell’associazione, occorrendo “una serie reiterata di acquisti”. In altri termini, secondo la difesa, la Corte d’appello non avrebbe chiarito se COGNOME vendesse lo stupefacente per conto del sodalizio ovvero l’ acquistasse per venderlo a terzi; la distinzione sarebbe decisiva ai fini della sussistenza della condotta partecipativa.
4.Quanto ai ricorrenti COGNOME e COGNOME, essi, con un unico atto impugnatorio, lamentano la mancanza e contraddittorietà della motivazione ( art. 606 lett. e) c.p.p.). La Corte d’appello avrebbe recepito la sentenza di primo grado senza fornire adeguate risposte in merito alle doglianze difensive.
In particolare con l’atto di appello era stato evidenziato che la testimonianza di NOME NOME, era irrilevante ai fini dell’identificazione degli odierni indagati quali autori della rapina posta in essere in danno della guardia giurata COGNOME, trattandosi di teste indiretto o “de relato”, non presente alla rapina; né, per
ritenere credibile lo stesso COGNOME, sostiene la difesa’ sarebbe corretto valorizzare, quali riscontri estrinseci, i particolari da lui riferiti, circa le mod della rapina. Detti particolari, infatti, erano stati pubblicati su articoli di sta per cui non si poteva escludere che egli li avesse appresi dalla lettura dei giornali. Anche l’uso, da parte dei rapinatori, del dialetto veneziano, sarebbe circostanza non decisiva, visto che la rapina era stata posta in essere a Venezia e dunque era scontato che i rapinatori parlassero in dialetto veneziano. Ancora, l’esame dei tabulati telefonici, contrariamente a quanto si afferma in sentenza, non fornirebbe elementi dimostrativi univoci dell’identità dei rapinatori dato che la ricostruzione dei loro movimenti, in base alle celle telefoniche agganciate, presenta margini di errore, come dimostrato dall’elaborato tecnico dell’ ing. COGNOME prodotto dalla difesa; inoltre, il contatto telefonico intercorso tra i ricorrenti a ore 3.42, non avrebbe alcuna valenza indiziaria ma starebbe solo a rappresentare che tra i due vi era stata una telefonata.
Inconducente ai fini dell’affermazione di responsabilità sarebbe poi la circostanza che uno dei rapinatori si chiamasse ” NOME” o anche il fatto che COGNOME e COGNOME avessero utilizzato, subito dopo la consumazione del reato, il telefono del soggetto rapinato. Detti elementi, proprio in considerazione della loro evidenza probatoria, sarebbero irrilevanti perché creati ad arte da terzi per indirizzare le indagini verso gli odierni ricorrenti.
Concludono che la Corte d’appello avrebbe superato le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni di NOME,i1 quale non aveva fornito riscontro ad un quadro indiziario rimasto evanescente, in maniera del tutto assertiva e non motivata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’esame dei ricorsi richiede, preliminarmente, la determinazione dell’ambito in cui può operare il vaglio di legittimità.
Va premesso che, nel caso di specie si verte in tema di sostanziale “doppia conforme”, poiché tanto la sentenza di primo grado quanto quella di appello concordano sul nucleo centrale dell’accusa e cioè sull’esistenza dell’associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito della quale il giudice di appello, come il Tribunale, colloca la figura di COGNOME attribuendogli il ruolo di partecipe e non quello di promotore ( come invece ritenuto dal Tribunale).
Da quanto premesso discende quindi che le doglianze del primo ricorrente incentrate sulla assenza di un sodalizio criminoso, sono inammissibili perché nonostante la petizione di principio, esse si risolvono nella rivisitazione del materiale probatorio concordemente valutato dai giudici di merito, ai fini della sussistenza della fattispecie associativa, utilizzando gli stessi criteri interpretativ (Sez. 2, n. 37295/2019, Rv. 277218). In altri termini il ricorrente, sotto le
spoglie del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta sovente di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Egli trascura di considerare l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilit dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
2. Così, ai fini della ritenuta sussistenza della nuova associazione, nell’ambito della quale la coppia COGNOME – COGNOME, già dediti alla compravendita di stupefacenti, doveva fungere da canale di smercio di partite di marjuana e in misura minore di cocaina, nella zona di Venezia, la Corte d’appello ha ritenuto condivisibile la ricostruzione operata dal Tribunale, rispondendo puntualmente alle doglianze difensive avanzate in sede di appello ed ha spiegato che l’esistenza della nuova associazione era dimostrata anzitutto dalle dichiarazioni dei collaboratori NOME e NOME, la cui attendibilità la Corte come il Tribunale, hanno attentamente vagliato ( vedi pagg. 41 e 42 della sentenza di appello in cui si richiama anche la pronuncia emessa dal GiUP di Venezia, nei confronti dei coimputati, in sede di giudizio abbreviato, divenuta definitiva), i quali riferirono che in occasione dell’incontro di fine 2012, tenutosi al ponte RAGIONE_SOCIALE Guglie a Venezia, al quale partecipò lo stesso COGNOME insieme ad NOME, emissario di COGNOME e a COGNOME COGNOME, venne siglato l’accordo costitutivo della nuova associazione. In quel momento, sottolinea la Corte d’appello, COGNOME era presente (anche per conto di COGNOME), perché il suo contributo era essenziale per la vita del gruppo, posto che egli si occupava insieme a COGNOME di smerciare lo stupefacente sul territorio. In quell’occasione così cruciale e determinante per la vita della nuova associazione in cui, secondo quanto detto dai collaboratori, si definirono prezzi, qualità e modalità operative, si parlò espressamente dei futuri rapporti d’affari tra COGNOME NOME e COGNOME NOME e del ruolo di COGNOME il quale ( insieme a COGNOME), fungeva da canale di “smaltimento” di vendita di stupefacenti, molto attivo ed efficace collegato ad una rete di pusher ( sei o sette) e manteneva rapporti con il
braccio destro di COGNOME NOME ( NOME) per ciò che concerne le forniture di grossi quantitativi cocaina, cui era interessato COGNOME– ( pag. 43 della sentenza appellata) e dunque correttamente il giudice di secondo grado ha affermato che la tesi difensiva, circa la valenza meramente conoscitiva dell’incontro, fosse smentita “dalla stessa prospettazione di parte”.
Il ricorrente non si confronta con questo passaggio della motivazione limitandosi a riproporre censure che si traducono in una mera rilettura RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie (in particolare RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei collaboratcri) dettata da una prospettazione alternativa che risulta, per questo, affetta da genericità.
3.Anche l’episodio dell’arresto di COGNOME, avvenuto il 15/1/2013, contrariamente a quando assume la difesa, è stato congruamente valorizzato dalla Corte d’appello che ha spiegato le ragioni per cui lo stesso fosse logicamente connesso alla pregressa attività illecita della coppia COGNOME, sia alla formazione del nuovo gruppo. La sentenza di appello a pagg. 42 -43, dopo avere puntualmente esaminato le censure difensive, ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto sussistente la nuova associazione a partire dall’incontro di fine 2012 e come la sussistenza del nuovo sodalizio criminale non fosse smentita dalla pregressa operatività del gruppo RAGIONE_SOCIALE, posto che a partire dal 2012, si era generata una nuova formazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti promossa da COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannati in via definitiva , COGNOME come fornitore di cocaina da Milano e con NOME COGNOME braccio destro di COGNOME, che fungeva da trait union con RAGIONE_SOCIALE, NOME e COGNOME attivi nel veneziano, i quali si occupavano della rivendita di partite di marijuana.
Con una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto – e che, pertanto, si sottrae ai denunciati vizi di legittimità- la Corte territoriale confermato la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado in ordine all’esistenza di un nuovo sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti che, secondo quanto riferito dai collaboratori NOME e NOME, la cui attendibilità è stata attentamente scrutinata, nasceva dalla unione di risorse umane e finanziarie e organizzative già da tempo prima facenti capo distintamente a due gruppi (uno diretto da COGNOME NOME operante nel territorio milanese, l’altro da COGNOME NOME, operante nel territorio veneziano) i quali a partire dall’incontro avvenuto a fine 2012, acquisiva una nuova fisonomia con COGNOME NOME COGNOME NOME NOME NOME a stabilire costanti rapporti di affari in materia di traffico illecito di sosi:anze stupefacen assicurandosi reciproca collaborazione nella compravendita RAGIONE_SOCIALE future partite che sarebbero entrate nella disponibilità dei due gruppi criminali (milanese e veneziano) e COGNOME che, rispetto al precedente assetto, si inseriva nella
nuova compagine associativa occupandosi della comrnercializzazione di apprezzabili- quantitativi di sostanza stupefacente che riceveva da COGNOME, pef poi venderla all’acquirente ( come dimostrato dall’episodio del suo arresto nei primi giorni di gennaio 2013) .
La Corte veneziana ha ricordato il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità – e che va qui ribadito- secondo cui, in materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine” dell’associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (cfr. ex nnultis Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015 dep.2016, Venere, Rv.266710; Sez. 3, n. 40749 del 5/3/2015, COGNOME, Rv. 264826), considerato che la fattispecie incriminatrice dell’art. 74, D.P.R. n. 309/1990, richiede esclusivamente una condotta di partecipazione che è a “forma libera”, integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all’evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo, con la conseguenza’ a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, della irrilevanza della mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati-fine, e, per converso, del carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati-fine a scopi immediatamente dimostrativi dell’appartenenza al sodalizio, posto che la condotta di “partecipazione” è strutturalmente impermeabile alla consumazione del “reato-fine”.
4. Contrariamente a quanto assume il ricorfente,i1 quale sostiene che l’incontro presso il Ponte RAGIONE_SOCIALE Guglie, era inidoneo a integrare il reato associativo perché ai fini del perfezionamento della fattispecie. occorrerebbe considerare il momento in cui la struttura associativa diventa operante, in concreto, deve ricordarsi che elemento tipizzante del reato associativo è proprio l’accordo criminoso diretto, come nel caso di specie, all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all’attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati, cosicché è proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dal comune fine criminoso, che determina pericolo per l’ordine pubblico ed è la ragione stessa per la configurazione – quale autonomo titolo di reato – del delitto di associazione per delinquere, per la cui sussistenza, peraltro, è irrilevante l’eventuale mancata partecipazione di tutti, o di alcuni degli associati, alla consumazione dei delitti programmati (Sez. 4, n. 19526 del 13/03/2008, Rv. 240160). La tesi difensiva
secondo cui non avrebbe rilevanza, al fine che qui interessa, il momento genetico dell’associazione, dovendosi – attribuire esclusiva – importanza, alla concreta operatività dell’associazione e quindi ai singoli reati fine, dimentica che la fattispecie associativa si identifica con la “RAGIONE_SOCIALE“, la quale ha, come elemento essenziale e caratteristico, la costituzione di una struttura organizzata e che essa, quale entità delittuosa autonoma, va distinta dai singoli reati che formano oggetto del programma associativo, essendo privo di rilievo, ai fini della configurabilità del delitto in questione, che i singoli reati-fine vengano realizzati ovvero che rimangano allo stato progettuale.
5.Rilevata, così, l’adeguatezza della motivazione in ordine alla affidabilità RAGIONE_SOCIALE propalazioni dei dichiaranti, alla valenza sintomatica del rinvenimento nella disponibilità del ricorrente di tre utenze telefoniche, due dedicate ai contatti con COGNOME ed una attivata a fine 2012, utilizzata per i contatti con NOME COGNOME braccio destro di COGNOME al fine di consentire a COGNOME, in virtù del nuovo accordo, di rifornirsi di grossi quantitativi di sostanza stupefacente (pag. 43 della sentenza impugnata), deve escludersi il vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo, posto che la Corte d’appello ha ravvisato detta fattispecie in coerenza con i dati processuali, dando applicazione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che a proposito del perfezionamento del reato associativo, ha affermato che ai fini della configurazione dello stesso, non è necessario il perfezionamento di reati scopo, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumazione ( Sez. 4, n. 8092/2014, Rv. 259129; Sez. 1, n. 5036/1997, Rv. 207792). Da ultimo la Suprema Corte nella più volte richiamata sentenza definitiva n.1106/2021, riguardante i coimputati, ha affermato che l’associazione esiste anche senza struttura complessa; la prova della esistenza del vincolo permanente nasce infatti dall’accordo associativo e il coinvolgimento in un solo episodio criminoso, non è incompatibile con l’affermata partecipazione dell’agente all’organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto ( Sez. 5, 34686/2015). A fronte del logico e giuridicamente corretto apparato motivazionale della sentenza, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché i motivi sui quali è fondato risultano generici oltre che manifestamente infondati. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
6.Quanto al ricorso di COGNOME e COGNOME esso, allo stesso modo, deve essere dichiarato inammissibile. Le doglianze difensive sollecitano inammissibilmente il sindacato del giudice di legittimità, sul “materiale probatorio”‘ senza considerare che anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di
legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE risull:anze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521/2018 , Rv. 273217; Sez. 5, n. 26455/2022, Rv. 283370) e che non esiste una prova che possa esser valutata disgiuntamente dalle altre, come avulsa dall’intero quadro ricostruttivo; di talché la Corte di cassazione mai potrebbe pronunziarsi su di essa, ma solo sui criteri interpretativi e sulle deduzioni logiche che dai predetti dati sono stati tratti nella fase del merito (Sez n. 8094/2007, rv. 236540).
Nel caso in esame la motivazione di merito ha spiegato per quale ragione e sulla base di quali elementi’ è stata condivisa l’ipotesi ricostruttiva fornita dal primo giudice e per qual ragione sono state scartate altre. Del tutto logicamente la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni del teste COGNOME il quale la sera della rapina si trovava a casa di COGNOME e riferì della narrazione tra COGNOME e COGNOME circa l’avvenuta consumazione della rapina commessa durante le poche ore di assenza. Detta testimonianza è de relato per ciò che concerne le modalità della rapina, apprese dal racconto degli imputati, ma è diretta per ciò che concerne l’avvenuta narrazione del fatto ad opera dei due imputati, circostanza caduta sotto la diretta percezione del teste; va ribadito infatti che non è “de relato” la testimonianza avente ad oggetto un dialogo fra terze persone, occasionalmente ascoltato, trattandosi di fatto caduto sotto la diretta percezione del dichiarante (Sez. 1, n. 41088 del 06/06/2012; Rv. 253611).
Il giudice di merito, come esposto nella parte motiva della decisione con argomentazione congrua ed immune da censure, ha ritenuto i ricorrenti responsabili del reato ascritto, tenendo conto di un complesso quadro probatorio (dichiarazioni del teste COGNOME, esiti di perquisizioni, tabulati telefonic testimonianza della p.o.), ribattendo a tutte le censure difensive in questa sede riproposte. In particolaryon spiegazione logica ed esaustiva la Corte ha escluso che il fatto che COGNOME avesse riferito della presenza di COGNOME, a casa, prima della rapina, solo in dibattimento e che COGNOME avesse parlato solo dopo la rapina (e non prima) riferendo elementi individualizzanti, fossero circostanze tali da incrinare la credibilità del teste ( pag.57).
La Corte ha poi motivatamente escluso che il tema RAGIONE_SOCIALE celle potesse scalfire la ricostruzione dei fatti fornita dalla sentenza di primo grado, con riguardo alla localizzazione dei prevenuti ed ai contatti telefonici intercorsi tra loro la nott della rapina ( pag. 55) ed ha evidenziato che alcuni particolari riguardanti la dinamica della rapina potevano essere noti solo a chi vi aveva preso parte.
7. In conclusione, anche in questo caso, le prospettate doglianze difensive non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità perchè restano inammissibili le censure che, analogamente a quelle prospettate nel presente ricorso, sono nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio diversa rispetto a quella, assolutamente ragiorevole e plausibile, illustrata dai giudici di merit All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende nella misura che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende . Così deciso il 23/2/2023