Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15170 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PETRONA’ il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore AVV_NOTAIO che si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale NOME Libertà di Catanzaro, con ordinanza in data 19 ottobre 2023, respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del G.I.P dello stesso tribunale del 14-9-23 che aveva applicato al predetto la custodia cautelare carcere, perché gravemente indiziato del delitto di direzione ed organizzazione di associazione mafiosa ed in specie NOME RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta gravità indiziar la sussistenza NOME fattispecie di cui all’art.416 bis cod.pen. e NOME attività dire organizzativa innttliti) dell’indagato; si assumeva in proposito che l’ordinanza aveva omesso vagliare le doglianze difensive riportandosi agli stessi argomenti del giudice NOME caute
fornendo ele.menti del tutto inidonei a dimostrare sia l’esistenza NOME RAGIONE_SOCIALE che la punibilità ricorrente, e ciò, soprattutto, alla luce degli insegnamenti provenienti dalla pronuncia Sezioni Unite Modaffari; si sottolineava che la sussistenza NOME RAGIONE_SOCIALE era stata basata dichiarazioni di alcuni collaboratori sebbene i soggetti accusati non avessero mai patito condann per reati associativi e che le accuse erano riferite ai lontani anni ’90; difatti tutte le dich accusatorie facevano riferimento ad episodi degli anni ’90 mentre le risultanze di altra indagi del 2001 davano atto soltanto che a quella data il ricorrente aveva manifestato la volontà vendicare il fratello NOME; quanto poi a tutte le conversazioni fra terzi valorizzate, ne delle stesse evidenziava alcuna condotta partecipativa e le frequentazioni valorizzate eran anche esse assai risalenti nel tempo; il tribunale del riesame non aveva tenuto conto che NOME dal 1990 si era trasferito in Genova e dal 2014 risultava ininterrottamente detenuto pe una condanna in tema di traffico di stupefacenti; rilevante era poi la mancata indicazione d parte del collaboratore COGNOME NOME NOME intraneità del COGNOME;
– violazione dell’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. posto che la condizione di detenzione esclud la sussistenza di esigenze cautelari non potendo automaticamente valere la posizione ed il ruolo attribuitogli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente essere ricordato come il tema NOME congruenza probatoria in relazione a condotte partecipative od organizzative, riferibili ai primi due commi dell’art. 41 cod.pen., abbia trovato approfondimenti in relazione all’aspetto del necessario riferimen all’oggetto dell’imputazione formulata ed al tempo del commesso reato; è stato innanzi tutt precisato che nel caso di reato permanente, la delimitazione del fatto contestato sotto il pro NOME sua durata nel tempo dipende dalle indicazioni contenute nel capo d’accusa, nel senso che l’individuazione NOME sola data di inizio o di accertamento NOME condotta comporta la pertine dell’addebito al tempo intercorrente fino alla sentenza di primo grado, mentre l’indicazione una data finale (qual è anche l’espressione “fino ad oggi”) implica che la contestazio comprenda la sola porzione del fatto antecedente al rinvio a giudizio (Sez. 6, n. 49525 de 24/09/2003, Rv. 229504 – 01); successivamente l’assunto è stato precisato da altro intervento secondo cui in tema di reato permanente, l’imputazione di associazione di tipo mafioso, ex art 416 bis cod. pen., limitata temporalmente con l’espressione ‘fino a data odierna” si estende fi alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, trattandosi di rito abbrevi fino alla data NOME richiesta di rinvio a giudizio (Sez. 5, n. 21294 del 01/04/2014, Rv. 260 01).
Quanto poi al tema specifico NOME piattaforma probatoria in relazione al reato permanente oggetto di contestazione, devono essere segnalati quegli orientamenti di legittimità che sono intervenuti su aspetti del tutto simili in relazione al tipo di contestazione formulata; s stabilito che nei reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. “ap
o.a “consumazione in atto”, senza indicazione NOME data di cessazione NOME condotta illecita, la regola processuale secondo cui permanenza si considera cessata con la pronuncia NOME sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all’accusa l’onere di fornire la prova a carico dell’imputato in ordine al protrarsi NOME co criminosa fino all’indicato ultimo limite processuale e all’imputato l’onere di allegazio eventuali fatti interruttivi NOME partecipazione al sodalizio (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023 285414 – 01; Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Rv. 260511 – 01; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267080 – 01). I principi così affermati in relazione alla piattaforma probato necessaria per affermare la colpevolezza di un soggetto nella fase di definizione del giudizi devono trovare applicazione anche nella fase cautelare, con la necessaria differenza che il profil di ricerca sarà quello NOME gravità indiziaria piuttosto che quello dettato dall’a cod.proc.pen. dell’oltre ogni ragionevole dubbio; così che sarà necessario acquisire elementi dotati di gravità indiziaria in relazione al periodo oggetto di contestazione senza che possa valere presunzioni di partecipazione punibile conseguenti la particolare natura del reat contestato. Vale quindi richiamare quell’orientamento secondo cui in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall’imputazione, sicché l’esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi ne nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi NOME permanenza all’interno NOME associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586 – 01).
1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi alla fase cautelare determina affermare che i caso di contestazione provvisoria formulata per un reato associativo permanente sino alla data NOME richiesta di provvedimento cautelare, la gravità indiziaria relativa alla mera partecipaz ovvero al ruolo direttivo od organizzativo, deve trovare conferma per il periodo contestato, n potendosi ammettere che precedenti condanne o emergenze riferite a tempi remoti, valgano a determinare una presunzione di protrazione NOME condotta punibile anche all’attualità pur assenza di qualsiasi riscontro probatorio. La contestazione dell’imputazione provvisoria con l formula “fino alla data odierna”, vale a fissare la permanenza del reato sino alla data de richiesta di emissione del provvedimento cautelare e la gravità indiziaria va ricercata in relazi a tutto il periodo oggetto di vaglio, senza necessariamente individuare condotte ripetute costanti per tutto il periodo di riferimento ma essendo, però, indispensabile che, a fronte elementi accertati per fatti remoti, sussistano indizi gravi con riguardo alla protrazione partecipazione punibile o NOME attività direttiva sino a date quanto meno prossime al formulazione NOME richiesta cautelare.
Ciò posto il primo motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero deve essere rilevato che, pur a fronte di una contestazione elevata a carico del COGNOME NOME “dal 1990 con attualità NOME condotta”, il tribunale del riesame ha, in primo
luogo, valutato quali elementi indiziari gli esiti di conversazioni intercettate nell’anno.200 quali risultava avere partecipato il ricorrente e nelle quali manifestava nel corso di col carcerari il proposito di vendicare la morte del fratello; inoltre, sono state ancora eviden L quali elementi significativi, dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia quali COGNOMECOGNOME e COGNOME, tutte riferite alle attività NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Petronà sempre tra il finire de ’90 ed i primi anni 2000. Orbene, deve in primo luogo essere escluso che tali emergenze possano fornire un panorama dotato di gravità indiziaria per il contestato delitto di direzio organizzazione di tipo ‘RAGIONE_SOCIALE commesso sino alla data NOME richiesta cautelare, facendo riferimento a fatti e condotte poste in essere oltre 20 anni addietro. Come già in precedenz segnalato, la formulazione dell’imputazione provvisoria in sede di richiesta cautelare e successiv ordinanza, vale a delimitare l’oggetto del giudizio cautelare, con la conseguenza che, a fronte contestazioni riferite “alla data odierna”, è sempre necessario acquisire specifici elementi v ad attualizzare la condotta punibile, sia essa di mera partecipazione sia essa di direzione organizzazione, quest’ultima costituente fatto autonomo rispetto alla fattispecie di cui al pr comma dell’art. 416 bis cod.pen..
2.1 GLYPH Ancora, nell’ordinanza impugnata, quale elemento di particolare valenza si valorizzavano alcune intercettazioni tra terzi (tale COGNOME ed altri) queste avvenute in te recenti e nel corso delle quali era però fatto riferimento sempre ad episodi remoti riguardant COGNOME e mai attuali, ovvero a circostanze, quali la possibile accoglienza in carcere di al soggetto tratto in arresto e destinato allo stesso istituto, prive di diretta significatività in all’accusa formulata di direzione di organizzazione di tipo mafioso.
Proprio con riferimento alle conversazioni tra terzi pure riportate nell’ordinanza impugnat va ricordato come sia stato ripetutamente affermato che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a c abbia partecipato l’imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reper riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti; ed in motivazione, la C ha precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto de conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all’imputat per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell’ambito dell’associazione di cui fanno parte, non motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all’altro (Sez. 6, n. 5224 del 02/1 Ud. (dep. 07/02/2020 ) Rv. 278611 – 02).
Nel caso in esame i giudici del riesame non appaiono avere rispettato detti principi non avendo infatti chiarito:
da quali di quelle conversazioni fra terzi riportate alle pagine 12-13 possa inferirsi l’avv assunzione del ruolo direttivo organizzativo e lo svolgimento concreto di mansioni apicali d parte del ricorrente;
quale fosse il preciso ruolo degli interlocutori nella RAGIONE_SOCIALE tale da dimostrare la loro intran la capacità delle frasi riferite di dimostrare l’attività illecita del COGNOME in tutto il peri di contestazione;
quali fossero i rapporti tra COGNOME e gli altri componenti NOME RAGIONE_SOCIALE ritenuta ancora operat ed indicati in molteplici soggetti indicati nella formulazione dell’imputazione, con i quali, i il ricorrente non appare avere avuto alcun rapporto anche perché detenuto da lungo tempo.
2.2 A fronte di tali considerazioni, fondate appaiono le doglianze in relazione all’evide pretermissione del dato dell’emigrazione del COGNOME in altra regione a partire dal 1990 e del stato di detenzione ininterrotto dello stesso dal 2014 per altra condanna in materia di traffic stupefacenti; ed invero, seppur lo stato di detenzione non interrompe automaticamente la partecipazione punibile, è però sempre necessario dimostrare, quantomeno a livello di gravità indiziaria, che il partecipe, ed ancor di più il soggetto incaricato di mansioni apicali, mantenuto contatti e relazioni con gli altri esponenti NOME RAGIONE_SOCIALE, esercitando in concret mansioni direttive allo stesso contestate. A fronte invece di specifici elementi sul trasferim dell’imputato in altra regione differente da quella di originaria operatività NOME RAGIONE_SOCIALE già da 30 anni e NOME detenzione del medesimo negli ultimi 10 anni, l’impugnato provvedimento si è limitato a riportare dati afferenti condotte talmente remote (anno 2000) da non potere ritene le stesse idonee a sostenere la gravità indiziaria in relazione all’imputazione formulata.
2.3 Peraltro, va altresì ricordato come questa corte di legittimità abbia affermato c riguardo al particolare delitto di cui all’art. 416 bis secondo comma cod.pen. che in te associazione di tipo camorristico o ‘ndranghetistico, il ruolo direttivo e la funzione di capo all’art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di entità criminale autonoma, sia essa famiglia, RAGIONE_SOCIALE o “clan”, dotata di propri membri e regol mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore delle attività illec gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/202 Rv. 279476 – 03). Inoltre con affermazione certamente rilevante nel caso in esame si è anche stabilito che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini NOME configura del reato di promozione, di regime od organizzazione del gruppo criminale è necessario che un ruolo apicale o una posizione dirigenziale, risultino in concreto esercitati (Sez. 1, n. 313 19/12/2014 (dep. 22/01/2015 ) Rv. 262487 – 01). Orbene, proprio l’applicazione dei sopra esposti principi, deve portare all’annullamento senza rinvio NOME ordinanza impugnata per assenza NOME gravità indiziaria, posto che il giudice del riesame, così come quello d provvedimento cautelare genetico, non hanno potuto indicare a carico del ricorrente COGNOME NOME una qualsiasi condotta dalla quale potere concretamente ritenere che in relazione al periodo di contestazione formulato nell’imputazione, lo stesso abbia effettivamente esercitat poteri direttivi od organizzativi NOME RAGIONE_SOCIALE omonima anche in tempi prossimi, essendosi limita od a riferire emergenze riguardanti il lontano anno 2000, ovvero conversazioni tra terzi dal quali nulla si ricava circa l’attuale esercizio di detti poteri, pure oggetto di rituale contes
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l’impugnata ordinanza ed il provvedimento cautelare genetico devono essere annullati senza rinvio con conseguente immediata liberazione del COGNOME NOME se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonché l’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 14-9-2023. Dispone l’immediata scarcerazione di COGNOME NOME se non detenuto per altra causa.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod.proc.pen.
GLYPH
LA PRESIDENTE