Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14310 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14310 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Matera il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/08/2023 del Tribunale di Bari
udito AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso.
udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l’annullamento senza rinvio e, in subordine, con rinvio della ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/08/2023, il Tribunale di Bari rigettava l’istanza riesame, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, avverso l’ordinanza emessa data 07/08/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domi in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen.-73 d.P. R. n. 309/199 d.P.R.n. 309/1990.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’ d.P.R. n. 309/1990.
Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria ordine al contestato reato associativo, con argomentazioni apodittich stereotipate, dando rilievo al rapporto esistente con altri soggetti coinvolti titolo nella vicenda, senza spiegare sulla quale di quale elemento risul dimostrata la partecipazione consapevole del ricorrente al sodalizio; in re emergeva solo qualche sporadico contatto telefonico e personale tra il ricorre e qualcuno dei coindagati e il ritiro di un imprecisato quantitativo di sos stupefacente costituiva episodio estemporaneo, fuori da ogni dinamic associativa; la commissione di un’unica ipotesi di reato di cui all’art. 73 d. 309/1990 non era sufficiente a ritenere integrata anche la partecipazione al r associativo.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 274 lett c) cod.proc.pen. vizio di motivazione.
Lamenta che la motivazione relativa alla sussistenza delle esigenze cautela era incongrua, essendosi limitato il Tribunale a valutare la personalità negativ ricorrente e carente in ordine all’attualità del pericolo di reiterazione crim evidenzia che l’unico episodio di acquisizione di sostanza drogante riconducibile al disposto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 ed occasionale e lontano dalle dinamiche associative; rimarca, inoltre, che la vice che vedeva coinvolta il ricorrente si era articolata in un lasso temp ridottissimo.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 2 comma 3-bis cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva esposto in ordine alle esigenze cautelari una motivazione meramente confermativa delle argomentazioni contenute nell’ordinanza genetica e del tutto carente in ordine ordine all’attualità delle esigenze cautelari in considerazione del tempo tras
tra i fatti e l’emissione della misura cautelare nonché alla richiesta della di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva di quella applicata autorizzazione al lavoro.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen.,nella quale ha concluso pe l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidat nell’affermare che in terna di misure cautelari personali, per gravi indi colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti q elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indaga tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la fu acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabil fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. del 21/04/1995, COGNOME ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 de 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687).
La valutazione allo stato degli atti in ordine alla “colpevolezza” dell’indag per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvediment de libertate, deve, quindi, condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che induc al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell’incol ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibi ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.
La valutazione della “prova” in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capa dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l’aspetto di provvisorietà compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà esser arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 – 01).
Ed è stato precisato che, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, a dopo te modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficient requisito della sola gravità degli indizi, posto che l’art. 273, Gomma primo cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo quarto comma dell’art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione
della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne cons che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma secondo, cod. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli i come si desume dall’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pan., che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pan., ma non il comma secondo dell stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (S n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172).
Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvediment relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltan denunci fa violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogic della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esami dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 24199 Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244).
La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezz ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo c tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.NUMERO_DOCUMENTO).
Tanto premesso, nella specie il Tribunale riteneva sussistente la grav indiziaria in ordine al contestato reato associativo, evidenziando/ c complessive risultanze probatorie comprovavano plurimi elementi fattuati dimostrativi dell’esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico ope in Altamura, promossa da NOME, nonchè il consapevole ruolo partecipativo di NOME COGNOME.
In particolare, quanto at ruolo partecipativo det COGNOMECOGNOME le risult istruttorie (copiose attività di intercettazioni) evidenziavano come il COGNOME svolgesse stabilmente, con assiduità ed in maniera professionale, un’attivit spaccio sulla piazza materana, quale venditore all’ingrosso, mantenendo stret costanti e collaudati contatti di natura illecita con altri associati e con sogg
legati al sodalizio criminoso; le intercettazioni restituivano un quadro univ rispetto all’attività di spaccio abitualmente svolta da NOME COGNOME, emerge come gli appuntamenti presi con gli interlocutori riguardassero cessioni di sostan stupefacenti (con successiva cessione a terzi dei quantitativi ordinati) e si f esplicito riferimento a somme di denaro, anche per forniture pregresse; t condotte sono state valutate come concrete attività funzionali, apprezzabili co effettivo e operativo contributo, all’esistenza e al rafforzamento dell’associa (cfr pag 22,23,24 dell’ordinanza impugnata).
Va ricordato che per la configurabilità della condotta di partecipazione un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell’agente ri funzionale per l’esistenza stessa dell’associazione in un dato momento stor (Sez.3,n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 – 01; Sez.4,n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 – 01); è, quindi, indispensabile la volontaria e consapevo realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e opera contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (Sez.6, n.34563 17/07/2019, Rv. 276692 -01); inoltre, l’elemento oggettivo del reato associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di vol cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in solo episodio criminoso non è incompatibile con l’affermata partecipazion dell’agente all’organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commetter il fatto (Sez.1, n. 43850 del 03/07/2013, Rv.257800; Sez.4,n.45128 de 11/11/2008 Rv.241927). E si è anche precisato che, in tema di associazione delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifi elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’affectío di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione d condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisit possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez.6 n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella specie, la valutazione del Tribunale, sorretta da articolata, congr non manifestamente illogica motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta diritto.
A fronte di un adeguato e corretto percorso argomentativo, le censur proposte si appalesano orientate a sollecitare in fatto una rivalutazione risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.
Inammissibile per carenza di interesse è la doglianza relativa alla manca riqualificazione giuridica del reato-fine contestato in termini di ipotesi deli del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in
elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua du in considerazione del fatto che costituisce titolo cautelare anche il reato all’art. 74 d.P.R.n. 309/1990, che comporta termine più lungo della durata de custodia cautelare (Cfr Sez.2, n. 17366 del 21/12/2022, dep.26/04/2023,Rv.284489 – 01, secondo cui sussiste l’interesse concreto attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazi quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovver una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sul o sul “quomodo” della misura).
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che si trattano congiuntame perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati.
Va ricordato che la disciplina di cui all’art. 275, comma 3 cod.proc.p stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per u delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui a d.P.R. n. 309/1990 -, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussiste delle esigenze cautelari (an della cautela) che comporta che deve considerarsi esistente almeno una delle esigenze cautelari contemplate dall’art. 2 cod.proc.pen- ed alla scelta della misura (quornodo della stessa).
In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cf sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigen cautelari ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce una marcata attenuazione dell’obbligo di motivazione che si traduce nell’onere dar semplicemente atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzi di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l’indagato abbia al elementi di segno contrario, l’obbligo motivazionale diviene più pregnante quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli st superare la presunzione.
E questa Corte ha precisato che la presunzione di sussistenza delle esigenz cautelari, di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in speciale, rispetto alla norma AVV_NOTAIO stabilita dall’art. 274 cod., proc. pen. se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma terzo, co pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i carat attualità e concretezza del pericolo (cfr Sezi, n. 21900 del 07/05/2021, 282004 – 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020, dep.04/01/2021, Rv.280248 – 01; Sez.5, n. 26371 del 24/07/2020, Rv.279470 – 01;Sez.3, n.33051 del 08/03/2016, Rv.268664; Sez.1, n. 5787 del 21/10/2015, dep.11/02/2016, Rv.265986 – 01).
Nella specie, il Collegio cautelare ha ritenuto non vinta la presunzione rela di sussistenza delle esigenze cautelar’, evidenziando anche, a c:onferma, pluri
elementi di fatto dimostrativi di una attualità e concretezza delle esigenze caut di cui all’art. 274, comma primo lett. c) cod.proc.pen: la serialità degli epis detenzione illecita e di spaccio; l’esistenza di consolidati canali di spac professionalità delle condotte e l’ampio grado di inserimento nei circuiti crimi di fornitura della sostanza stupefacente; i precedenti penali specifici; l’inter emissione di sentenza di patteggiannento per analoga fattispecie di reato per fa commessi successivamente a quelli contestati nel presente procedimento, a riprova della perdurante pericolosità sociale del NOME; è stato anche rimarc che il tempo trascorso dai fatti non era consistente nè rilevante in negativ ragione degli elementi appena evidenziati e della contestazione del rea associativo con permanenza all’attualità.
Quanto all’adeguatezza della applicata misura cautelare (arresti domiciliari il Tribunale ne ha rimarcato la sufficienza, alla luce delle modalità della condo della personalità negativa del NOMENOME rilevando che non poteva farsi alc affidamento sulla capacità di autocontrollo dell’indagato e che neppure era emersi elementi capaci di delineare l’idoneità di misure ancor meno afflittíve.
In tal modo, il Tribunale ha assolto all’obbligo motivazionale, in coerenza c i principi di diritto suesposti, con diffuse argomentazioni, congrue e logiche, c sottraggono al sindacato di legittimità.
Del tutto generica e priva di concretezza, e, quindi, inammissibile è, infin doglianza relativa al diniego della richiesta della difesa di autorizzazione al l
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 06/02/2024