Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17046 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. RIESAME di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale era stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per una serie di condotte, per come descritte nei capi A), B), D), E), G), H), I), L) e M) dell’imputazione provvisoria; in particolare, nel capo A) l’imputazione atteneva alla partecipazione ad un’associazione camorristica affermatasi nel corso dell’anno 2023 nel quartiere Chiaia, con a capo NOME COGNOME.
Avverso la richiamata ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione con il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi ad un unico, articolato motivo di ricorso, con il quale denuncia la violazione degli artt. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen., 24 Cost. e 6 CEDU per non essere indicato nel capo di imputazione provvisorio del delitto associativo la data di inizio di contestazione dello stesso, ciò che inciderebbe sul proprio diritto di difesa, come tempestivamente dedotto anche dinanzi al Tribunale del Riesame.
Il COGNOME ha evidenziato che, peraltro, la data di inizio della condotta illecita non potrebbe essere desunta dal compimento del primo presunto delitto fine in ragione della relativa autonomia rispetto a quello di partecipazione all’associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Se è vero che il capo di imputazione, anche provvisorio, deve contenere gli elementi essenziali che consentano l’esercizio del fondamentale diritto di difesa dell’indagato rispetto alla prospettazione accusatoria, con riferimento alla puntuale indicazione della data, occorre considerare anche la natura del delitto contestato e la necessaria fluidità della contestazione durante la fase delle indagini preliminari.
A riguardo, non è certo privo di rilievo che l’associazione per delinquere sia un reato permanente e, soprattutto, avendo riguardo agli elementi correttamente valorizzati dalla decisione impugnata, che, ferma l’autonomia tra tale delitto e i reati fine commessi nell’ambito dell’associazione, come hanno stabilito le Sezioni Unite nella pronuncia “COGNOME“, è consentito al giudice dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel
programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, COGNOME, Rv. 218376 – 01).
La decisione impugnata ha pertanto fatto buon governo dei richiamati principi.
Per un verso, infatti, ha individuato, mediante un rinvio al provvedimento del 28 settembre 2023 riferito al medesimo RAGIONE_SOCIALE, il momento di costituzione dell’associazione mafiosa, con a capo NOME COGNOME, nell’arresto del “boss” di un altro RAGIONE_SOCIALE dominante nel quartiere, tale COGNOME, il 25 febbraio 2023, osservando che, a partire da quel momento, il predetto COGNOME, ha iniziato, facendo affidamento su alcuni fedelissimi, ad affermarsi nella zona con metodi militari, imponendo la propria forza con continue sparatorie volte ad intimidire quanti non si conformavano alle indicazioni dello stesso, ad esempio rispetto alle richieste estorsive.
Per altro verso, la stessa ordinanza censurata ha individuato, proprio in virtù delle modalità con le quali il RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” operava, la data di inizio della partecipazione del COGNOME all’associazione camorristica in quella in cui ha posto in essere la prima condotta contestata quale delitto riconducibile alla sua adesione a tale associazione, ossia il delitto di cui al capo B), ossia 1’8 luglio 2023.
In particolare, come ha evidenziato la stessa ordinanza oggetto di ricorso, attraverso il rinvio alla pag. 10 di un’altra pronuncia del 28 settembre 2023 riferita al medesimo RAGIONE_SOCIALE, capeggiato da NOME COGNOME, questi operava sempre con un determinato gruppo di ragazzi e secondo modalità analoghe, come era paradigmaticamente avvenuto nel corso delle plurime azioni aggressive commesse nelle date dell’8, del 15 e del 26 luglio 2023, nonché dalle diverse estorsioni poste in essere dal gruppo, anche sino al settembre 2023.
Tali reati fine, posti in essere dai medesimi soggetti che prima di agire si rivolgevano allo COGNOME presso il cui domicilio si recavano prendendo i necessari “ordini” e “direttive”, hanno consentito correttamente alla decisione impugnata di inferire, in forza dei criteri enunciati dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite “COGNOME“, l’esistenza del vincolo associativo.
Talché appare adeguata, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, l’individuazione della data di inizio della condotta associativa in quella di accertamento del primo delitto fine commesso dal COGNOME.
Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024
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Il Consigliere Estensore