Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 312 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 312 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO
COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello dì Caltanissetta, in parziale riforma sentenza emessa dal Tribunale locale, ha assolto NOME COGNOME dal reato ascritto al capo 7) perché il fatto non sussiste e da quello d capo 8) per non averlo commesso e rideterminato la pena, previ riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in relazione ai di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 5). All’imputato, assistente capo dell penitenziaria, in servizio presso la casa di reclusione di San Catald i era stato contestato di avere fatto parte di una associazione ded narcotraffico che stabilmente si occupava di introdurre sosta stupefacente all’interno della struttura carceraria ì oltre che telefoni cellulari, dietro pagamento di somme di denaro, fornendo, con coscienza e volontà, i proprio contributo al sodalizio in vista del programma comune.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse COGNOMEo» affidandolo a tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce la nullità della sentenza ai sensi de 606, lett. e), cod. proc. pen. per insufficienza e illogicità della mot in riferimento alla mancanza di prova, quanto agli elementi costitutiv reato associativo e alla adesione dell’imputato alla associazione medesi
Era stato chiesto alla Corte territoriale di vagliare le ris probatorie, costituite da intercettazioni telefoniche e ambienta contenuto ambiguo e suscettibili di diverse interpretazioni. I giud secondo grado si sono limitati a recepire gli argomenti spesi dal p giudice. In tesi difensiva, l’adesione a un sodalizio dedito al narcot non può essere desunta dalla partecipazione del singolo al compimento reati fine, ben potendo accadere che una consorteria si avvalga di indiv occasionalmente assoldati, non consapevoli dell’esistenza di una re organizzata né della funzione operativa svolta in seno alla st associazione, in qualità di aderenti.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza ai s dell’art. 606, co. 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione vizio di motivazione, quanto alla mancata riqualificazione dell’ipo associativa contestata nella fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 74 n. 309/1990 e dei fatti di cui all’art. 73 d.P.R. cit. nella previsione comma 5 di detta norma.
La Corte territoriale ha omesso di considerare che le telefon captate non davano conto di un rapporto costante tra COGNOME e COGNOME, né in termini di cessione dello stupefacente, né di riscossione proventi illeciti. I giudici di merito non hanno, inoltre, descritto gli specifici attestanti l’esistenza di una struttura organizzat programma criminoso indeterminato né della volontà del COGNOMEo di aderir al sodalizio, men che meno del suo ruolo “cruciale” in seno alla consort , dato che in alcuni casi, lo stupefacente è stato introdotto all’inter Casa Circondariale all’insaputa dello stesso COGNOMECOGNOME In ogni ca evidenzia l’occasionalità dell’attività posta in essere, essen monitorati solo otto rifornimenti di stupefacente e l’unico sequest avuto ad oggetto solo 3,54 grammi di hashish. Sottolinea, inoltre, la d che la condotta del ricorrentek ha ad oggetto fatti di lieve entità assumono consumati dal 29 maggio al 13 luglio 2021.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della perizia dispost confronti del COGNOMEo. Il giudice dopo aver vagliato l’eccezione mossa d difesa circa i mancati avvisi e l’avvenuto svolgimento della periz
assenza dei consulenti di parte, ha ritenuto di annullare la perizia s di rinominare nuovamente il dott. COGNOME pur avendo quest’ultim svolto la precedente attività, con evidente incompatibilità dello stesso
3. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiara l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
2. E’ manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con cui deduce la mancata prova dell’adesione del COGNOME all’associazio finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti all’interno del c dove prestava attività lavorativa, quale agente di polizia penitenzia quanto con lo stesso, al netto del dedotto vizio di motivazione, si pr una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentit questa sede.
La Corte territoriale con motivazione priva di aporie logiche desunto l’esistenza del sodalizio contestato dai rapporti intercorsi tr sodali ivi compreso il COGNOMEo del quale si è posta in eviden disponibilità a commettere una serie di reati in materia di stupefacent Corte di appello ha posto l’accento sulla reiterazione di più con finalizzate a introdurre droga all’interno della struttura carcera prestava la propria attività lavorativa.
Non si è mancato di evidenziare che dall’attività captativa sono eme rapporti intrattenuti tra COGNOMEo e alcuni appartenenti alla fa COGNOME e sono stati delineati i traffici di droga che li vedevano parte
Il ricorso, a ben vedere, non si confronta con gli argomenti posti Corte territoriale alla base della ritenuta stabilità del vincolo.
Se è vero che stante l’autonomia tra il reato associativo e i reat la commissione di reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 non è d sufficiente a costituire prova della commissione del reato di cui all’ d.P.R. n. 309/1990, è del pari vero che essa può senz’altro rappresen un indice sintomatico non solo dell’esistenza dell’associazione ma an della consapevole partecipazione, soprattutto quando sussistono elemen dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteris singoli reati / oltre che delle modalità della loro esecuzione, d comportamenti significativi che si concretino in una attiva e st
partecipazione (Sez. 5 n. 21919 del 04/0/2010, Rv. 247435 -01 e più recente Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, Rv. 279589 -01 sia pure più generale con riferimento ad una associazione per delinquere finalizzata realizzazione di plurime condotte di frode informatica).
In proposito è stato osservato che ai fini della configurabilità associazione per delinquere, il giudice può legittimamente inferire i req della stabilità del vincolo dal susseguirsi, per un apprezzabile l tempo, di condotte che integrano reati ad opera di soggetti stabilm collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Rv. 268540 – 01). E’ s altresì, affermato che la ripetuta commissione, in concorso con parteci sodalizio, di reati fine, integra per ciò stesso indizi gravi, concordantik in ordine alla partecipazione al reato associativo, super solo ed esclusivamente tramite la prova contraria che il contributo of non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi (Sez. 3, n. 2 del 10/01/2020, Rv. 279505 – 01) e, per converso, che anche commissione di un solo reato fine può integrare l’elemento oggettivo de partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell’age consapevolmente servitosi del sodalizio per commettere il fatto, ne ri secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione dell dinamiche operative e della crescita criminale dell’associazione (Sez. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701 – 01; Sez. 6 n. 1343 del 04/11/2015 Rv. 265890).
Non coglie nel segno l’argomento secondo cui mancherebbe il sufficiente lasso temporale per connotare la stabilità del vincolo. Sul questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini della verifica elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio e, in parti dell’a ffectio societatis di ciascun aderente, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può anche essere brev purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un s collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche impli benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/202 Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440).
Ancora, il ricorso non attacca la sentenza allorquando, evidenziare l’occasionalità dei rapporti, assume che gli episo introduzione di droga all’interno del carcere siano stati solo otto. Su la Corte territoriale ha evidenziato che già dall’avvio delle intercet tra il COGNOMEo e i familiari dello COGNOME e dal primo servi
osservazione si evinceva che il ricorrente «si era certamente incontra altre occasioni con i familiari del detenuto con indicazione obiett ordine a una attività illecita non occasionale».
5. Generico e aspecifico è l’argomento secondo cui la Corte, a fro delle numerose intercettazioni trascritte / non avrebbe provveduto a vagliarle adeguatamente. Sul punto vale la pena ricordare che / in tema di intercettazioni di conversazioni di comunicazioni o di conversazio l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimes valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazi massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimit U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 de 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
Ai principi sopra richiamati si sono attenuti i giudici di meri particolare, la Corte territoriale, dopo aver passato in rassegna gli contestati al COGNOMEo, di introduzione in carcere di sostanze stupefa commessi in concorso con NOME COGNOME e i suoi congiunti, h valorizzato il consolidato modus operandi i oltre che la disponibilità del COGNOMEo alla commissione di una serie indeterminata di delitti in mater stupefacenti, come ritenuto dimostrato palla reiterazione di più cond volte al trasporto, alla introduzione e alla cessione di droga all’inter Casa di reclusione di San Cataldo. E’ stata, in maniera non manifestamen illogica, ricostruita la ripartizione dei ruoli nell’ambito della associativa, oltre che la predisposizione in via non occasionale di m quali l’utilizzo di telefoni cellulari illegalmente introdotti e all’interno del carcere. La Corte territoriale, inoltre, ha evidenziato e anomali contatti tra l’utenza intestata al COGNOMEo e ile utenze i familiari di detenuti, seguiti poi dagli esiti delle captazioni, da cui e anche la mercede in favore del COGNOMEo, compresa tra 150 e 300 euro p ogni consegna.
La Corte di appello, con motivazione coerente con le emergenze acquisite, ha ritenuto provata la fattispecie associativa sulla sc elementi propri dell’associazione, ossia l’esistenza di un vincolo assoc di natura permanente tra gli imputati, una organizzazione destinata operare anche dopo la consumazione dei singoli delitti posti in essere programma criminoso volto alla realizzazione di un numero indeterminato di reati previsti dalla legge in materia di stupefacenti oltre che la co
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e volontà di apportare un contributo al sodalizio in vista della realizz del programma comune.
Manifestamente infondato in quanto generico e aspecifico è secondo motivo / con cui si lamenta la mancata riqualificazione dell condotte contestate nella previsione di cui al comma 5 dell’art. 73 d 309/1990 e della fattispecie associativa nell’alveo del comma 6 dell’ar d.P.R. cit.
Con motivazione esente da censure le conformi sentenze di merito, da leggersi come un unico corpo motivazionale, hanno chiarito che i singo fatti di spaccio non possono essere ricondotti nell’alveo della fattisp lieve entità e in tal senso sono stati valorizzati la stabilità dei col di COGNOME COGNOME il fornitore palermitano, la disponibilità di diverse tipo di stupefacenti (in proposito è stato richiamato il dialogo tra la Pist compagno NOME COGNOME allorquando la prima gli chiedeva se la sostanza era quella “per tirare”, precisando che ne aveva a disposiz “quella che vuole”) e soprattutto le modalità della condotta, consi nell’introduzione della droga in carcere per il tramite dell’agente Sale tratta di motivazione del tutto congrua e, come detto, rispettos principi esposti.
E’ opportuno, ancora, aggiungere che, secondo l’orientamento d recente espresso da questa Corte di legittimità, sebbene, in astrat condotte aggravate ai sensi dell’art. 80, co.1, D.P.R. 309/1990 (q quella in esame, riguardante la cessione di stupefacente all’intern carcere) siano compatibili con l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, com necessario che i parametri di giudizio contemplati da quest’ultima no abbiano una maggiore forza compensativa, denotando mera occasionalità del fatto ovvero assenza di particolari accorgimenti, quali la predisposi di mezzi o metodologie dì spaccio insidiose e di più difficile accertame (Sez. 6 , n. 14592 del 16/02/2021, Rv. 281157 – 01). A tale proposit g Corte territoriale ha sottolineato la allarmante gravità del si corruttivo per favorire l’ingresso dello stupefacente all’intern struttura penitenziaria, indice di sicura insidiosità dell’azione crimino
La Corte territoriale ha operato una complessiva valutazione deg elementi normativamente indicati, ossia tanto quelli relativi all’a (mezzi, modalità e circostanze della stessa) quanto quelli affe all’oggetto materiale (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti o delle condotte) valorizzando / al fine dell’invocato inquadramento delle condotte nella fattispecie di lieve entità, la intrinseca gravità
(l’introduzione di droga di varia tipologia all’interno della s penitenziaria, la stabilità del collegamento con il gruppo familiare Zimb la conoscenza, tra l’altro, dei suoi turni di servizio e financo le s non mancando di evidenziare i connotati dimostrativi di potenzial offensiva e di elevato pericolo di diffusività della sostanza, incompa con la fattispecie di lieve entità.
La disamina puntuale di tutti gli elementi fattuali operata dai giud merito non rimane in alcun modo travolta dal ricorso con cui ci si limi rilevare che in occasione del sequestro operato, l’oggetto della cession costituito da circa tre grammi di hashish.
Tanto è stato ritenuto sufficiente a integrare la fattispecie cri contestata, escludendo che si tratti di occasionali condotte, per di ridotta offensività.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso con c si contesta la parzialità e terzietà del perito che avrebbe già s operazioni peritati *prospettando che all’esito dell’annullamento dell prima perizia egli si sarebbe trovato in una posizione non più imparziale
A tale proposito va ricordato che questa Corte ha chiarito «l’espletamento di una perizia dichiarata nulla non costituisce cau incompatibilità del perito ai fini del conferimento di un nuovo incarico nel medesimo procedimento penale, in quanto al perito si applicano i casi incompatibilità previsti dall’art. 222 cod. proc. pen. e non le c incompatibilità previste per il giudice dall’art. 34 cod. proc. pen. conseguenza che tale circostanza non costituisce motivo di ricusazion (Sez. 6, n. 43797 del 18/10/2012, COGNOME, Rv. 253814 – 01).
Più in particolare, in tema di violazione dell’art. 221 cod. proc questa Corte di legittimità ha precisato che nell’ipotesi in cui s dichiarata la nullità di una perizia per omesso avviso alle parti del delle operazioni, è legittima la rinnovazione della nomina degli stessi (Sez. 4, n. 10452 del 22/12/2009, Rv. 246531) , dato che l’espletamento di una perizia dichiarata nulla non costituisce causa di incompatibilit perito ai fini del conferimento di un nuovo incarico nel medesi procedimento penale (Sez. 2, n. 973515/02/2017).
Nel caso in esame, tuttavia, la Corte di appello non ha, come assume con il ricorso, dichiarato la nullità della sentenza ma, ha pres del mancato avviso dell’inizio delle operazioni peritati e disposto il r delle stesse (v. pag. 3 sentenza impugnata) dal che non si evince al nullità deducibile dinanzi a questa Corte di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali nonché della ulteriore somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni d esonero.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 16 settembre 2025
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