Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1291 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1291 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME COGNOME il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale del riesame di Messina, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato l’ordinanza del 30 maggio 2024 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 /1990.
2.Con unico motivo di ricorso il difensore del ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio di motivazione anche per travisamento della prova. Il ricorrente sostiene che erroneamente, calibrandolo sul ruolo di semplice corriere, il Tribunale ha ritenuto integrati gravi indizi colpevolezza della condotta di partecipazione, ricostruita sulla base dei reati per i quali non era stata emessa la misura (si tratta dei quattro episodi descritti ai capi 32 e seguenti) e, comunque, per condotte che ne denotano la mera attività di corriere trascurandone la presenza silente in occasione degli incontri a casa Abate 1’11 e il 12 gennaio 2022. L’attività di corriere, limitata alla consegna della droga e riscossione di quanto dovuto, non integra un effettivo e operativo contributo all’attività dell’associazione in mancanza di ulteriori elementi che denotino contatti con altri componenti del gruppo (quelli del ricorrente sono limitati ai contatti con lo COGNOME) e che si erano risolti in contributi episodici tanto è vero che anche NOME COGNOME e NOME COGNOME ne hanno escluso l’affiliazione all’associazione indicando il fornitore solo in NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché propone censure in fatto e aspecifiche perché omettono di confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha ritenuto accertato che NOME COGNOME in almeno quattro occasioni, aveva svolto il ruolo di corriere trasportando consistenti partite di cocaina dalla Calabria a Messina, luogo in cui la droga veniva consegnata a tale NOME COGNOME vice di NOME COGNOME capo del gruppo che a Messina, che, ricevuta la droga, provvedeva allo smercio. Per tali episodi – aventi ad oggetto, ciascuno, la consegna di non meno di tre chilogrammi di cocaina tra il 28 gennaio 2022 e il 24 febbraio 2022 – il ricorrente era sottoposto ad indagini, ma non a misura cautelare, oltre ad essere stato condannato in via definitiva, dopo essere stato tratto in arresto, il 4 marzo 2022, per la detenzione di 3,600 gr. di cocaina.
L’ordinanza impugnata ha descritto il traffico allestito per la consegna di consistenti partite di cocaina, curato da NOME COGNOME con il quale era più volte intercettato, ma anche la presenza del ricorrente agli incontri con l’COGNOME, destinatario delle consegne (pag. 7 dell’ordinanza impugnata).
Ha valorizzato, infine, (pag. 8) la circostanza che in una occasione il ricorrente era stato presente anche alla contrattazione delle consegne tra lo COGNOME e NOME COGNOME, chiamato in causa dall’Abate proprio per la rilevanza della
trattativa in corso, in seguito al sequestro di una ingente somma destinata al pagamento di altro fornitore, e alle difficoltà di pagamento.
Le argomentazioni sviluppate dal Tribunale, lungi dall’essere inficiate da vizio di motivazione, fanno coerente applicazione dei principi di questa Corte al fine di ritenere configurabile la condotta partecipativa in relazione al reato associativo, la cui sussistenza, non contestata dal ricorrente, è stata ritenuta accertata sulla scorta di una pluralità di elementi sintomatici della esistenza di un gruppo che aveva allestito e curato nel tempo un consistente traffico di cocaina e altri stupefacenti dalla Calabria alla città di Messina.
In particolare erano stati ricostruiti una serie di trasporti di droga tra il novembre 2021 e il 5 maggio 2022 (uno dei quali a cura dell’odierno ricorrente che nell’occasione veniva tratto in arresto in flagranza di reato), con conseguente sequestro di droga e, in esito a perquisizioni svolte presso la Casa Circondariale di Siracusa, a carico di NOME COGNOME, erano stati sequestrati telefoni cellulari che convalidavano l’ipotesi accusatoria che vedeva in costui il terminale dello smercio di droga in Messina, traffico che continuava a gestire anche mentre si trovava detenuto. Anche il collaboratore di giustizia, NOME COGNOME aveva convalidato tale tesi individuando in NOME COGNOME il vice del COGNOME e la persona incaricata di gestirne le attività illecite.
Indicativi della sussistenza del reato associativo sono stati ritenuti i contatt tra gli indagati nonché il numero e la consistenza delle consegne di droga che denotavano la disponibilità di mezzi e rivelavano uno schema operativo con la individuazione di una nutrita pattuglia di corrieri incaricati del trasporto della droga dalla Calabria (nell’ordinanza sono descritti almeno dieci trasporti di droga).
E’ in tale contesto che l’ordinanza impugnata ha collocato l’attività di corriere del ricorrente, attività di cui il ricorso propone una lettura riduttiva (quanto numero dei trasporti) ed ai contatti, a monte e a valle del trasporto, aspetti, viceversa, correttamente valorizzati per inferirne il consapevole contributo del ricorrente al reato associativo.
La giurisprudenza di legittimità è netta nel delineare la differenza ontologica tra il reato associativo e le reiterate condotte di cessione: è questo, infatt l’aspetto che, con maggior frequenza, ricorre in giurisprudenza.
Il reato associativo postula, infatti, la prova – a livello indiziario – d esistenza di una struttura, che può essere anche rudimentale, dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti derivando la pericolosità del gruppo così organizzato proprio da tale connotato e da quello della sua tendenziale stabilità nel tempo.
Le attività del ricorrente che in più occasioni, a distanza di tempo, si era prestato ad eseguire i “trasporti” sono state valorizzate in quanto denotavano una
modalità di condotta che presupponeva la generica e generalizzata disponibilità che il ricorrente aveva messo a disposizione dei sodali per l’attuazione del programma criminoso e che ne rivelava la conoscenza e condivisione del contenuto e modalità del traffico, aspetto, questo, che trova conferma nella sua vicinanza ad NOME COGNOME in compagnia del quale veniva più volte notato, e nella sua presenza alla contrattazione delle consegne nell’occasione in cui lo COGNOME incontrava a Messina sia l’Abate che il COGNOME.
Il ricorso non si è confrontato con questi elementi che, viceversa, correttamente il Tribunale ha ritenuto indicativi della condotta partecipativa poiché, accanto alla disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato e alla condivisione di intenti, ha ritenuto accertata la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali alle esigenze del sodalizio con carattere di stabilità perché protratte nel tempo.
Risulta, pertanto, del tutto arbitraria, oltre che inidonea a mettere in discussione la tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato, la lettura parcellizzata, proposta dal ricorso, delle attività riconducibili all’indagato rispetto alle quali neppure rilevano la mancata indicazione della sua affiliazione da parte dei collaboratori che erano addentro al meccanismo associativo siciliano piuttosto che a quello calabrese.
2.Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 17 dicembre 2024
La Consigliera relatrice
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