Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40995 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40995 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME NOME a PORTICI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME; di rigettare i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
uditi i difensori, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per COGNOME NOME e COGNOME NOME, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per COGNOME NOME, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per COGNOME NOME, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per COGNOME NOME, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, decidendo quale giudice di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti nei termini di seguito indicati (per quanto qui interessa):
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, responsabili del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1), quali partecipi della associazione camorristica denominata “RAGIONE_SOCIALE“, facente capo all’omonima famiglia ed operante prevalentemente nell’area orientale della città di Napoli, quartiere di San Giovanni a Teduccio;
COGNOME NOME e suo figlio COGNOME NOME responsabili del delitto di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 (capo 2), aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (di seguito art. 416-bis.1 cod. pen.), per aver partecipato alla associazione di narcotraffico, emanazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, operante sul medesimo territorio, diretta da NOME COGNOME, personaggio di spicco intraneo al RAGIONE_SOCIALE di riferimento.
Il giudice di rinvio ha ridotto le pene inflitte a tutti i predetti imputati l’eccezione di COGNOME NOME, nei cui riguardi la decisione di primo grado è stata integralmente confermata.
1.1. Con la sentenza rescindente la Corte di cassazione (Sez. 1 n. 4984 del 1 dicembre 2021, dep. nel 2022) aveva così provveduto:
nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, aveva annullato la sentenza di condanna limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, dovendo stabilirsi se, in base al tempus commissi delicti, tornasse applicabile la disciplina di cui alla legge n. 125 del 2008 ovvero quella introdotta dalla legge n. 69 del 2015, con la quale sono stati innalzati i limiti edittali previst per il reato di cui all’art. 416-bis, cod. pen.;
nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, aveva annullato tutti i punti della sentenza di condanna, poiché la decisione di appello si fondava sul presupposto, rivelatosi erroneo, che i due COGNOME avessero rinunciato ai motivi di appello, tranne quelli sul trattamento sanzioNOMErio, ammettendo i fatti.
1.2. Il giudice di rinvio:
ha esamiNOME le prove a carico di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, concludendo nel senso che la loro partecipazione al sodalizio RAGIONE_SOCIALE si era protratta oltre l’anno 2015, con conseguente applicazione del trattamento sanzioNOMErio più severo di cui alla legge n. 69 del 2015;
ha rivalutato integralmente la posizione di COGNOME NOME e COGNOME NOME, giungendo a confermare il giudizio di colpevolezza.
Avverso la decisione ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori.
COGNOME NOME (con l’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME), COGNOME NOME (con due atti a firma degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME), COGNOME NOME (con l’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME) coltivano la medesima ragione di doglianza, variamente articolata e così riassumibile: la sentenza rescindente aveva già stabilito, in consonanza con le emergenze probatorie, che la condotta partecipativa degli imputati era cessata nel corso dell’anno 2013 e, per tale ragione, aveva annullato la sentenza di appello imponendo al giudice di rinvio di applicare il trattamento sanzioNOMErio previsto dalla legge n. 125 del 2008; tale statuizione sarebbe stata disattesa dalla Corte di appello che ha collocato in avanti la data di consumazione del reato, applicando, conseguentemente, la pena decisamente più severa stabilita dalla legge n. 69 del 2015.
La pronuncia di annullamento riposava sulla inosservanza o erronea applicazione della legge penale, non su un vizio di motivazione, sicché sul giudice di rinvio gravava l’obbligo di uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alla questione di fatto che ne costituiva il presupposto.
Ciascun ricorrente arricchisce la questione principale con specifiche notazioni.
3.1. COGNOME NOME rileva che il giudice di rinvio:
richiama, tra gli elementi dimostrativi del distacco da un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, “i/ lungo periodo di carcerazione”, salvo non assegnare alcuna valenza a tale dato che caratterizza, invece, la posizione dell’imputato, detenuto ininterrottamente dall’anno 2011;
attribuisce alle conversazioni intercettate sino al 2013 un significato probatorio opposto rispetto a quello ritenuto dalla sentenza rescindente, la quale aveva espressamente escluso che dette intercettazioni consentissero di posticipare la condotta partecipativa a data successiva rispetto a quella in cui sono state raccolte.
3.2. COGNOME NOME osserva:
che i principi espressi nella sentenza impugnata, in merito al protrarsi della affiliazione, si attagliano a soggetti investiti di ruolo apicale, non a un mero partecipe quale è il ricorrente;
che le investigazioni non si sono arrestate nel 2013, ma sono proseguite, con l’escussione di “taluni” collaboratori di giustizia e attraverso intercettazioni ambientali nell’abitazione di NOME; nessuna delle fonti successive “ha mai riguardato” il ricorrente;
il giudice di rinvio valorizza le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la fruizione di benefici economici che, però, si arrestano al 18 aprile 2013;
egli ha beneficiato non di un contributo economico duraturo, ma solo del versamento occasionale, nel 2013, di una “irrisoria somma di denaro”.
3.3. COGNOME NOME evidenzia che le indagini si sono protratte ininterrottamente sino al 2017 e che dopo il 2013 nulla è emerso a suo carico, tranne un dato neutro: l’essere stato trovato in compagnia del fratello di uno degli indagati.
COGNOME NOME e COGNOME NOME, con il medesimo atto a firma del comune difensore, AVV_NOTAIO, propongono due motivi, così enunciati: “nullità della sentenza per violazione dell’art. 606, lett. c), cpp con specifico riferimento agli artt. 110 cp, 74 d.p.r. n. 309/90 e art. 7 legge 203/91”; “nullità della sentenza per violazione dell’art. 606, lett e cpp per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento agli artt. 192 c.p.p., 110, c.p. 74 d.p.r. n. 309/90 e art. 7 legge 203/91 / travisamento della prova in riferimento alle dichiarazioni rese dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME in data 27 febbraio 2014 / omessa valutazione della documentazione depositata dal difensore in data 15.09.2018″.
4.1. I ricorrenti sostengono che il giudice di merito avrebbe valutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOME, senza rispettare i crismi di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come interpretati dalla elaborazione della Corte di cassazione anche a Sezioni Unite, e senza rispondere alle obiezioni sollevate in sede di gravame circa l’attendibilità, la pertinenza e l’affidabilità delle chiamate in reità.
In particolare, quanto a COGNOME NOME, unico dichiarante ritenuto utile dal giudice di rinvio (a riscontro degli esiti delle intercettazioni), non si è tenuto conto che il narrato sarebbe privo di attinenza temporale con i fatti in contestazione, riferirebbe circostanze apprese de relato, si fonderebbe sul riconoscimento fotografico di COGNOME NOME in realtà mai avvenuto.
4.2. Nell’ambito della prova dichiarativa il giudice di rinvio avrebbe omesso di considerare che i collaboratori di giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOME, esponenti di vertice dell’organizzazione camorristica, non avrebbero mai indicato i COGNOME come persone collegate al RAGIONE_SOCIALE; il medesimo giudice, inoltre, non si sarebbe confrontato con la documentazione prodotta dal difensore in data 15 settembre 2018, contenente plurime denunce presentate dai COGNOME, impegnati nell’esercizio di attività imprenditoriale, quali vittime di richieste estorsive e destinatari di condotte miNOMErie da parte del RAGIONE_SOCIALE.
4.3. Circa la prova fornita dalle captazioni ambientali, i ricorrenti evidenziano: – che i giudici di merito non sarebbero stati in grado di stabilire il ruolo svolto dagli imputati all’interno della associazione di narcotraffico (soggetti tenuti a
corrispondere i proventi dell’attività di spaccio o soggetti obbligati a restituire il denaro impiegato per l’approvvigionamento della sostanza stupefacente);
che, comunque, il ruolo così delineato non corrisponderebbe a quello descritto, in generale, per tutti i sodali, dai collaboratori di giustizia;
che non sarebbe stato affrontato il denunciato profilo della discrasia tra i brogliacci redatti dalla polizia e la trascrizione operata dal consulente tecnico di parte;
che verrebbero in rilievo solo due episodi isolati, verificatisi in un circoscritto periodo di tempo (restituzione di 4.300 euro a NOME e questione afferente alla somma di 1.000 euro oggetto di altra captazione);
che non emergerebbe mai la presenza dei COGNOME e che anzi, da alcuni colloqui, risulterebbe come NOME progettasse una spedizione punitiva ai loro danni;
che con l’atto di appello erano state formulate numerose considerazioni sul significato, l’interpretazione e il contenuto dei risultati dell’attività captativ rimaste prive di risposta.
4.4. In sostanza difetterebbero gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, atteso dato che: le conversazioni interessano un arco temporale ristretto; non risultano contestati reati satellite; non emergerebbe in maniera chiara né la vicenda della consegna di 4.300 euro, né il rapporto con COGNOME NOME, né il ruolo esercitato dai COGNOME nell’assetto organizzativo della associazione.
Difetterebbe pertanto quel continuativo e consapevole apporto che deve connotare il reato di partecipazione ad una associazione di narcotraffico, risultando, invece, un conflitto tra NOME e i COGNOME, incompatibile con una a ffectio societatis.
Neppure sarebbe provata la sussistenza della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta dei difensori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono infondati.
I ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME sono inammissibili.
2. I ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
I motivi di ricorso sono infondati.
2.1. I ricorrenti sono stati giudicati colpevoli della condotta di partecipazione alla associazione mafiosa di stampo RAGIONE_SOCIALE denominata “RAGIONE_SOCIALE“, facente capo all’omonima famiglia ed operante prevalentemente nell’area orientale della città di Napoli, quartiere di San Giovanni a Teduccio (capo A).
2.1.1. La contestazione, e il conseguente accertamento, datano la condotta a partire dal mese di “marzo 2013”.
La contestazione è “aperta”, non essendo indicato il termine finale.
2.1.2. Con la sentenza rescindente (Sez. 1 n. 4984 del 1 dicembre 2021, dep. nel 2022) la Corte di cassazione ha annullato la decisione di condanna “limitatamente al trattamento sanzioNOMErio”, rinviando il processo alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
A seguito di tale pronuncia, sulla responsabilità degli imputati è sceso il giudicato ex art. 624 cod. proc. pen. (va detto che COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano già rinunciato ai motivi di appello sul punto).
La questione allora sollevata dai ricorrenti si incentrava sul momento consumativo del reato associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. e, dunque, sulla cessazione della permanenza per i singoli ricorrenti, posto che la pena edittale è stata sensibilmente incrementata a seguito della legge n. 69 del 2015 rispetto a quella previgente di cui alla legge n. 125 del 2008.
Secondo il giudice di rinvio, la prima sezione della Corte di cassazione avrebbe demandato alla Corte di appello il compito di stabilire la data di consumazione del reato e, in base a questa, quello di provvedere sul trattamento sanzioNOMErio.
In forza di tale presupposto il medesimo giudice, riesaminando l’intero quadro probatorio, è giunto alla conclusione che i tre imputati sono rimasti intranei al RAGIONE_SOCIALE fino a data successiva alla entrata in vigore della legge n. 69 del 2015 e, segnatamente, COGNOME NOME almeno fino al 2017, COGNOME NOME NOME e COGNOME NOME fino alla sentenza di primo grado (pronunciata il 16 aprile 2019, non il 16 aprile 2016, come trascritto, per mero errore materiale, a pag. 47 della sentenza rescindente e nella premessa della decisione di rinvio); quindi ha applicato le pene più severe previste dalla legge n. 69 del 2015.
Con i ricorsi ora in esame i difensori degli imputati denunciano violazione di legge e del vincolo derivante dal rinvio, ritenendo che la Corte di cassazione avesse già stabilito che il rapporto associativo fosse cessato nel 2013.
2.2. La soluzione della questione rende necessario, anzitutto, individuare l’ambito effettivo del devoluto, per enucleare, poi, il principio di diritto dettato dalla sentenza rescindente e stabilire, infine, la natura del vizio rilevato.
A tale scopo occorre leggere e valutare con attenzione la sentenza rescindente, anche alla luce del tenore degli atti di impugnazione.
2.2.1. Il devoluto.
Tanto gli atti di impugnazione (appelli e ricorsi per cassazione degli imputati), quanto la sentenza della prima sezione, utilizzano i termini “trattamento sanzioNOMErio” e “determinazione della pena” con una accezione ben più ampia rispetto a quella che la dottrina giuridica suole assegnare ad essi.
Invero sia gli atti difensivi sia la sentenza rescindente fanno sempre riferimento, con le ridette locuzioni, a due distinti punti della decisione (per la nozione di “punto” della decisione cfr. per tutte Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 COGNOME):
il punto, preliminare (e decisivo), della corretta individuazione del tempus commissi delicti, che, nella specie, afferisce alla data di consumazione del reato permanente per ciascun ricorrente (essendo il momento iniziale pacificamente individuato nel mese di marzo 2013);
quello, conseguente al primo, della entità della pena strettamente intesa, da determinarsi secondo la regola di cui all’art. 2 comma quarto cod. pen.
Deriva che l’annullamento con rinvio “limitatamente al trattamento sanzioNOMErio” disposto dalla prima sezione, non consente di circoscrivere l’ambito del devoluto al ristretto punto della misura pena, proprio perché la motivazione della medesima sentenza, recependo i concetti espressi dai ricorrenti medesimi, ha impiegato la locuzione nei più ampi termini sopra indicati.
2.2.2. Il principio di diritto.
Nel trattare la posizione di COGNOME NOME, la prima sezione formula le seguenti osservazioni (che richiama anche per gli altri due coimputati): «ci si trova di fronte a una contestazione aperta, con la conseguenza che la permanenza del reato associativo contestato a NOME COGNOME NOME deve ritenersi interrotta dalla pronunzia della sentenza di primo grado – nel nostro caso pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 16/04/2016 -, salvo l’emersione di elementi probatori di segno contrario» (così paragrafo 6, pag. 47).
Quindi riconosce espressamente che, anche nel caso di specie, la permanenza deve considerarsi cessata soltanto al momento della deliberazione di primo grado (intervenuta il 16 aprile 2019, non il 16 aprile 2016) con l’avvertenza che l’affermazione può essere superata soltanto in forza di “elementi probatori di segno contrario”.
La prima sezione aggancia quel rilievo al seguente principio di diritto: «In tema di reato associativo, l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l’imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in
sentenza, o, nel caso di contestazione c. d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado» (così paragrafo 6, pag. 47).
La combinazione tra premessa in fatto (che fissa la consumazione alla sentenza di primo grado ancorando l’eccezione a una prova contraria) e principio di diritto (che convalida la regola generale) rende chiaro che il collegio della prima sezione ha inteso recepire il costante insegnamento di legittimità secondo cui la tendenziale stabilità dell’affiliazione mafiosa comporta che la permanenza della partecipazione al sodalizio criminoso venga meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale, ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (cfr. tra le ultime Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282661).
La Corte di cassazione è assestata nel senso che, una volta dimostrata l’adesione al sodalizio, occorre accertare un fatto – specifico e concreto – dal quale desumere la recisione del legame, il che non comporta l’inversione dell’onere probatorio, per effetto della quale spetterebbe all’imputato dimostrare il fatto negativo di non far più parte dell’associazione, poiché a quest’ultimo è richiesto esclusivamente un onere di allegazione di fatti circostanziati di segno contrario, con cui il giudice di merito dovrà necessariamente confrontarsi.
2.2.3. Il vizio rilevato.
Dalla sentenza rescindente risulta che le censure all’epoca coltivate dai ricorrenti, pur enunciate come violazione di legge e vizio di motivazione, si sostanziavano nella denunciata assenza «di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di applicare al ricorrente, per il reato contestato al capo 1, il trattamento sanzioNOMErio previsto dalla legge n. 125 del 2008 anziché quello, più severo sul piano dosimetrico, previsto dalla disciplina vigente, introdotto dalla legge n. 69 del 2015» (così paragrafo 6, pag. 46, per la posizione di COGNOME; in termini analoghi per le altre due posizioni).
Ed è proprio aderendo alle critiche svolte dalle difese che la prima sezione della Corte di cassazione ha rilevato un vizio argomentativo sul punto della cessazione della permanenza nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME.
In sintesi, la sentenza rescindente, a differenza di quanto sostenuto nei ricorsi, ha ravvisato un vuoto motivazionale sulle ragioni per le quali i giudici di appello avevano protratto la condotta partecipativa dei ricorrenti fino alla sentenza di primo grado.
La prima sezione ha posto in risalto che la decisione di appello menzionava come fonti di prova soltanto gli esiti di indagini e i contenuti di colloqui arrestatisi nel 2013. Mentre il godimento di un sostegno economico«pur rispondente a
considerazioni processuali dotate di astratta plausibilità» (pag. 48 sentenza rescindente) – era elemento privo di concreta incidenza “per l’assenza di valenza individualizzante” in quanto affidato a una considerazione di carattere generale (pag. 36 della sentenza di secondo grado) e non correlato alle singole posizioni di COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME.
Ha quindi evidenziato che, su quelle basi (su cui si esauriva la motivazione), la Corte di appello di Napoli «avrebbe dovuto quantificare il trattamento sanzioNOMErio applicato a NOME COGNOME secondo il regime sanzioNOMErio previsto dalla legge n. 125 del 2008 e non (secondo) quello previsto dalla legge n. 69 del 2015, entrata in vigore in un’epoca successiva alla prova della permanenza dell’affiliazione dell’imputato alla consorteria camorristica di cui al capo 1».
Il senso delle affermazioni della sentenza rescindente si coglie appieno considerando i poteri di intervento della Corte di cassazione e i limiti posti al sindacato di legittimità.
Alla Corte di cassazione è precluso l’esame di questioni di fatto, né le è consentito ingerirsi nella valutazione delle prove, che è affidata esclusivamente al giudice di merito. Invero, come osserva autorevole dottrina, un eventuale straripamento nel merito, oltre a porsi in contrasto con la funzione della Corte e con la normativa processuale, risulta incompatibile con la logica del processo, che riserva, per l’accertamento dei fatti, attività e spazi temporali adeguati al giudice di primo e, più limitatamente, a quello di secondo grado.
La prima sezione non ha inteso affatto sostituirsi al giudice di merito, svolgendo essa stessa una non consentita rilettura e una reinterpretazione delle emergenze probatorie, per stabilire “d’imperio” che, in base alle prove raccolte, la condotta associativa si fosse arrestata nel 2013; ma, nel rispetto del proprio perimetro di intervento, ha sottoposto a verifica la rappresentazione del dato probatorio nella sentenza di merito, giudicandola gravemente carente.
La pronuncia di annullamento, che ne è conseguita, ha investito il giudice di rinvio del compito di colmare il rilevato vuoto argomentativo, attraverso il potere, spettante al giudice di merito, di rivalutare il quadro probatorio, fornendo adeguata e congrua motivazione sulle conclusioni raggiunte.
In tale ottica va ricordato che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizioNOME da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, COGNOME,
Rv. 264861; Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 02).
Si è costantemente affermato in giurisprudenza che il giudice del rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può – salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno – rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità. Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (Sez. 5, n. 6004 del 11/11/1998, dep. 1999, Graviano, Rv. 213072 – 01; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, COGNOME, Rv. 248413 – 01).
Ergo cadono nel vuoto tutte le doglianze che negano al giudice di rinvio il potere di svolgere un rinnovato e approfondito apprezzamento delle prove e che lamentano un ipotetico contrasto tra la valutazione probatoria contenuta nella sentenza rescindente e quella offerta dal giudice di rinvio.
2.3. Fermi questi presupposti, diviene agevole osservare che, nel caso in esame, il giudice di rinvio ha correttamente interpretato il mandato ricevuto e lo ha assolto colmando le carenze motivazionali evidenziate dalla prima sezione.
2.3.1. È opportuno chiarire, in via preliminare, che sono destituite di fondamento le doglianze difensive che, con varietà di accenti, fanno leva sulla detenzione degli imputati, in tesi sintomatica della interruzione della affiliazione.
La sentenza rescindente non ha assegNOME valenza allo stato detentivo di COGNOME e di COGNOME, patito da entrambi sin da epoca precedente al marzo 2013 (COGNOME non era stato sottoposto, in precedenza, ad alcuna carcerazione, cfr. pag. 42 sentenza impugnata), lo si evince sia dal fatto che la motivazione non si incentra su tale dato, sia, ancor più, dalla considerazione che l’attribuzione di effettiva rilevanza alla carcerazione avrebbe dovuto comportare una annullamento (che però non vi è stato) anche in punto di responsabilità, considerato che il reato associativo è stato contestato e ritenuto con inizio dal marzo 2013, vale a dire da un momento in cui i due imputati erano da tempo detenuti.
La valutazione risulta in piena sintonia con la consolidata giurisprudenza incline a ritenere che il venir meno dell’adesione all’associazione mafiosa non possa essere desunta dalla mera insussistenza di condotte specifiche in un determiNOME arco temporale, in quanto i forti legami che si instaurano tra gli
associati sono per loro natura destinati a perdurare nel tempo, tant’è che neppure la sottoposizione a periodi di detenzione costituisce un sicuro indice di interruzione della partecipazione.
Invero il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura – caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine – accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall’altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (cfr. tra le ultime Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, COGNOME COGNOME, Rv. 282661).
2.3.2. La perdurante affiliazione di COGNOME NOME NOME, interrotta solo dalla decisione di primo grado, viene tratta da una pluralità di convergenti elementi (pagg. 29-36):
il ruolo di rilievo assunto dall’imputato all’interno del sodalizio, che lo ha visto prendere parte anche all’esecuzione dell’omicidio di NOME COGNOME e che gli ha consentito di partecipare a importanti riunioni dei vertici del RAGIONE_SOCIALE nel corso delle quali “si era discusso di taluni omicidi da commettere”;
il forte senso di appartenenza al RAGIONE_SOCIALE, le dichiarazioni di fedeltà che l’imputato non mancava di esternare;
l’estrema accortezza nei comportamenti in carcere finalizzati a preservare i “segreti del RAGIONE_SOCIALE” di cui egli si sentiva custode;
il diritto ad ottenere il versamento di un sussidio economico, per la propria famiglia, che l’imputato rivendicava facendo valere la propria posizione e la propria fedeltà ai vertici del RAGIONE_SOCIALE;
la programmazione di “future azioni da porre in essere una volta scarcerato” nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, così da proiettare egli stesso, nel futuro, il suo apporto di affiliato;
la totale mancanza di qualunque forma di collaborazione o anche solo di dissociazione;
la persistente operatività del RAGIONE_SOCIALE sul territorio; l’assenza di azioni ritorsive ai danni dei familiari dell’imputato.
2.3.3. Il protrarsi della condotta partecipativa di NOME sino alla deliberazione di primo grado viene ricavata da una pluralità di concordi elementi (pagg. 38-40):
il ruolo dell’imputato che è un appartenente “storico” del RAGIONE_SOCIALE, mai dissociatosi, come attestato da due sentenze irrevocabili di condanna riferite, la prima, a fatti commessi fino al 2009, la seconda, a fatti consumatisi nel 2011;
l’essere ammesso alle riunioni ristrette del RAGIONE_SOCIALE, nelle quali si assumevano decisioni su questioni di maggior rilievo, compresa l’esecuzione di omicidi, a riprova della fiducia incondizionata di cui godeva all’interno del sodalizio;
l’offerta di un contributo partecipativo permanente e mai rinnegato, quale moneta di scambio per ottenere dal RAGIONE_SOCIALE un adeguato sostegno economico in favore dei propri familiari;
l’assenza di collaborazione o dissociazione.
2.3.4. Nei confronti di COGNOME NOME, il giudice di rinvio valorizza diverse emergenze (pagg. 41 e 42):
l’imputato – soggetto al di sopra di ogni sospetto perché incensurato, titolare di un’attività lecita – costituiva un punto di riferimento essenziale per conto di NOME COGNOME, che di lui si serviva come trait d’union tra gli affiliati e le loro famiglie: COGNOME veniva convocato periodicamente presso l’abitazione del capo RAGIONE_SOCIALE dove riceveva direttive; raccoglieva le istanze dei familiari dei detenuti e veniva incaricato di raccogliere le somme di denaro da distribuire loro;
l’imputato prestava il proprio contributo in rapporto diretto e immediato con il capo RAGIONE_SOCIALE, godeva della sua incondizionata fiducia e nei medesimi termini era tenuto in considerazione dagli altri sodali;
non ha mai manifestato segni di dissociazione, non ha mai interrotto il particolare rapporto di fiducia instauratosi con il capo RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello di Napoli fissa la data di consumazione del reato quantomeno al 3 ottobre 2017, momento in cui NOME è stato controllato mentre viaggiava a bordo di una vettura in compagnia di NOME, fratello di NOME, componente di spicco del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, capo della associazione di narcotraffico.
Il dato del controllo stradale, di per sé, sarebbe privo di rilievo, tuttavia, i giudice di rinvio lo impiega come elemento di contorno, idoneo a supportare il perdurante legame associativo, ricavato alinde.
2.3.5. Il tessuto argomentativo appena ripercorso, ricco e articolato, emenda, senza esporsi a cadute di logicità, la frattura motivazionale evidenziata dalla sentenza rescindente.
Il giudice di rinvio si è pienamente conformato al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente in forza del quale «l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento , nel caso di contestazione c. d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado».
Ha evidenziato, con ricchezza di elementi, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere dimostrato il protrarsi della condotta partecipativa degli imputati ben oltre l’anno 2015, valorizzando l’intensità, la profondità, la solidità, la resistenza nel tempo del vincolo intessuto, in concreto, da ciascuno di essi, con il RAGIONE_SOCIALE.
Ha verificato l’assenza di «elementi probatori di segno contrario» o, meglio, di un fatto – specifico e concreto – sintomatico di una cesura nell’adesione al sodalizio.
3. I ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
I motivi proposti sono inammissibili sotto vari, concorrenti profili.
3.1. Anzitutto difetta una esposizione specifica del motivo di impugnazione.
I ricorsi sono strutturati attraverso una iniziale enunciazione dei motivi (art. 606, comma 1 lett. c, cod. proc. pen. e vizio di motivazione), cui segue una lunga e unitaria illustrazione delle ragioni di doglianza, che fluisce per oltre sessanta pagine senza alcuna scansione, sì da lasciare alla corte di cassazione il compito di raccordare i motivi ai singoli punti della decisione e alle argomentazioni sviluppate, in difformità dal modello tipizzato dall’art. 581 cod. proc. pen..
3.2. Il motivo di cui all’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., (norma afferente all’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza) non risulta correlato ad alcuna violazione di norme processuali dotate di tali effetti o, comunque, un simile collegamento non è reso esplicito e non emerge con chiarezza.
3.3. Il motivo che denuncia vizi di motivazione, anche per travisamento della prova, si risolve in doglianze di fatto, propone una rilettura delle prove, non risponde ai requisiti di decisività e autosufficienza necessari a varcare la soglia di ammissibilità.
Mentre sono manifestamente infondate le censure sulla illogicità, contraddittorietà o assenza di motivazione.
3.3.1. La decisione impugnata è stata emessa dal giudice di rinvio che si è pronunciato a seguito di annullamento di una precedente sentenza di conferma della condanna di COGNOME NOME NOME del figlio di questi, COGNOME NOME, per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 (capo 2), aggravato dalla agevolazione mafiosa, essendo l’associazione di narcotraffico espressione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza rescindente ha reso definitivo il punto della esistenza della associazione di narcotraffico e della partecipazione degli altri coimputati; mentre ha annullato la sentenza di appello nei confronti dei due COGNOME, rilevando che la decisione di confermare la condanna si fondava su un presupposto inesistente: la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità e l’ammissione dei fatti.
Il giudice di rinvio è stato investito del compito di colmare la assoluta mancanza di motivazione evidenziata dalla Corte di cassazione.
La Corte di appello di Napoli ha assolto l’incarico affidatole svolgendo una attenta lettura del materiale probatorio, in consonanza con la sentenza di primo grado, rispondendo a tutte le obiezioni di rilievo sollevate con il gravame, e facendo osservare (cfr. pag. 12 sentenza impugnata) come le doglienze degli imputati trovassero già ampia confutazione nell’impianto argomentativo offerto dalla decisione del Tribunale.
L’inserimento di COGNOME padre e figlio (conosciuti con il soprannome di “nfinferoni”) nella associazione di narcotraffico, capeggiata da NOME COGNOME, storico affiliato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, viene tratta “sostanzialmente dall’attività di intercettazione” (pag. 12 sentenza impugnata).
Dopo una articolata analisi dei risultati dell’attività captativa (pagg. 13-22), il giudice di rinvio pone in risalto gli elementi che concorrono a dimostrare uno stabile e consapevole inserimento dei due COGNOME nel sodalizio di narcotraffico, come persone investite, insieme ad altri, del compito di occuparsi della cessione dello stupefacente nella piazza di spaccio di San Giovanni a Teduccio.
La Corte di appello evidenzia (pag. 23): i riferimenti, nei colloqui intercettati, alla sostanza stupefacente consegnata ai COGNOME per lo spaccio al dettaglio; l’obbligo gravante sugli stessi, di versare nelle casse del sodalizio parte dei proventi dell’attività di spaccio.
Tutti questi elementi, valutati nel loro complesso, hanno condotto il giudice di rinvio a ritenere comprovata la partecipazione dei COGNOME alla associazione di narcotraffico, con il ruolo di persone stabilmente incaricate della cessione “al dettaglio” sulla piazza di spaccio gestita dal sodalizio per conto del RAGIONE_SOCIALE.
3.3.2. A fronte di tanto le doglianze esposte in ricorso (sopra ripercorse al paragrafo 4 del ritenuto in fatto) si rivelano, come anticipato, inammissibili.
Le censure sulla prova dichiarativa sono inammissibili, poiché attengono alla critica di fonti probatorie (le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME NOME e COGNOME NOME) che gli stessi ricorrenti riconoscono essere prive di decisività.
Si rivelano, inoltre, generiche, nella loro indeterminata astrattezza, le affermazioni sul fatto che COGNOME NOME e COGNOME NOME, nel corso del loro apporto collaborativo, non abbiano mai fatto riferimento ai COGNOME; considerato, peraltro, che l’assunto neppure risponde al principio di autosufficienza.
Circa le captazioni ambientali, fulcro della decisione di condanna, i rilievi svolti dai ricorrenti sono, come detto, reiterativi, versati in fatto o del tutto destituiti fondamento.
Le risposte, che secondo i ricorrenti difetterebbero, si trovavano già nella sentenza di primo grado e si trovano esposte, con ricchezza di argomenti e senza cadute logiche, in quella di rinvio alle pagine 24-26 (in merito alla consulenza tecnica di parte, agli ammanchi di denaro, alla presunta “estorsione”).
Il ruolo dei COGNOME è definito con precisione. A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, non vi è alcuna contraddizione tra l’apporto concorsuale disegNOME in via generale dai collaboratori di giustizia e quello assegNOME dai giudici di merito ai COGNOME: si occupavano dello spaccio nella piazza di San Giovanni a Teduccio, per conto della associazione; per l’acquisto dello stupefacente venivano sovvenzionati con denaro del sodalizio; quota delle somme ricavate dal commercio illegale dovevano essere riversate nella cassa comune (obbligo che non sempre i COGNOME rispettavano tanto da attirarsi le ire e i propositivi punitivi del capo).
Gli episodi relativi alla mancata restituzione di somme di denaro vengono interpretati, con motivazione non illogica né contraddittoria, come elemento sintomatico dell’inserimento nel gruppo criminale; la contestazione, elevata dai ricorrenti, che si trattasse di episodi isolati non tiene conto della natura degli accadimenti rivelatrice di logiche di appartenenza, cui i COGNOME dovevano sottostare non come vittime di estorsione, ma come associati suscettibili di punizione per aver trasgredito alle regole interne del sodalizio (pag. 26 sentenza impugnata: “Ci stiamo uccidendo sempre tra di noi”; “I Nfinferoni a S. Giovanni non dovevano pagare niente”).
La censura sulla configurabilità della c.d. “aggravante mafiosa” viene enunciata in maniera generica, senza alcun confronto con gli argomenti esposti nella decisione di condanna in merito allo stretto legame sussistente tra associazione di narcotraffico e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituendo la prima una delle principali attività di investimento da parte del secondo.
Consegue il rigetto dei ricorsi proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/09/2023