Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16974 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16974 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Seregno DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 ottobre 2023 il Tribunale di Catanzaro, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha annullato nei confronti di NOME COGNOME il
provvedimento impugnato in relazione al reato di cui al capo 8) e ha confermato nel resto, compreso la misura cautelare della custodia in carcere.
Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui ai capi 1), 4) e 5) dell’imputazione provvisoria, concernenti la partecipazione alla ‘ndrina di COGNOME, una tentata estorsione e un’estorsione, aggravate dall’art. 416 bis.1 cod. pen.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, il quale ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in merito ai reati contestati all’indagato. Il Tribunale di Catanzaro non avrebbe fatto buon governo delle regole di valutazione degli elementi accusatori e non avrebbe valutato correttamente la portata di alcune risultanze investigative dal tenore diametralmente opposto a quello accusatorio, oltre che le puntuali e specifiche doglianze difensive. In particolare:
quanto al reato di cui al capo 1), il Tribunale, dopo avere ricordato che il ricorrente era stato assolto dal delitto di cui all’art. 416 bis cod pen., avrebbe errato nel prendere in considerazione il periodo successivo al 1996 anziché quello successivo alla sentenza di primo grado, risalente al 3 maggio 2013. Il RAGIONE_SOCIALE giudicante, inoltre, avrebbe fondato la decisione sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che non avrebbero riferito fatti diversi da quelli coper dal giudicato, come esposto alle pagine 2, 3 e 4 dei motivi di RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale non avrebbe considerato che i periodi di detenzione, sofferti dall’indagato, non rendevano possibile alcuna partecipazione a un sodalizio di ‘RAGIONE_SOCIALE e non avrebbe dato risposta a quanto la difesa aveva evidenziato a pagina 5 dei motivi di RAGIONE_SOCIALE, ossia che il ricorrente non era conosciuto né riconosciuto a livello criminale da alcun soggetto appartenente ad altri sodalizi. Inoltre, la difesa aveva evidenziato sia contraddizioni nelle conversazioni intercettate sia che nessun accertamento giudiziario aveva asseverato l’esistenza del gruppo associativo identificato nella ‘ndrina di COGNOME. A tali deduzioni, così come al dedotto difetto di affectio societatis, il Tribunale non avrebbe dato risposta e avrebbe effettuato un’errata considerazione della sussistente appartenenza del COGNOME ad una RAGIONE_SOCIALE “storica”, al fine della conferma delle esigenze cautelari.
quanto ai reati ai di cui ai capi 4) e 5) dell’editto accusatorio, il ricorrent premesso che il Tribunale aveva valorizzato la telefonata con cui NOME COGNOME aveva informato NOME COGNOME del fatto che NOME COGNOME e NOME COGNOME si erano recati a Pizzo al ristorante RAGIONE_SOCIALE per chiedere a titolo
estorsivo la somma di 15.000 euro, ha dedotto che il RAGIONE_SOCIALE della cautela non avrebbe dato risposta a quanto evidenziato a pagina 11 dei motivi di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui COGNOME aveva formulato solo un’ipotesi circa la tentata estorsione al ristorante RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale, poi, avrebbe desunto la partecipazione alla tentata estorsione da parte del COGNOME dalla conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME ma da tale conversazione emergerebbe solo che l’azione delittuosa era stata commessa da COGNOME COGNOME e non si potrebbe evincere che COGNOME fosse a conoscenza dell’estorsione perpetrata. Il Tribunale non avrebbe dato rilievo al fatto che il coindagato COGNOME, divenuto nel frattempo collaboratore di giustizia, non aveva reso dichiarazioni in merito alla partecipazione criminosa del COGNOME alle condotte estorsive in concorso.
c) violazione di legge.
Il Tribunale avrebbe eluso il sentiero tracciato dalla Corte di legittimità in ordine alla partecipazione ad un’associazione mafiosa, non avendo tenuto in considerazione: il periodo coperto dal giudicato fino all’anno 2013, in relazione al quale l’indagato è stato assolto; la totale assenza di contatti con qualsiasi altro indagato, volto a dimostrare una qualsivoglia appartenenza a un sodalizio; la totale disconoscenza delle sue soggettività da parte di tutti i collaboratori di giustizia, che riferiscono di periodi pregressi a quelli per cui vi è processo e d fatti oggetto di procedimenti penali pendenti; la totale assenza di indicazioni circa la dote di ‘RAGIONE_SOCIALE, eventualmente detenuta; l’assenza delle dichiarazioni a carico del COGNOME da parte del coimputato NOME COGNOME, divenuto collaboratore di giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Deve rilevarsi, in primo luogo, che è infondata la doglianza relativa alla delimitazione del periodo temporale coperto dal giudicato assolutorio, formatosi nei confronti del ricorrente in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.
Al riguardo il Tribunale ha osservato che l’indagato, con sentenza emessa il 3 maggio 2013, era stato assolto dal reato di partecipazione, quale promotore, organizzatore e capo, ad un sodalizio mafioso, successivamente riunito a quello dei RAGIONE_SOCIALE. La condotta era stata contestata come avvenuta «in Mileto fino alla fine del 1995».
Come correttamente rilevato dal Tribunale, il giudicato – a fronte della contestazione delimitata alla fine del 1995 – si arrestava alla contestata
partecipazione all’associazione mafiosa fino a tale data e non a quella della sentenza di primo grado, come, invece, dedotto dal ricorrente.
In COGNOME tema COGNOME di COGNOME reato COGNOME associativo, COGNOME infatti, COGNOME questa COGNOME Corte COGNOME (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, COGNOME, Rv. 277788 – 01) è ferma nel ritenere che l’accertamento, contenuto nella sentenza di condanna, delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l’imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita, oggetto di accertamento, può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi.
Si è precisato che la preclusione, derivante dal giudicato con riferimento a un reato associativo, non presuppone soltanto che il sodalizio, oggetto dei diversi procedimenti, sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell’associato e la perdurante operatività dell’organizzazione.
Nel caso in esame, la protrazione della condotta associativa, oggetto di accertamento nel procedimento definito con la sentenza di assoluzione richiamata dal ricorrente, era delimitata «fino alla fine del 1995», così che la preclusione, derivante dal giudicato, operava solo fino a questa data. Correttamente, quindi, il Tribunale ha precisato che le risultanze processuali, utilizzabili nella presente vicenda cautelare, dovevano prendere in esame il periodo successivo a quello già considerato dalla sentenza di assoluzione.
Deve evidenziarsi, in secondo luogo, che non colgono nel segno neanche le residue censure formulate dal ricorrente.
Il RAGIONE_SOCIALE della cautela, al fine della partecipazione del ricorrente all’associazione contestata, ha valorizzato le dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, che non si erano limitati a riferire che l’indagato era un partecip della RAGIONE_SOCIALE ma avevano indicato vari reati in cui egli era stato coinvolto in concorso con altri esponenti del sodalizio mafioso. Tra gli altri, ad es., NOME COGNOME aveva dichiarato di essere a conoscenza che l’odierno indagato era stato battezzato alla ‘RAGIONE_SOCIALE e aveva intessuto rapporti con gli Stagno, quali esponenti della locale di Giussano, riscontrando quanto già dichiarato da NOME COGNOME e già emerso dalla sentenza di condanna per l’estorsione alla SELAGIP. Il collaboratore aveva anche rivelato l’attività di narcotraffico, di cui il ricorrente si era reso protagonista, e av narrato delle rapine commesse, oltre che della vendita di armi e dello smercio di auto rubate.
4 COGNOME
Anche i collaboratori COGNOME e COGNOME avevano reso analoghe dichiarazioni a carico del ricorrente. Il secondo, in particolare, aveva confermato la partecipazione di COGNOME alle rapine già citate da COGNOME ed entrambi avevano concordato sul fatto che COGNOME nutriva rancori nei confronti di NOME COGNOME perché lo riteneva responsabile della scomparsa di suo fratello NOME COGNOME. Inoltre, le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME erano riscontrate da risultanze processuali, indicate nel provvedimento impugnato.
Secondo il Tribunale, quindi, le esposte risultanze di natura dichiarativa e processuale, unitamente al compendio intercettivo, riversato in atti, in ordine alla contestazione dei reati fine, disvelavano indiziariamente che NOME COGNOME era uno storico esponente della RAGIONE_SOCIALE di ‘RAGIONE_SOCIALE e aveva mantenuto tale ruolo nell’attualità, tentando anche di accreditarsi come uno dei capi della ‘ndrina di Mileto, a seguito del vuoto di potere creatosi per la detenzione di NOME COGNOME, non riuscendovi per l’opposizione di NOME COGNOME, che ne aveva assunto le redini. Il Tribunale ha precisato che non assumeva importanza decisiva il rilievo, avanzato dalla difesa, secondo cui il coindagato COGNOME, divenuto nel frattempo collaboratore di giustizia, non avesse reso dichiarazioni in merito all’intraneità criminosa del COGNOME e alle condotte estorsive, essendo i richiamati elementi investigativi di per sé idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza.
Si tratta di rilievi corretti, logici ed esenti da vizi, rilevabili in questa sede
Al riguardo deve ricordarsi che, come affermato dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 36958 del 27/05/2021 (COGNOME, Rv. 281889), sulla scia della precedente sentenza sempre del Massimo Consesso n. 33748 del 12/7/2005 (COGNOME, Rv. 231670), la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza non per l’assunzione di uno “status” ma per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Le Sezioni Unite hanno precisato che anche l’affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, a condizione che la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato e associazione (cfr. Sezioni Unite, sentenza COGNOME).
Più in generale, anche la commissione di delitti – scopo è uno dei sintomi, normalmente quello più evidente, anche se non l’unico, dell’inserimento nel sodalizio. Oltre a questo – definito come autoevidente secondo la sentenza
5 COGNOME
V
COGNOME in quanto si distingue rispetto alla maggior problematicità della spia di intraneità costituita dall’affiliazione rituale – devono comunque essere considerate anche le ulteriori e diverse condotte, che risultano essere il compimento di attività causalmente orientate a favore dell’associazione, dalle quali, sulla base degli elementi probatori acquisiti, emerga l’organicità del singolo che, reiterando condotte di semplice tenore esecutivo ovvero rafforzando e agevolando l’attività dell’associazione, ponga in essere comportamenti teleologicamente rivolti al perseguimento degli obiettivi dell’associazione stessa.
Tali principi sono stati osservati dal RAGIONE_SOCIALE che si è diffuso nell’indicare gli ambiti operativi del ricorrente in seno al sodalizio, con particolar riguardo al suo coinvolgimento nell’attività di narcotraffico, nelle rapine ed estorsioni, così da evidenziare gli apporti concreti consapevolmente forniti dal ricorrente all’associazione indicata nell’imputazione provvisoria.
Quanto ai reati di cui ai capi 4 e 5), deve rilevarsi che il ricorrente h sostenuto che nella conversazione intercettata, posta a fondamento della ritenuta gravità indiziaria per tali reati, NOME COGNOME aveva espresso solo un’ipotesi circa il coinvolgimento del medesimo ricorrente.
Al riguardo non è superfluo rimarcare che in questa sede non è possibile operare una reinterpretazione del contenuto delle captazioni acquisite, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, essendo tale operazione di ermeneutica processuale preclusa alla Corte di cassazione, conformemente al principio di diritto secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche costituiscono questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato dal giudice di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 11794 dell’11/02/2013, COGNOME, Rv. 254439 – 01). Profili, questi ultimi, non sussistenti nel caso in esame, non ravvisandosi nel provvedimento impugnato alcuna incongruità valutativa.
Per di più, il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha rimarcato che la persona offesa COGNOME e COGNOME avevano concordato telefonicamente un appuntamento e si erano incontrati a Mileto. COGNOME, estremamente contrariato, aveva comunicato a COGNOME e a COGNOME che il giorno precedente NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano prelevato con violenza diverse vivande dal ristorante, senza pagarle, oltre a ribadire la richiesta di 15.000 euro.
Secondo il Tribunale, quindi, si evinceva chiaramente dalle risultanze intercettive esposte che l’estorsione consumata, avente ad oggetto i prodotti
alimentari, e quella tentata in ordine al versamento della somma di denaro avevano visto coinvolto COGNOME, come risultava dalle propalazioni del COGNOME, che confermavano e specificavano nel dettaglio le modalità delle condotte predatorie già anticipate dal racconto di NOME COGNOME.
Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che il Giudice della cautela ha argomentato la gravità indiziaria in ordine ai reati ascritti al ricorrente con solid ancoraggio alle plurime emergenze processuali e con un ragionamento scevro da illogicità manifesta e, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.
Restano, infatti, precluse alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione impugnata, e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati da ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01).
Da ultimo deve rilevarsi che è generica la censura sulla violazione dell’art. 274 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha richiamato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e ha aggiunto che la complessiva vicenda, innanzi delineata, si palesava nel suo insieme grave e allarmante in considerazione del peculiare contesto di svolgimento dei fatti, della stabile intraneità agli ambienti ‘ndranghetisti e della volontaria adesione agli schemi criminali e ai disvalori, dagli stessi espressi. Non soltanto non era emerso alcun volontario allontanamento dal circuito malavitoso di appartenenza ma le fonti di indagine, prevalentemente intercettive, avevano disvelato il ruolo egemone del COGNOME nel settore delle estorsioni.
Si tratta di una motivazione adeguata e logica, come tale non sindacabile in questa sede.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di ,cui all’art. 94, com 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27/3/2024