Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7201 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7201 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli l’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, difensori di NOME COGNOME
NOME, che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino del 14 aprile 2022 che ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni sette di reclusione per i reati ascrittigli di cui agli artt. 81,110 cod. pen, 73, comma 4, e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capi 1 e 10), commessi in Sora dal novembre 2018 fino al 7 gennaio 2019.
Più precisamente, il ricorrente è stato ritenuto responsabile della partecipazione ad una associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti
con il ruolo di “custode” e per la detenzione di quattro chili e ottocento gramm sostanza stupefacente del tipo hashish.
Attraverso la valutazione del compendio probatorio costituito d intercettazioni, prove dichiarative, sequestri di sostanza stupefacente e con di polizia, sono stati ricostruiti i legami intercorrenti tra l’imputato dell’associazione, individuato in NOME COGNOMECOGNOME ed è stato rit accertato il ruolo di custode della sostanza stupefacente detenuta per c dell’associazione dal novembre 2018 al 7 gennaio 2019, giorno del suo arresto flagranza di reato insieme ai correi NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME h proposto ricorso, deducendo i motivi di censura di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 521 cod.proc.pen. per difet correlazione tra la sentenza di condanna e l’imputazione oggetto del contestazione in riferimento alla condotta di spaccio svolta nei mesi di febbr marzo 2018, valorizzata ai fini dell’accertamento del ruolo di custode ogge dell’imputazione relativo al periodo decorrente dal mese di novembre del 2018.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in riferiment all’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per la disposta revoc parte del Tribunale di alcune prove testimoniali e conseguente ingiustific riduzione della lista testi della difesa, in particolare con riguardo ai testi COGNOME COGNOME COGNOME.
2.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla rite partecipazione al reato associativo / in difetto della prova di condivisione degli scopi del sodalizio attraverso un contributo stabile e durevole.
Nel corpo del motivo articolato in una serie innumerevole di sottoparagraf (da pag. 13 a pag. 63) / vengono riportati frammenti di intercettazioni, brani tratt dai motivi di appello, per denunciare il vizio di motivazione per omessa rispo da parte della sentenza di appello.
In estrema sintesi si censurano le valutazioni operate dalla Corte di merit punto di ricostruzione del rapporto di fiducia intercorrente con COGNOME sull’importanza attribuita al ruolo di custode in seno all’associazione – ruolo svolto da COGNOMECOGNOME poi da COGNOME fino al suo arresto del 29 novembre 2018 quindi, dal ricorrente fino al suo arresto del 7 gennaio 2019, seguito dalla no di un nuovo custode (COGNOME) – sui contatti con COGNOME, ritenuto lo stabile fo della sostanza stupefacente del sodalizio e con la COGNOME, che avrebbe avuto compito di prelevare presso il custode la sostanza per smistarla ai fin successivo smercio.
La Corte non avrebbe fornito risposta alla dedotta inutilizzab dell’informativa denominata “Requiem 2018”, acquisita solo con il consenso altri coimputati, sul silenzio probatorio relativo al periodo compreso tra 2018 ed il mese di novembre del 2018, sulla probabile diversa destinazione de droga sequestrata il 7 gennaio 2019 presso altri possibili soggetti che avre potuto svolgere il ruolo di custode, per la stranezza che RAGIONE_SOCIALE i inseguito dalle forze di polizia, si sarebbe diretto presso l’azienda agraria dell’imputato le attenzioni degli inquirenti, sulla scarsità della droga rinvenuta presso det (solo modesti quantitativi di cocaina compatibili con l’uso personale), mancata considerazione che nei confronti del ricorrente non vi era s l’intervento di COGNOME COGNOME sostenere le spese legali come per gli altri sulla scarsa valenza probatoria dei contatti intercorsi con COGNOME e con la NOME la cui confessione non è stata valutata in modo approfondito.
2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla natura concorsuale nella detenzione e non associativa della partecipazione dell’impu , in assenza di accordi scritti o telefonici su modalità operative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è da rigettare per infondatezza dei primi due motivi ded essendo, invece, inammissibili tutte le altre censure i che riproducono pedissequamente le stesse doglianze già dedotte nei motivi di appello, al pi l’aggiunta di frasi incidentali contenenti critiche, meramente assert apodittiche, senza neppure prendere in considerazione, per confutarle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti
Con riferimento alle questioni di nullità dedotte con i primi due motiv ne deve rilevare per entrambe la infondatezza.
Quanto alla eccepita nullità della sentenza di primo grado, infondata questione della violazione della corrispondenza tra imputazione e condan mentre generica è la doglianza sulla disposta riduzione della lista testi, per chiarisce se la riduzione della lista testi è stata operata in quanto sovrab e superflua, come ritenuto dal giudice, o sebbene si trattasse di testi “un singole circostanze da provare.
Con riferimento alla mancanza di corrispondenza tra il fatto per il qua intervenuta la condanna e il fatto descritto nell’imputazione, la Corte di app chiarito che le intercettazioni svolte nel mese di febbraio-marzo 2018 attesterebbero il ruolo di spacciatore svolto dal COGNOME prima de ingresso nell’associazione, sono state valorizzate solo come prova del rappor
fiducia con il capo del sodalizio, quindi, senza alcuna pronuncia di condanna per tali fatti non contestati.
Il breve periodo di partecipazione è stato coerentemente valutato in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a conferma che la condanna è intervenuta solo per il periodo oggetto dell’imputazione, atteso che le conversazioni del febbraio/marzo 2018 fanno riferimento ad una attività di spaccio svolta da parte del ricorrente non ancora ben delineata, se in contesto associativo o autonomo, ma apprezzata come indicativa della conoscenza dell’associazione gestita da COGNOME, nella quale il ricorrente- è stato ritenuto partecipe a decorrere dal mese di novembre, ovvero dal giorno 27 novembre del 2018 1dopo l’arresto del precedente custode della sostanza stupefacente.
3. Con riferimento alla dedotta nullità della sentenza per violazione dei diritti di difesa correlati con la riduzione dei testi a discarico, si deve osservare f oltre a quanto già rilevato sulla facoltà del giudice di ridurre le liste testimoniali a discarico ove manifestamente superflue perché sovrabbondanti, che l’eventuale illegittima compressione del diritto alla prova non è causa di nullità della sentenza, ma solo dell’ordinanza di rigetto dell’ammissione della prova, che può ritenersi sanata se la prova non ammessa non sia stata oggetto di una richiesta di rinnovazione in sede di appello.
Nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto di avere richiesto la rinnovazione in appello delle prove testimoniali non ammesse dal Tribunale, ma si è limitato a dedurre la nullità dell’ordinanza che ha ridotto la lista testi al fine eccepire la nullità della sentenza del Tribunale, senza neppure chiarire quale sarebbe stata l’incidenza di tali deposizioni rispetto al complessivo quadro probatorio e quale la rilevanza dei testi negati rispetto a quelli ammessi.
Non è certamente lecito revocare una prova a discarico sul pregiudizio che si tratti di teste inattendibile, e vi è anche un obbligo del giudice dell’appello di disporre la prova testimoniale revocata o non ammessa per sanare la conseguente nullità per la violazione del diritto alla prova (Sez. 3, n. 13076 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286075), ma se la parte non richiede espressamente l’assunzione della prova deve ritenersi che vi abbia rinunciato, sanando la relativa nullità a regime intermedio, dimostrando di non avere più interesse ad assumere quella prova, non potendo limitarsi a chiedere che sia dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, non essendo il giudice dell’appello tenuto a disporre di ufficio la rinnovazione istruttoria se non richiesta dalla parte ove non ne ravvisi l’assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Tutti i residui motivi sono inammissibili.
Deve innanzitutto rammentarsi come, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità / va riconosciuta, in linea di principio, l’ammissibilità della motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano “elementi ed argomenti diversi” da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell’effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate
In tal caso, la riproposizione dei motivi di appello in sede di ricorso per cassazione si risolve nella richiesta di rivalutazione nel merito della sentenza da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, COGNOME, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Ed infatti, è stato più volte ribadito che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio / restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).
Nella motivazione della Corte di merito si argomenta in modo logico che la brevità del periodo di partecipazione non contraddice il dato stesso della partecipazione al sodalizio, che può essere di diversa durata, per la rilevanza determinante per l’esistenza dell’associazione che viene attribuita al ruolo di custode, che il ricorrente ha accettato di svolgere per conto dell’associazione, subentrando al precedente custode dopo il suo arresto.
Con argomentazioni tutt’altro che illogiche, se inserite nella complessiva valutazione dei dati probatori, è stato apprezzato quale indice di appartenenza del ricorrente al sodalizio il legame di fiducia che intercorreva con il capo COGNOME, manifestatosi alcuni mesi prima della sua accertata adesione al sodalizio, quale antefatto che rende ragione del contributo richiesto al COGNOME al momento del bisogno e offerto dal ricorrente per sopperire alla improvvisa mancanza di un custode a causa dell’arresto dell’associato cui era in precedenza affidato tale delicato compito.
La circostanza che vi erano altri possibili affiliati cui affidare la custodia s risolve nella sollecitazione di una rivalutazione del merito di una possibile
alternativa ricostruzione fattuale, che la Corte di appello ha respinto valorizzando l’importanza di tale ruolo per il COGNOME , che imponeva un pregresso legame fiduciario come quello ravvisato rispetto al COGNOME, evidentemente ritenuto più adatto a tale compito e comunque riscontrato nel suo dispiegarsi dai contatti intrattenuti proprio con gli altri due associati, incaricati del trasporto della consegna della sostanza stupefacente.
Secondo la ricostruzione non illogica della sentenza il ruolo di custode era essenziale per il sodalizio del COGNOME, perché funzionale a mantenere i contatti con coloro che rifornivano la droga e con coloro che la smistavano, garantendo al COGNOME la minore esposizione nella detenzione della droga i che passava così per altre mani, con conseguente minore rischio di essere individuato.
In tal senso, sono stati coerentemente valorizzati e apprezzati i contatti con COGNOME, ritenuto lo stabile fornitore della sostanza stupefacente del sodalizio, e con la COGNOME, che si occupava di prelevare presso il custode la sostanza per smistarla ai fini del successivo smercio.
Quanto alle doglianze sulla mancata risposta alla dedotta inutilizzabilità dell’informativa denominata “Requiem 2018”, acquisita solo con il consenso degli altri coimputati, si deve rilevare che si tratta di una questione che non può essere esaminata in questa sede per aspecificità sotto il profilo della mancata illustrazione dell’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identic convincimento.
A tale riguardo, nella motivazione della sentenza di appello gli elementi di maggiore rilievo sono quelli tratti dalle intercettazioni, di cui non è stata eccepita l’inutilizzabilità, e che hanno avuto un peso determinante nella ricostruzione del ruolo di custode attribuito al ricorrente, anche con riferimento alla fase antecedente all’inserimento nel sodalizio, caratterizzata dalla comune condivisione di interessi criminali da parte della coppia COGNOME–COGNOME e che è stata considerata la logica premessa di quella base fiduciaria in cui si è innestata la fase della partecipazione alla associazione, attraverso l’assunzione del fondamentale ruolo di custode svolto in seno al sodalizio, sia pure per un breve lasso temporale perché protrattosi fino al suo arresto intervenuto dopo pochi mesi dall’arresto del precedente custode.
Quanto, poi, alle omesse risposte a tutte le alternative prospettazioni difensive si deve ricordare che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza
che indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata.
Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.
Del tutto coerente con la ricostruzione del contesto criminale in cui le vicende si collocano, costituente antefatto logico del ruolo di custode attribuito al ricorrente, sono le valutazioni operate sul contenuto delle conversazioni intercettate intercorse tra COGNOME e COGNOME nei due mesi di febbraio e marzo 2018.
Mentre altrettanto coerenti alle dinamiche associative sono le valutazioni espresse sulla rilevanza dei contatti intercorsi nel bimestre novembre-dicembre 2018 dall’imputato con gli altri affiliati nella fase immediatamente successiva all’arresto del precedente custode del sodalizio e che hanno trovato riscontro nel sequestro del rilevante carico di sostanza stupefacente che il ricorrente avrebbe dovuto prendere in custodia.
Le censure incentrate sul vuoto probatorio tra i due periodi considerati, sul mancato sostegno per le spese legali da parte del sodalizio, postulando una preteso travisamento del fatto, si risolvono in realtà nella rilettura del quadro probatorio e nella sollecitazione di un sostanziale riesame nel merito, non consentito in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia come nella specie – una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per ciò che riguarda il motivo dedotto con riferimento alla qualificazione del contributo personale offerto dal ricorrente, per le valutazioni sulla sussistenza degli elementi strutturali del reato associativo, da tenere distinti da quelli del concorso di persone.
Si tratta di doglianze generiche articolate esclusivamente sulla base del richiamo ai noti principi sulla stabilità del programma criminoso, che non si confrontano con le risultanze probatorie oggetto di valutazioni inattaccabili sul piano della logica argomentativa e che si pongono in linea con le indicazioni
ermeneutiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato associativo.
La Corte di appello, con argomenti ineccepibili, aderenti agli atti processuali, ha ricostruito l’esistenza di una struttura stabile associativa dedita allo spaccio di diverse típologie di sostanza stupefacente grazie non solo alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ma anche ai riscontri costituiti dai sequestri di quantitativi di sostanza stupefacente per diverse centinaia di grammi, dai servizi dl 0.C.P., dagli arresti in flagranza di reato.
È stata, poi, evidenziata la stabilità del ruolo di custode che il ricorrente ha assunto dopo l’arresto del precedente custode, per la rilevanza che tale funzione aveva per gli scopi dell’associazione, essendo la brevità della durata della partecipazione essenzialmente dovuta al suo arresto.
Del resto costituisce un principio consolidato in tema di prova della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'”affectio” di ciascun aderente ad esso, che la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440).
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 16 gennaio 2026
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Il Consigl re estensore
Il Presidente