Spaccio e Reato Associativo: Quando l’Assoluzione da uno non Salva dall’Altro
L’assoluzione dall’accusa di reato associativo può comportare automaticamente una pena più lieve per un connesso delitto di spaccio di stupefacenti? A questa complessa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, tracciando una linea netta tra le due fattispecie criminose e confermando che ogni reato deve essere valutato sulla base delle proprie specifiche prove. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato dalla Corte d’Appello per traffico di stupefacenti. La difesa sosteneva che il reato dovesse essere riqualificato nell’ipotesi di ‘fatto di lieve entità’, prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. L’argomento principale a sostegno di questa tesi era la precedente assoluzione dello stesso imputato dall’accusa di associazione a delinquere. Secondo il ricorrente, l’assenza di un vincolo associativo avrebbe dovuto necessariamente indebolire la gravità del reato di spaccio.
La Distinzione tra Reato Associativo e Spaccio
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa linea difensiva, ritenendo il ricorso manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che non esiste alcuna contraddizione logica nell’assolvere un imputato dal reato associativo e, al contempo, condannarlo per un reato di spaccio non considerato di lieve entità.
La distinzione fondamentale risiede nella natura delle due fattispecie:
* Il reato associativo presuppone la prova di un contributo stabile e consapevole all’esistenza e al rafforzamento di un’organizzazione criminale.
* Il reato di spaccio riguarda la singola condotta di cessione, detenzione o traffico di sostanze stupefacenti.
Anche se un soggetto non è un membro organico di un’associazione, può comunque essere un tassello importante in un più ampio contesto criminale, operando con continuità e con una significativa capacità di movimentare la droga.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero correttamente evidenziato elementi concreti che escludevano l’ipotesi del fatto lieve. In particolare, era emersa la ‘stabilità’ e ‘l’inserimento’ dell’imputato in un contesto criminale esteso, nonché la sua ‘capacità di approvvigionamento’ per alimentare il traffico. Questi connotati, secondo la Corte, sono logicamente incompatibili con la nozione di ‘lieve entità’, che si applica a situazioni marginali e occasionali.
Inoltre, la Cassazione ha ribadito un principio cardine del proprio giudizio: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito. Non è possibile, in questa sede, chiedere una nuova e diversa valutazione delle prove. Il compito della Suprema Corte è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché le argomentazioni dei giudici d’appello non erano manifestamente illogiche, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame rafforza un importante principio: l’esito di un’accusa non determina automaticamente l’esito di un’altra, anche se collegate. Ogni reato va giudicato autonomamente sulla base delle prove raccolte. Un’assoluzione per il reato associativo per insufficienza di prove sul contributo all’organizzazione non ‘ripulisce’ la posizione dell’imputato rispetto ad altri delitti. Se emergono elementi che dimostrano la gravità della condotta di spaccio – come la continuità dell’azione e la capacità di rifornimento – la condanna per il reato non lieve è pienamente legittima. Questa ordinanza serve da monito: l’integrazione in un contesto criminale, anche senza un’affiliazione formale, ha un peso determinante nella valutazione della gravità dei reati commessi.
L’assoluzione dal reato associativo comporta automaticamente la riqualificazione del reato di spaccio in un’ipotesi lieve?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che non esiste una contraddizione logica. L’assoluzione dal reato associativo, che richiede la prova di un contributo all’organizzazione, non impedisce di considerare grave il reato di spaccio, se l’imputato dimostra stabilità e inserimento in un ampio contesto criminale.
Quali elementi possono escludere la qualificazione di ‘fatto di lieve entità’ nello spaccio di stupefacenti?
Secondo la sentenza, elementi come la stabilità dell’attività, l’inserimento dell’imputato in un ampio contesto criminale e la sua ‘capacità di approvvigionamento’ per alimentare il traffico sono sufficienti a escludere l’ipotesi lieve, anche in assenza di una condanna per associazione a delinquere.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove presentate nei gradi di giudizio precedenti?
No. Il ricorso in Cassazione non può proporre una valutazione alternativa delle risultanze probatorie. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti del caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39955 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39955 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto, che è manifestamente infondato e smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata, il motivo di ricorso che contesta la responsabilità del ricorrente e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: non sussiste contraddizione logica tra l’assoluzione dell’imputato dal reato associativo e la mancata sussunzione del fatto nell’ipotesi lieve poiché, sia pure sinteticamente, la Corte di appello ha evidenziato la stabilità e l’inserimento dell’imputato in un ampio contesto criminale, connotati che non sono logicamente incompatibili con l’assoluzione poiché il reato associativo presuppone la prova di un contributo all’organizzazione criminale, e che rafforzano le argomentazioni della sentenza di primo grado nella quale era stata evidenziata la “capacità di approvvigionamento” dell’imputato al fine di alimentare il traffico di stupefacenti nel quale era impegnato. Le argomentazioni dei giudici del merito non sono manifestamente illogiche e, a ben vedere, il ricorso propone una valutazione alternativa delle risultanze probatorie che, come noto, non è proponibile nel giudizio per cassazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso 1’11 ottobre 2024
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