Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35053 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CRISPIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il rico udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ripprso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ha proposto ricorso per cassazione avyersol’ordinanza lel Tribunal P riesame di Lecce che il 6/2/2024 ha confermato l’ordinanza del giudice AVV_NOTAIO in agini pre · dello stesso Tribunale che il 27/12/2023 NOMEa applicato nei suoi confrònti la misura c della custodia in carcere in relazione ai delitti associativi di cui agli artt. 416-bis
DPR 309/90 (capii e 16) e ad alcuni episodi in materia di stupefacenti, di cui a capi 4 48, 50, 51,62 e 71 dell’incolpazione provvisoria.
Veniva, infatti, contestata al ricorrente la partecipazione al sodalizio mafio o con nel territorio di Statte, promosso, diretto ed organizzato da COGNOME NOME, avv della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento del terr torio comprovata da estorsioni, pestaggi, spedizioni punitive ed attentati – che, nell pros accusatoria, traeva profitto dalla gestione del traffico degli stupefa enti un’organizzazione in gran parte sovrapponibile alla prima, ed altresì dall’asserVimento a interessi degli organi amministrativi della cittadina, realizzato anche con il pattcl polit che , ,in vista delle elezioni dell’ottobre 2021, prevedeva voti in favore di alcuni candidati di favori di vario genere, dall’assunzione nelle imprese municipalizzate, al rilasio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività commerciali non in regola.
In questo contesto, il COGNOME avrebbe partecipato attivamente al sodalizio dedito al degli stupefacenti, controllando la piazza di Crispiano, ove spacciava abitualmente c alternandosi nella sorveglianza del mercato dello spaccio con NOME. L’ordin impugnata, in relazione a ciascuno degli episodi contestati, ha indicato intercett conversazioni, soprattutto con il NOME, sulle quali si fonda il quadro indiziario.
Nella ricostruzione dei fatti condivisa dal provvedimento impugnato, l’ascesa crimina COGNOME nel territorio tradizionalmente assoggettato al RAGIONE_SOCIALE NOMEa por una recrudescenza di atti intimidatori finalizzati all’assoggettamento della comunità loc essi, è stato indicato come significativo l’attentato incendiario dell’autovettura di NOME, membro della storica famiglia e dirigente l’omonimo RAGIONE_SOCIALE, ritenupz) una “avvertimento” finalizzato all’affermazione del predominio in relazione all’assègnazione concessione di una struttura comunale. Si tratta di episodio valorizzato dàll’ordi riconoscimento del quadro gravemente indiziario in relazione al delitto di cui all’àrt. 4 -bis, cod. pen. come affermazione di un potere di intimidazione, ed indicato come sintomatico partecipazione del ricorrente al sodalizio di stampo mafioso, al pari della sua (Moscen dinamiche del RAGIONE_SOCIALE, come rivelato da conversazione nella NOME il NOME lo informava d corrisposto 200 euro a ciascuno agli autori di un brutale pestaggio ai danni di tali COGNOME
Il ricorso del NOME si fonda su due motivi di impugnazione:
2.1. GLYPH Violazione dell’art. 606 lett e) cod. proc. pen. per illogicità o man motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Assume il ricor la pluralità di reati di cui all’art. 73 dpr. 309/90 non sarebbe sufficiente ad integr re del reato associativo, occorrendo verificare l’accordo tra sodali, la struttura orga l’affectio societatis, mentre dagli atti emergerebbero solo rapporti del NOME e con NOMENOME NOME ai fini della responsabilità in ordine a singoli episoli, partecipazione ad una struttura associativa.
Così, anche con riferimento al delitto di cui all’art. 416..bis cod. pen., dalle int emergerebbe che non sarebbe stato il COGNOME ad affidare l’incarico dell’incendio della ve
COGNOME al COGNOME, bensì il NOME a suggerire il nome di questo, sic possibile riconosce al ricorrente alcuna affectio societatis. hé non sarebbe
2.2. GLYPH Violazione dell’art. 606 lett e) cod. proc. pen. per illogicità motivazione in ordine alle esigenze cautelari, non avendo considerato il Trib NOMEa rapporti solo con il NOMENOME sicché, trattandosi di soggetto quasi incen da unico precedente non specifico del 1995, deve ritenersi la motivazione solo in ordine alla mancata precisazione delle ragioni per le quali le esigenze cautel essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere. o mancanza di naie che il NOME urato, e gravato pp rente anche ri non potevano
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso inammissibile perché fondato su motivi che attengono esclusivamente al me della decisione impugnata, e presentano anche il primo profili di aspecifici à, in confronta solo con una piccola parte del materiale indiziario valorizzat dall’o impugnata, ed il secondo di manifesta infondatezza perché non considera la presunzion 275 co. 3 cod. proc. pen.
In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazigne c insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautela i, è a solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifest illogic motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso in esame – propon censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una divèrsa va degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/20I7, Rv. 2 in quanto è consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatèzza d addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una d valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/0 Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
2.1. Nel caso in esame, con il primo motivo di ricorso si assume qhe la re partecipazione del NOME all’attività di spaccio di cocaina nel territorio di Crispino n sufficiente ad integrare grave indizio della sua partecipazione al sodalizio criminpso ivi La giurisprudenza costante di questa Corte di cassazione in materia di associazi ne final traffico di stupefacenti, però, ha ripetutamente riconosciuto che la ripetuta ommiss concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione, può integrare l’esiste gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettib superati solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i cor restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può co nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 2795
partecipazione al sodalizio criminoso, infatti, può essere desunta anche dalla commiss singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, !ano i evidenziare un ruolo specifico della persona, funzionale all’associazione e ali sue d operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l’immanente cos ienza e dell’autore di fare parte dell’organizzazione. (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, Rv. 26
In coerenza con tale insegnamento, l’ordinanza impugnata, nel valorizzare la plura episodi che hanno visto coinvolto il ricorrente, ha richiamato una pluralità di pisodi emergenti da conversazioni intercettate, dai quali è ieTrie rai che il COGNOME spacciava abi cocaina nel territorio di Crispiano per conto del sodalizio di cui si tratta, a ter sorveglianza di quel mercato di spaccio con COGNOME NOMENOME avendo contatti di soprattutto con questo, al NOME rendeva conto dell’attività svolta, ma anche con il ca NOMENOME NOME NOMENOME NOME esempio, inoltrava anche direttamente richiesta di do i di co spacciare, e con altri sodali, quali COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME NOMENOME, in oc dell’arresto di quest’ultimo, proprio alla presenza del NOMENOME NOME NOME NOME NOME di proseguire l’attività di spaccio.
L’assunto difensivo secondo cui i rapporti con il solo NOME NOME insuffici integrare la gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente al sodaliziO dev aspecifíco, in quanto non si confronta corkali argomenti.
2.2. Anche con riferimento alla gravità indiziaria in ordine alla partecipaziorle del al sodalizio di cui all’art. 416-bis cod. pen. , le contestazioni mosse con il primo rnotivo di ricorso attengono essenzialmente al merito della decisione impugnata e, soprattutto, nOn si confr adeguatamente con il percorso argomentativo di questo, laddove l’affidamEnto al NOME indicazione del COGNOME, dell’esecuzione dell’attentato incendiario ai danni dell’autovett componente di una storica famiglia mafiosa, NOME conseguenza di un conflitto di intere conseguimento di una lucrosa concessione comunale, è stata ritenuta senza vi i logici i affidabilità del ricorrente, in considerazione dell’importanza della posta in gioc e de del COGNOME di rivolgersi a fidati collaboratori.
Anche nel contestare tale ricostruzione dei fatti, peraltro, il ricorso omette di c con il rilievo che dalle intercettazioni è emerso anche che il COGNOME veniva reso ed dinamiche del sodalizio, NOME che il COGNOME gli riferiva della corresponsione di 20 ciascuno agli autori di un brutale pestaggio ai danni di tale COGNOME NOME.
Anche sotto questo profilo, perNOME, le censure del ricorrente difettarro di sp ravvisabile per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla deciSione imp e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le splicitazio giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell art. 591 1 lett. c) cod. proc. pen, all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 1647 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 36945; Sez 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).
Gli stessi profili di inammissibilità si rinvengono anche nel secondo m tivo del atteso che l’ordinanza impugnata ha richiamato la doppia presunzione posta dal ‘art. 275 3 cod. proc. pen., ed ha rilevato come questa non possa ritenersi superata da alcun e invero nemmeno dedotto dal ricorrente, anche alla luce del precedente in materia di a cui è gravato il ricorrente, dell’episodio relativo all’incendio del veicolo, dinanzi ich stretti rapporti del ricorrente con COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME e del difetto di che consentano di riconoscere lo scioglimento del sodalizio mafioso nel territorio di St recesso del NOME da questo.
A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorso si limita a prospettre un valutazione della pericolosità del NOME senza nemmeno confrontarsi adegu tamente co presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della °la cus carcere, di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i pro ili determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugn n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a faVore del delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-tér disp. a proc. pen.
Così deciso in Roma il 19 luglio 2024
L’estensore
Il Presidente