Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19947 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19947 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME NOUREDINE NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso riportandosi alla memoria già in atti e concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME NOMENOME Il difensore preliminarmente chiede di verificare la sussistenza della condizione di procedibilità ai sensi della riforma Cartabia, illustra i motivi di ricorso e ne chied l’a ccog lime nto.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza resa alla udienza del 8 Luglio 2021, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto la responsabilità dei ricorrenti in relazione al reato di associazione per delinquere diretta alla commissione di più delitti di furto aggravato (capo A) e di una serie di ipotesi di furto di portafogli in concorso operate in Napoli ai danni di cittadini stranieri con le aggravanti della destrezza, dell’essere stati eseguiti sul bagaglio di viaggiatori e presso stazione ferroviaria (Circumvesuviana), riscontrata la illegalità degli aumenti apportati dal primo giudice per la recidiva, rideterminava la pena nei confronti degli imputati nella seguente misura:
COGNOME NOME in anni quattro, mesi due giorni dieci di reclusione ed euro 550 di multa.
COGNOME NOME in anni quattro di reclusione ed euro 480 di multa.
NOME Noutine in anni tre mesi nove giorni dieci di reclusione ed euro 344,00 di multa.
COGNOME NOME in anni tre mesi nove giorni dieci di reclusione ed euro 344,00 di multa.
COGNOME NOME in anni tre mesi sette giorni dieci di reclusione ed euro 190 di multa.
Confermava nel resto la gravata sentenza, disattendendo le eccezioni di nullità di ordine processuale dedotte da alcuni dei ricorrenti, nonché rilevando come le asserite carenze motivazionali concernenti i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche risultassero sanate in ragione dell’accesso al rito abbreviato, trattandosi di difetti che non determinavano nullità patologiche.
Nell’indicare i fatti oggetto di contestazione nei confronti dei singoli imputati e nell’evidenziare le fonti di prova, consistite in attività di osservazione, controllo e documentazione di riprese filmate presso la stazione centrale di Napoli, da cui traeva origine la condotta criminosa, nonché gli esiti di captazioni telefoniche, riconosceva la sussistenza del delitto associativo, evidenziando la serialità dei fatti reato, la diversificazione dei singoli ruoli, la ricorrenza di un modus operandi basato su dinamiche collaudate, su azioni sinergiche, se non sincroniche, e collegamenti tra i singoli associati, l’occupazione di posizioni fisse, una attività di coordinamento tra le singole azioni in grado di prevenire l’opera di monitoraggio delle forze dell’ordine così da consentire ai correi di mescolarsi
nella folla e una capacità del gruppo di reimpiegare immediatamente la refurtiva con particolare riferimento alla cessione e all’utilizzo delle carte di credito.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese dei ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
3.1 COGNOME NOME con i primi due motivi di ricorso deduce mancanza di motivazione, in relazione al motivo di appello sub.2) in ordine alla violazione dell’art.267 comma 1 cod.proc.pen. con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato. Sul punto deduce altresì violazione di legge. Premessa una ricostruzione dei principi giurisprudenziali del giudice di legittimità in ordine all’onere motivazionale, anche per relationem che grava sul giudice che autorizza la captazione di utenze telefoniche, assume che i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche in oggetto non possedevano i requisiti minimi, sotto il profilo dell’autonomia e delle ragioni del convincimento espresse dal giudice, tali da giustificare la necessità o l’urgenza delle captazioni
3.1.1 Con una terza articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale della sentenza impugnata con riferimento alla carenza degli elementi costitutivi del reato associativo, nonché per erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ipotesi dell’applicazione della fattispecie di cui all’art.110 cod.pen., con riferimento alla doglianza sub 4 dei motivi di appello.
Premessa, anche in relazione al presente motivo, una ricostruzione sulla evoluzione giurisprudenziale dei requisiti del reato associativo e richiamati i presupposti del reato associativo (costituiti dal vincolo associativo destiNOME a durare a prescindere dai reati realizzati, dalla indeterminatezza del programma criminoso e da una struttura organizzativa seppure rudimentale) evidenzia come nella specie facessero difetto, in relazione all’elemento soggettivo del reato, la consapevolezza e la volontà del COGNOME di partecipare e di cooperare nella struttura criminosa, e pertanto l’affectio societatis, laddove il COGNOME, pur partecipando ad una azione delittuosa nel concorso di altri soggetti, sia pure utile alla realizzazione dei singoli reati, non aveva mai assunto una veste di associato, risultando motivato da fini personali ed egoistici, mai sorretti dalla consapevolezza e la volontà di aderire al sodalizio, al pari di un concorrente esterno, figura non riconducibile alla ipotesi dell’art.416 cod.pen., privo di poteri organizzativi ed estraneo alle dinamiche interne della società. Mancavano pertanto nella specie i tratti salienti del concorrente nel delitto associativo, che non sono ravvisabili in alcun atto processuale. Sotto diverso profilo evidenzia che
l’apporto fornito dal COGNOME risultava limitato alla fase esecutiva e che pertanto, se da un lato doveva essere esclusa una sua appartenenza strutturata all’associazione, il contributo fornito doveva essere ritenuto di minima importanza e sul punto la motivazione della sentenza impugnata risultava lacunosa.
3.1.2 Con una quarta articolazione lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’omessa statuizione inerente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per non avere il giudice distrettuale preso in considerazione parametri valutativi di particolare rilievo quali i modesti precedenti penali del reo ed il comportamento collaborativo dello stesso.
3.2 COGNOME NOME propone due motivi di ricorso.
Con il primo deduce illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi idonei a provare la penale responsabilità dell’imputato in relazione al delitto associativo di cui al capo A).
Assume che dagli elementi probatori acquisiti risultava difettare la ricorrenza di uno stabile vincolo associativo, che non poteva essere desunto dalla ripetitività e dall’aderenza ad uno schema preordiNOME delle singole azioni predatorie, in assenza di una adeguata verifica dei singoli ruoli e di un programma criminoso stabile e permanente, atteso che le azioni preordinate alla realizzazione di borseggi erano espressione di un modus operandi “standard”, utilizzato indifferentemente in azioni criminose similari e quindi inidoneo a caratterizzare in struttura associativa l’attività delittuosa dei vari concorrenti.
In relazione poi alla posizione del COGNOME l’istruttoria non era stata in grado di isolare a suo carico, a prescindere dalla partecipazione ai reati fine, condotte o collegamenti tali da palesare il coinvolgimento in una struttura organizzativa destinata a durare, ovvero la stabilità di un vincolo associativo al quale ricondurre il proprio operato.
3.2.1 Con una seconda articolazione deduce la illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità del COGNOME in ordine al capo H) della rubrica. Assume il ricorrente che le manovre, pure monitorate da parte delle forze dell’ordine, che vedevano il ricorrente ed altro imputato consegnare un oggetto al COGNOME che poi, temendo di essere controllato dalla Forze dell’ordine, si era dato alla fuga e si era sbarazzato di una carta di credito, non erano in grado di giustificare l’inferenza che la carta di credito, poi rinvenuta, fosse stata oggetto di furto da parte del ricorrente, in assenza di una denuncia di furto e della prova della pregressa sottrazione della carta, ovvero che il bene consegNOME dal COGNOME fosse quello di cui il COGNOME si era disfatto dopo essersi dato alla fuga .
3.3 La difesa dei ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono, con distinti ricorsi, una unica doglianza con la quale ciascuno assume illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo il rilievo, ai fini del riconoscimento, dell’intervenuta confessione, quale sintomo di resipiscenza e discontinuità, tenuto conto che la graduazione della pena deve rispondere a principi di personalizzazione ed essere proporzionata al disvalore giuridico delle condotte ascritte. In relazione alla posizione del COGNOME si assume non essere stata valorizzata l’assenza di precedenti penali tra l’esecuzione di pena relativa ad una condanna riportata nell’anno 2012 e l’applicazione della misura cautelare per i fatti di cui all’imputazione avvenuta nel corso dell’anno 2019, quale ulteriore indice di discontinuità e ravvedimento
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto modulati in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con congrua motivazione logico giuridica.
1.1 Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della “doppia conforme” di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801). Nessuna di tali condizioni ricorre nella specie l @ a fronte di argomenti utilizzati per confermare la decisione impugnata sulla base di una serie di argomenti logici, dichiarativi ed
oggettivi che, privi di contraddittorietà e di illogicità evidenti, non si prestano ad essere ulteriormente sindacati in sede di legittimità.
Manifestamente infondati e privi di autosufficienza risultano i primi due motivi, di ordine processuale, articolati dalla difesa del COGNOME e relativi alla carenza dell’assolvimento dell’onere motivazionale minimo in relazione ai decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche. I motivi, oltre che integralmente ripropositivi di censure sviluppate nei motivi di appello e disattesi dal giudice distrettuale con motivazione priva di fratture logiche, omette totalmente di confrontarsi con il rilievo, avente natura assorbente secondo cui la scelta del rito abbreviato ha determiNOME la implicita rinuncia a dedurre profili di nullità, non aventi rilievo patologico, verificatesi nel corso delle indagini preliminari, quali quelle concernenti la motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche (sez.2, n.19483 del 16/04/2013, Avallone, Rv.256038-01).
2.1 Generico e manifestamente infondato è il motivo volto a contrastare la sentenza impugNOME con riferimento alla sussistenza del sodalizio criminoso e alla partecipazione allo stesso del COGNOME, che pure ammette di avere concorso alla realizzazione di una serie di azioni furtive in concorso ai danni di viaggiatori nelle stazioni ferroviarie e sui treni della linea ferroviaria napoletana. A prescindere dalla non pertinenza della lunga disquisizione, contenuta nel terzo motivo di ricorso, sui caratteri del concorso esterno in associazione di stampo mafioso, la difesa del COGNOME non contesta alcuni degli elementi strutturali e funzionali indicati dalla corte di appello a sostegno della ricorrenza della struttura associativa e alla partecipazione del COGNOME alla stessa quale uno dei ladri, esecutore materiale dei furti in collegamento funzionale con i correi destinati a ricevere la refurtiva e poi immediatamente a ricavarne un qualche profitto.
2.1.1 Invero la corte distrettuale, con motivazione ampia e corretta sotto il profilo logico giuridico ha specificamente indicato tutti i ruoli dei correi, le posizioni da ciascuno rivestita all’interno della compagine, le postazioni di lavoro all’interno della stazione e dei treni di ciascun sodale, i comportamenti sincronici e coordinati degli associati che si muovevano secondo schemi collaudati e tenendosi sempre in contatto, visivo o telefonico, per sottrarsi ai controlli degli inquirenti, ovvero per scambiarsi informazioni e consegnare la refurtiva, liberandosene prontamente se temevano di essere osservati o inseguiti. Il giudice distrettuale osservava che la ripetitività dei reati (monitorati per un periodo di circa due mesi), i costanti collegamenti tra i correi, il coordinamento tra azioni esecutive, l’attività di monitoraggio della presenza delle forze dell’ordine, lo scambio della refurtiva e il reimpiego della stessa, sulla base di azioni sistematiche e programmate, costituivano indici della partecipazione
all’associazione, laddove la consapevolezza del COGNOME di partecipare all’associazione risulta evidentemente testimoniato dalla partecipazione alla esecuzione materiale dei furti nella consapevolezza del ruolo e della utilità rivestite degli altri concorrenti, con i quali si interfacciava e si consultava, ai fini della realizzazione di una serie indeterminata di reati della stessa specie, in una prospettiva illecita indeterminata e proiettata verso il futuro, secondo schemi ripetitivi e collaudati, che non si arrestava al compimento delle singole azioni predatorie.
2.2 La seconda articolazione dello stesso motivo di ricorso è manifestamente infondata laddove ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod.pen. non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell'”iter” criminoso (sez.4, n.49364 del 19/07/2018, P., Rv.274037), ipotesi certamente non ricorrente nella specie, laddove il COGNOME, autore materiale dei reati, costituiva terminale esecutivo di assoluto rilievo e di difficile fungibilità nell’economia generale della struttura associativa.
3.Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione al primo motivo di ricorso di COGNOME NOME il quale, nell’escludere la ricorrenza di un vincolo associativo nella diuturna e ripetitiva azione predatoria dei correi, non si confronta con la logica e corretta motivazione della sentenza impugnata la quale rappresenta che non si era in presenza di una ripetizione di condotte delittuose della stessa specie, monitorata per circa due mesi, ma di un gruppo organizzato di sodali che, attraverso la predisposizione di tecniche operative ben collaudate, in costante collegamento tra di loro e mediante la predisposizione di accorgimenti per non essere sorpresi o intercettati e con terminali volti a finalizzare il reimpiego della refurtiva, operavano stabilmente presso la stazione di Napoli e all’interno dei convogli che ivi transitano, per la realizzazione di una serie indeterminata di reati di furto ai danni di viaggiatori e turisti stranieri, nella prospettiva di un fine criminoso senza soluzione di continuità, attraverso la occupazione di posizioni predeterminate presso i singoli binari, mediante il sincronico scambio di informazioni ec21a consegna della refurtiva che veniva immediatamente portata al di fuori della stazione, in un susseguirsi ripetitivo, giorno dopo giorno, di condotte predatorie senza soluzione di continuità nella prospettiva del conseguimento di un comune vantaggio patrimoniale e nella reciproca collaborazione e consapevolezza dell’opera prestata dai singoli
concorrenti, in modo tale da configurare appieno lo schema previsto dall’art.416 cod.pen. (sez.5, n.1964 del 7/12/2018, COGNOME, Rv.274442; sulla compatibilità dell’associazione per delinquere con l’esistenza di scopi personali e egoistici sez.3, n.23335 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281589).
3.1 II secondo motivo di ricorso risulta in fatto e manifestamente infondato in quanto in relazione al capo di imputazione sub H) il giudice distrettuale non solo ha compiutamente motivato sulla consegna della refurtiva da parte del COGNOME ad altro sodale ma, per giustificare la evidenza della provenienza furtiva del bene consegNOME (carta di credito successivamente rinvenuta), riportava il contenuto della intercettazione telefonica nella quale i sodali invitavano il sodale che se ne era disfatto (BOTTONE) di andarla a recuperare, trattandosi di “cartolina” (carta di credito) che si trovava all’interno del portafoglio preso dal COGNOME, della cui provenienza furtiva non è possibile dubitare, in quanto il furto di portafogli i e il conseguente recupero delle carte di credito ivi contenute costituiva l’oggetto sociale dell’organizzazione a delinquere.
4. I motivi di ricorso che assumono vizio motivazionale nella esclusione delle circostanze attenuanti generiche in favore degli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta infatti coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis cod.pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza, a prescindere la confessione di fatti reato che erano stati monitorati per mesi dalle forze dell’ordine e d’altro canto ha valorizzato la personalità degli imputati gravati da precedenti penali, autori e coordiNOMEri di innumerevoli episodi di borseggio realizzati nei vagoni della ferrovia di Napoli ai danni di ignari viaggiatori, con modalità esecutive improntate a particolare spregiudicatezza e professionalità, tali da evidenziare una personalità incline al crimine ed una non comune capacità di nascondere le tracce dei reati e di sottrarsi al controllo e alla prevenzione delle
forze dell’ordine assumendo al contempo ruoli non certamente trascurabili quali autori delle azioni predatorie in serie.
A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, RAGIONE_SOCIALE e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv282693), laddove i giudici distrettuali hanno riconosciuto, con motivazione non manifestamente illogica e contraddittoria e, pertanto non suscettibile di ulteriore sindacato in questa sede, come la gravità, la reiterazione e la offensività dei fatti reato contestati, in uno alla personalità dedita al crimine di ciascuno dei ricorrenti, abbia rivestito ruolo assorbente nella esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.
La pronuncia di inammissibilità dei ricorsi esonera il giudice dall’osservanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 Febbraio 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente