Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17650 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17650 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
uditi i Difensori dell’indagato:
gli Avvocati COGNOME e COGNOME insistono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 21/11/2023 che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale, in ordine ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, in quanto ritenuto partecipe al RAGIONE_SOCIALE ‘ndranghetista facente capo all’omonima famiglia, nonché gravemente indiziato dei reati di usura, estorsione, di delitti in materia di armi e violazio della legge stupefacenti.
Con tre motivi, la difesa lamenta:
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla gravità indiziaria del delitto associativo. In particolare, si lamenta:
l’assenza dimostrativa della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale articolazione ‘ndranghetista legata al RAGIONE_SOCIALE, la cui esistenza non era stata accertata in sede giurisdizionale e l’inconferenza al detto fine delle sentenze e dell’esito delle indagini citate dal Tribunale, nonché delle conversazioni intercettate, prive di riferimenti utili e pertinenti ad asseverare l’esistenza della RAGIONE_SOCIALE e, semmai, evocative della commissione, da parte del ricorrente, dei delitti fine;
l’illogicità della lettura che il Tribunale aveva dato della vicenda relativa all’interessamento dei COGNOME per porre fine ad una vicenda estorsiva perpetrata da esponenti della famiglia COGNOME in danno di un imprenditore RAGIONE_SOCIALE, con cui erano legati da rapporto di amicizia. Si evidenzia che i COGNOME, se fossero stati mafiosi, mai altra RAGIONE_SOCIALE avrebbe perpetrato un’estorsione a persona a costoro legata; inoltre, non si era considerato che lo stesso padre del ricorrente aveva riferito che nel caso in cui la questione non fosse stata risolta bonariamente sarebbe “scattata la denunzia”;
il mancato rilievo delle captazioni segnalate dalla difesa in cui esponenti della criminalità organizzata isolitana, lungi dal riconoscere ai COGNOME le stimmate di mafiosi, li appellavano come confidenti delle forze dell’ordine;
l’assenza di ogni tipo di indagine riguardo all’effettività del metodo e del clima di assoggettamento omertoso che deve conseguire al sodalizio di stampo mafioso, stante l’autonomia della RAGIONE_SOCIALE, quale neoformazione, rispetto alle altre insistenti nel territorio.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria dei delitti in materia di armi (capi 11, 13, 14, 25, 29 e 30).
In particolare, si lamenta:
che il Gip aveva fatto richiamo, in punto di gravità indiziaria, ad una indifferenziata motivazione adoperata non solo per tutti gli indagati raggiunti da
tale contestazione, ma anche per tutti i capi di imputazione, financo compresi quelli per cui non è neppure ipotizzato il concorso dell’odierno ricorrente; a fronte di specifica doglianza di mancata autonoma valutazione ex art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., articolata con memoria difensiva ove erano state indicate le parti del provvedimento genetico oggetto di doglianza, il Tribunale aveva fatto erroneamente riferimento ad un asserito difetto di allegazione;
la natura meramente assertiva della motivazione resa a sostegno dell’aggravante speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., essendosi limitato il Tribunale a rinviare all’ordinanza genetica (pag. 68 e pag. 315 ove erano riportati capi di imputazione che non riguardano il ricorrente) che di tale profilo, invece, era priva, avendo a sua volta fatto richiamo alla richiesta del pubblico ministero che ne era egualmente mancante.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’aggravante speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione a tutti i capi di incolpazio provvisoria.
Si lamenta l’assenza di motivazione in ordine alla necessaria connotazione qualificante del coefficiente soggettivo richiesto dalla fattispecie circostanziale nella sua declinazione agevolativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In relazione alle censure sollevate con il primo motivo di ricorso – di cui va rilevata l’infondatezza – osserva il Collegio:
l’esistenza del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. è stata ricavata da u complesso di intercettazioni, il cui contenuto l’ordinanza impugnata passa in rassegna (da pag. 4, ultima parte, a pag. 8), logicamente dimostrative dell’insistenza della RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del contesto spaziale e temporale investigato, essendosi fatto riferimento ai rapporti intrattenuti con personaggi altrettanto influenti nelle locali dinamiche malavitose, all’essere i COGNOME consultati, per ottenere protezione o autorizzazioni al compimento di azioni delittuose, alle determinazioni intraprese riguardo alla gestione dei rapporti con le altre cosche e alle strategie da assumere, nonché al possesso di armi e ai delitti fine relativi a fatti di voto di scambio, usura ed estorsione;
i dati indiziari ricavati dalle intercettazioni, letti congiuntamente con quel riferibili ai delitti fine, hanno portato il Tribunale a ritenere non affatto deci che, allo stato, non vi siano sentenze definitive di condanna che abbiano accertato il reato di partecipazione ad associazione mafiosa in capo al ricorrente e agli altri componenti dell’omonima famiglia (v. pag. 3); parimenti, anche i precedenti
giudiziari e gli esiti investigativi di operazioni di polizia giudiziaria, pur rifer Tribunale sommariamente negli esiti finali, assumono rilievo indiziario laddove evidenziano a carico del ricorrente il coinvolgimento in un dialogo a cui è stato assegNOME pregnante significato accusatorio in quanto espressivo dei rapporti tra i COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE criminale dei RAGIONE_SOCIALE (v. pag.4);
– riguardo alle censure in ordine all’estrinsecazione del metodo mafioso e all’assoggettamento che ne deriva, l’ordinanza impugnata risulta corredata da congrua motivazione, essendosi ricavata la capacità intimidatoria posseduta dal RAGIONE_SOCIALE dalla reiterata commissione da parte dei sodali di molteplici delitti di usura ed estorsione che ne disvelano, anche in ragione delle modalità, l’operatività e l’insistenza sul territorio; dal significativo possesso di numerose armi, logicamente riconducibile all’esigenza di imporre la propria forza e risolvere i conflitti ricorrendo, se necessario, all’uso della violenza; dalla legittimazion mafiosa riconosciuta agli indagati anche dalle altre famiglie mafiose; e tanto a prescindere dagli ulteriori riferimenti, privi però dell’indicazione della relativa bas fattuale, che l’ordinanza impugnata fa all’adozione di codici di condotta tipici dell’agire mafioso da parte dei membri del nucleo familiare, finanche improntati nei riti di affiliazione ed interessati ad incrementare la componente personalistica dell’associazione al fine di dotarsi di “nuove leve” da destinare al compimento delle azioni delittuose (v. pag. 9); peraltro, sul punto va anche sottolineato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. in relazione ad un articolazione periferica di ‘RAGIONE_SOCIALE (c.d. “locale”), attiva nel territorio de Calabria, la Corte di legittimità ha affermato che non è necessario dimostrarne in concreto la capacità intimidatoria mafiosa, essendo sufficiente provare che la RAGIONE_SOCIALE appartenga ad una precisa “locale” della più generale struttura di ‘RAGIONE_SOCIALE, da cui mutua il potere di egemonizzazione criminale sul territorio di pertinenza, riconosciuto “ex lege” in forza del disposto di cui all’ultimo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, COGNOME, Rv. 280997 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In conclusione, l’ordinanza impugnata non sconta vizi di legittimità, sul piano della gravità indiziaria, per avere asseverato – facendo richiamo agli elementi ritenuti decisivi (così implicitamente disattendendosi le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata) – l’esistenza della ‘ndrina COGNOME, risultando il complesso delle doglianze sollevate volte anche a censurare profili di merito della decisione. Sul punto, va infatti ribadito che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, s
il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto o meno ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione RAGIONE_SOCIALE elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto c governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis v. Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460 -01).
Generico e manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso dedotto con riguardo ai reati in materia di armi.
3.1. Invero, la circostanza da cui muove la censura – ossia che l’ordinanza genetica sarebbe priva sul punto di autonoma valutazione essendosi limitata ad una indifferenziata motivazione adoperata per tutti gli indagati ed anche per tutti i capi di imputazione trattati – non risulta allegata; in tema di impugnazione di provvedimenti “de libertate”, è infatti onere del ricorrente, che deduce la mancanza dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, RAGIONE_SOCIALE indizi e RAGIONE_SOCIALE elementi forniti dalla difesa, allegare al ricorso non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell’eccezione in sede di legittimità (Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 274704 – 01).
Peraltro, dalla lettura dell’ordinanza impugnata (pag. 11) risulta che il Tribunale, facendo espresso riferimento al contenuto delle intercettazioni, ha individuato diversi episodi, specificamente indicati anche col riferimento temporale – (si tratta di quelli menzionati alle lettere a), c) ed f) – da cui si ricavano elem individualizzanti dimostrativi del coinvolgimento del ricorrete nei rispettivi reati detenzione e porto di strumenti da sparo.
A fronte di ciò, non risulta dedotto che tali elementi siano conseguenza di un’integrazione non consentita operata dal giudice del riesame, anziché la valorizzazione di dati fattuali, comunque presenti nel complesso dell’ordinanza genetica.
3.2. L’ordinanza impugnata risulta corredata da congrua motivazione a sostegno dell’aggravante speciale riconosciuta in materia di armi sotto il profilo dell’agevolazione, essendosi precisato come il compendio fosse finalisticamente destiNOME alle attività illecite del RAGIONE_SOCIALE, alla pianificazione di azioni ritors logicamente volte ad affermare l’esistenza e la persistenza della ‘ndrina, per come anche ricavato dal contenuto di un’intercettazione nei confronti di componenti di altra famiglia mafiosa nel corso delle quali gli interlocutori facevano riferimento alla disponibilità di armi da parte dei COGNOME e al loro utilizzo per non meglio specificati fatti illeciti (v. pag. 12).
L’ultimo motivo è inammissibile: a fronte di plurimi dati di fatto citat dall’ordinanza impugnata (pagg. 13-16) che danno conto di come i plurimi delitti
contestati (usura, estorsioni, violazione della legge stupefacenti) fossero, per metodica e finalità, volti a soddisfare il collettivo interesse di profitto ill riconducibile all’ipotesi del concorso necessario, le deduzioni sollevate risultano generiche.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 9/04/2024