Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38826 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38826 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
Sent. n. sez.1610/2025
C.C.- 13/11/2025
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanisetta
nei confronti di
La Magra NOME, nata a Caltanisetta il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/06/2025 del Tribunale di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
RITENUTO IN FATTO
– violazione di legge in relazione all’art. 74 cit. d.P.R. n 309 e vizio di motivazione per contraddittorietà.
Il Tribunale avrebbe reso una motivazione intrinsecamente contradditoria, perchØ nonostante avesse stigmatizzato la stabile dedizione della ricorrente all’attività di spaccio unitamente al compagno NOME, ne aveva, tuttavia, escluso il ruolo di partecipe.
2.1. Il Tribunale del riesame, con il provvedimento in verifica, ha solo in parte validato l’impostazione accusatoria, ritenendo – sulla base degli elementi di conoscenza offerti – la gravità del quadro indiziario nei confronti della ricorrente, limitatamente ai reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, non anche in ordine al reato associativo ex art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n.309. Secondo la valutazione operata dai Giudici del gravame, il dato intercettativo aveva consentito di enucleare una struttura, stabilmente organizzata e dedita al narcotraffico, solo all’interno della ‘cellula’ facente capo a COGNOME, posto che essa agiva secondo collaudati protocolli operativi, rivolgendosi ad un comune canale di approvvigionamento e presentando una minima suddivisione dei ruoli:
Stesse dinamiche, invece, non erano rinvenibili in relazione alla ‘cellula’ che – secondo il tema di accusa – sarebbe stata capeggiata da NOME COGNOME e di cui avrebbe fatto parte la ricorrente.
Il NOME, dunque, era, per i Giudici del gravame, un ‘cane sciolto’, che non aveva mai assunto comportamenti sintomatici della intenzione di prosecuzione dell’attività di spaccio in comune con gli altri, muovendosi anzi in direzione opposta. Analogamente la compagna, attuale ricorrente, che lo coadiuvava stabilmente nel redditizio giro di affari di droga, cedendo la droga e interagendo con i fornitori, ma che non era inserita nella descritta struttura associativa, non avendo intessuto alcun tipo di rapporto con gli altri presunti sodali.
2.3. Il Giudice del gravame Ł pervenuto a tali conclusioni sulla base di valutazioni fedelmente ancorate al dato intercettativo, di cui ha fornito una lettura e una interpretazione logica e coerente, di guisa che non sono riscontrabili travisamenti della ‘prova'( rectius del compendio investigativo); le valutazioni sono peraltro congruenti rispetto alle premesse fattuali e, in buona sostanza, il percorso argomentativo su cui poggia il provvedimento in verifica non presenta falle, non riscontrandosi manifeste illogicità, essendo il percorso argomentativo lineare , chiaro , esaustivo e scevro da contraddizioni.
una differente lettura del modus operandi della ricorrente, ma, in tal modo, sollecita una alternativa interpretazione degli elementi indiziari.
2.5. E’ il caso di rammentare che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto: per espressa volontà del legislatore la Corte di cassazione non può verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si Ł avvalso per sostanziare il suo convincimento, purchØ le ragioni siano spiegate in modo logico e adeguato.
Dunque, al giudice di legittimità Ł preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, Ł – e resta – giudice della motivazione.
I vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali non trovano ingresso nel giudizio di legittimità: non sono ammissibili le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità e la stessa illogicità quando non manifesta ( ex multis , Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501).
2.6. Deve, inoltre, ricordarsi che – mentre Ł consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale – non Ł affatto permesso dedurre il vizio del “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
2.7. Ciò Ł ancora piø vero là dove, come nel caso in esame, con l’impugnazione (cfr pagg.8 e ss del ricorso) viene posto un mero problema di lettura dei colloqui telefonici, ovvero di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, per avere il Giudice della cautela ripercorso le emergenze delle captazioni e per averne fornito una lettura logica e congrua.
NØ, peraltro, la circostanza che i Giudici del merito abbiano valorizzato un passaggio dell’interlocuzione captata, piuttosto che un altro, Ł scrutinabile in questa sede se sorretto come nella specie – da una motivazione adeguata, trattandosi di aspetto afferente al giudizio di merito.
Analoghe conclusioni si impongono per tutte le ulteriori censure del ricorrente che sono volte ad attribuire una diversa valenza probatoria a condotte ed episodi che, non solo, non sono affatto sfuggiti al puntuale scrutinio dei Giudici del riesame, ma che, sulla base di un metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio investigativo, sono stati ritenuti privi di significato dimostrativo, seppur nei limiti della semiplena cognitio tipica della fase cautelare.
Alla luce delle su esposte premesse consegue la inammissibilità del ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, 13/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME