Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36085 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 33363 del 27/07/2023, la Sezione Feriale di questa Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa il 14 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Bari, che, quale Giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza avanzata da NOME COGNOME, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della continuazione, con applicazione del criterio di fungibilità di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., tra i reati giudicati da due sentenze irrevocabili emesse dalla stessa Corte nelle date del 20 novembre 2017 (di condanna per i reati di cui all’art. 73 comma 1 e comma 4, 80, d.P.R. 309 del 1990, fatti per i quali NOME era stato tratto in arresto il 05/09/2016) e del 10 maggio 2021 (di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990).
Si osservava in particolare nella sentenza rescindente GLYPH come GLYPH il Giudice dell’esecuzione non avesse compiuto la doverosa verifica preliminare finalizzata a valutare l’anteriorità o la posteriorità dell’espiazione della pena relativa al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., giudicato dalla sentenza del 20 novembre 2017, rispetto alla condotta associativa di cui alla pronuncia del 10 maggio 2021.
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha rigettato l’istanza finalizzata ad ottenere l’applicazione della fungibilità di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., tra i reati giudicati dalle due sentenze irrevocabili emesse dalla stessa Corte nelle date del 20 novembre 2017 e del 10 maggio 2021.
La Corte barese precisava come, secondo l’impostazione difensiva sottesa all’istanza, il provvedimento della Procura Generale che aveva emesso l’ordine di carcerazione nei confronti del COGNOME doveva ritenersi errato in quanto, omettendo di retrodatare la cessazione del vincolo associativo, di cui alla seconda sentenza, alla data dell’avvenuto arresto (il 05/09/2016) per il primo procedimento, il G.E. non aveva tenuto conto, ai fini del computo della pena da espiare, del periodo di carcerazione subìto per la prima condanna, ritenendola non fungibile.
La Corte ha quindi respinto l’istanza difensiva, osservando come dall’analisi delle sentenze di merito relative alla condanna del COGNOME per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, emergesse la perdurante partecipazione associativa del condannato anche successivamente al 05/09/2016, per effetto del godimento dell’assistenza legale assicurata dall’associazione, ed in attuazione della rete operativa approntata dalla compagna e dal fratello: solo lo smantellamento dell’associazione finalizzata al narcotraffico, con l’esecuzione dell’ordinanza cautelare del 14/03/2018, produceva l’interruzione del vincolo del COGNOME con gli altri sodali, depotenziando a quel punto
l’effetto prodotto dalle utilità materiali garantite con l’assistenza difensiva in pendenza dell’altra misura cautelare, ed allontanando, quindi, definitivamente, il predetto dall’originaria struttura operativa.
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando, con un unico articolato motivo, la violazione 627, comma 3, cod. proc. pen., per non essersi il Giudice territoriale adeguato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 33363 del 27/07/2023, di annullamento con rinvio di precedente ordinanza emessa dalla medesima Corte barese, nonché violazione dell’art. 657, comma quattro, cod. proc. pen., e comunque manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il G.E. ha negato la retrodatazione della cessazione della permanenza del reato associativo, valorizzando in modo illogico alcune circostanze, in realtà irrilevanti.
Quanto all’argomento rappresentato dall’assistenza legale fornita al COGNOME dall’associazione, successivamente al suo arresto, la Difesa osserva come lo stesso Giudice di merito di primo grado avesse espressamente affermato come, dopo l’arresto del 05/09/2016, i rapporti di COGNOME con il gruppo criminale di appartenenza si fossero interrotti. Successivamente a tale data, infatti, e nonostante il proseguio delle indagini, la figura del NOME scompariva del tutto, e non si registrava più alcun contributo associativo da parte sua. Destituito di fondamento è anche l’argomento utilizzato dal G.E. relativo all’interesse dimostrato per l’arrestato COGNOME da parte dell’organizzatore del gruppo criminale, COGNOME: interesse, osserva la Difesa, in realtà volto all’individuazione dei responsabili della perdita del carico di droga (sequestrata contestualmente all’arresto del COGNOME). Peraltro, il COGNOME NOME, divenuto collaboratore di giustizia, nulla ha riferito sulla partecipazione del COGNOME all’associazione dopo il suo arresto.
Prive di rilevo risultano poi essere le esternazioni – intercettate successivamente al 05/09/2016- della compagna del COGNOME, NOME, da cui erroneamente il G.E. aveva tratto la centralità, nel rapporto con gli acquirenti calabresi, della figura del ricorrente, che, dal carcere, dava indicazioni su come operare. Secondo la Difesa, la Corte barese aveva travisato le emergenze, dal momento che, in realtà, si trattava di mere aspirazione della Pop, atteso che i vertici del sodalizio, dopo l’arresto del NOME, proseguirono i rapporti con i calabresi, allontanando la Pop.
Ancora irrilevanti (anche sotto il profilo temporale) risultano essere le ulteriori conversazioni intercettate, nel corso delle quali la donna, a pochi giorni dall’arresto del suo compagno, discute con il fratello di quest’ultimo (NOME COGNOME, non appartenente al sodalizio) di come far evadere il ricorrente, qualora posto agli arresti domiciliari, mediante utilizzo di documenti falsi.
Conclusivamente, osserva la Difesa come da un’analisi accurata degli elementi rinvenienti nella sentenza di primo grado per il reato associativo, non emergesse alcuna condotta partecipativa del COGNOME al sodalizio successivamente al suo arresto del 05/09/2016. La Corte barese ha reso pertanto una motivazione avulsa da un’effettiva, completa e approfondita disamina del materiale probatorio, avendo altresì ignorato di prendere in considerazione gli elementi positivi relativi al periodo di detenzione del COGNOME, richiamati dalla Difesa quale ulteriore dimostrazione oggettiva della recisione del vincolo associativo da parte del condannato dopo l’arresto del 05/09/2016.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che contiene anche censure inammissibili perché aspecifiche, rivalutative e generiche, è nel complesso infondato, e dev’essere respinto.
Manifestamente infondata è la doglianza con la quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 627 c. 3 cod. proc. pen: è appena il caso di osservare in proposito come il motivo venga solo del tutto genericamente evocato nel preambolo del ricorso, senza poi essere oggetto di specifica disamina ed argomentazione.
In ogni caso, si osserva come, a fronte di un rinvio contenuto nella sentenza rescindente volto a sollecitare una specifica motivazione sulla retrodatazione o meno della cessazione del vincolo associativo, il G.E. risulta avere adeguatamente sviscerato la problematica giungendo ad una motivata decisione reiettiva.
Le ulteriori censure mosse dal ricorrente si appalesano infondate.
Va premesso che, per pacifico insegnamento di questa Corte, in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, COGNOME, Rv. 281443; Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380); soltanto nella diversa ipotesi in cui l’epoca di consumazione del reato non è indicata in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell’esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l’effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che
gli è demandata (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, COGNOME, Rv. 202430).
Tanto premesso in linea generale, nel caso in esame, la Corte di merito, colmando la lacuna motivazionale rilevata dalla sentenza rescindente, ha valutato il contenuto delle sentenze di cognizione giungendo, attraverso un percorso argomentativo scevro da manifeste illogicità e pertanto insindacabile in questa sede, ad un motivato provvedimento reiettivo, negando la fungibilità dedotta.
Il G.E., per ritenere non cessato il vincolo associativo alla data prospettata dalla difesa, ha in particolare valorizzato il pagamento delle spese legali in favore del COGNOME (per il rilevante importo di C 11.000) da parte dell’associazione in tempo successivo al suo arresto nonché ha considerato gli elementi provenienti dal patrimonio captativo riguardante congiunti dello stesso COGNOME.
Del tutto opportunamente la Corte ha richiamato sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui, in tema di associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostante stupefacenti, la prova dell’appartenenza al sodalizio criminoso può essere data anche per mezzo dell’accertamento dell’assistenza legale approntata a favore dell’intraneo e dall’aiuto economico assicurato ai suoi familiari da parte dei componenti, una volta che costui sia tratto in arresto. (Nella fattispecie, la Corte ha valutato corretta la qualifica di partecipe all’associazione, desunta dall’aiuto legale ed economico ricevuto dal capo della stessa, una volta tratto in arresto mentre si trovava in trasferta – inviato dall’organizzazione – per l’approvvigionamento di un quantitativo rilevante di droga) (Sez. 3, n. 18137 del 26/11/2015, dep. 2016 , Berlingieri, Rv. 266937 – 01).
Nello stesso senso, più recentemente, Sez. 3, n. 12705 del 15/02/2019, Bilello, Rv. 275478 – 01, ha a sua volta affermato che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti, la prova dell’appartenenza al sodalizio criminoso può essere desunta anche dall’accertamento dell’assistenza legale fornita ad un partecipe e dell’aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell’intera consorteria e non solo della persona assistita. (In motivazione, la Corte ha precisato che, al fine del consolidamento dell’organizzazione criminale assume una importanza vitale la circostanza che l’associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati).
Ed ancora, con argomento non illogico, la Corte barese ha richiamato la conversazione intrattenuta dalla Pop, dopo l’arresto del ricorrente, nel corso della
quale la donna espressamente evocava la necessità del consenso e del beneplacito del COGNOME per la prosecuzione dei rapporti illeciti con i calabresi.
Di contro, il ricorso sviluppa argomentazioni non dirimenti perché pretendono una diversa interpretazione del giudicato da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dell’ordinanza in verifica, condotta sulla scorta di specifici argomenti, tratti dalla motivazione delle sentenze; né il ricorrente oppone una base di elementi, eventualmente trascurati nel provvedimento impugnato, idonei a contrastare il ragionamento svolto dalla Corte di appello.
Lo svilimento, ad opera del ricorrente, degli elementi valorizzati da NOME.COGNOME. per ritenere la perdurante partecipazione associativa del COGNOME, si pone quindi su un piano fattuale, e tende a sollecitare questa Corte ad una rivisitazione degli elementi di fatto al fine di sovrapporre la propria valutazione a quella, pur motivata, della Corte di merito.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/05/2024