Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20880 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20880 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica di Bologna nel procedimento nei confronti di NOMECOGNOME nato a Fano il 19/10/2002
avverso l ‘ordinanza del 2 3/12/2024 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
1 . Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale per il riesame di Bologna ha annullato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al reato di cui all’art. 270bis cod. pen. (capo A) per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, mentre ha confermato detta ordinanza in relazione al reato di propaganda e istigazione a delinquere per scopi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fondata sul negazionismo e sull’apologia della Shoah di cui all’art. 604 -bis (capo B) e ha sostituito la misura
della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con strumenti elettronici di controllo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Bologna, deducendo un unico articolato motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione , in relazione all’art. 270 -bis cod. pen.
Il ricorrente rileva che il Tribunale, pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie di reato e individuato le attività astrattamente sintomatiche del profilo organizzativo dell’associazione, non avrebbe, poi, fatto corretta applicazione dei criteri enunciati. In particolare, avrebbe valutato le condotte poste in essere dagli associati in termini di efficacia concreta e non di potenzialità offensiva e avrebbe, anche, omesso di considerare attività non materiali rilevanti ai fini associativi.
Sottolinea, inoltre, il ricorrente che il concreto insuccesso delle uniche due attività materiali poste in essere dagli appartenenti al gruppo “RAGIONE_SOCIALE” l’ affissione di volantini in città nel maggio 2022 e la riunione di alcuni associati nell’ottobre successivo- non sarebbe idoneo a dimostrare l’assenza di una struttura organizzativa, in quanto ai fini della sussistenza del reato è sufficiente l’esistenza di un’organizzazione anche rudimentale, organizzazione che, nel caso di specie, è risultata stabile e permanente.
Del resto gli incontri in presenza sarebbero solo la parte minore dell’attività del gruppo e, sul punto, l’ordinanza impugnata avrebbe sottovalutato il collegamento costante tra gli indagati tramite canali informatici.
Errato sarebbe anche il rilievo attribuito al mancato rinvenimento di armi, a fronte della ripetuta ricerca on line delle stesse, dei riferimenti dei correi all’uso di una pistola e a un poligono di tiro clandestino.
Infine, sarebbe stata sottovalutata l’attività di proselitismo risultante dalle chat acquisite e dalla costante ricerca di nuovi seguaci della ideologia neonazista e suprematista, trascurando che il web è strumento di uso comune e più idoneo alla diffusione delle ideologie degli associati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché postula una diversa, e alternativa, lettura delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità.
Infatti, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dalla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito
abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, verificando il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (tra le tante Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
2. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente la motivazione del Tribunale per il riesame è logica e immune da censure, non avendo limitato l’analisi a un livello astratto, ma avendo verificato in concreto le potenzialità e l’offensività del gruppo, operante principalmente sul web e limitatosi a propositi e annunci ma risultato incapace di tradurli in attività connotate da un minimo livello di pericolosità, essendo risultate fallimentari, per ammissione degli stessi organizzatori, le uniche due iniziative materiali realizzate.
Nell’ordinanza si rileva, in particolare, che manca un collegamento con organizzazioni diffuse, e, cioè, che difettano univoci elementi per ritenere che il gruppo attivo sulle piattaforme Telegram denominato Weworlf division e Nuova alba sia collegato al più ampio movimento negazionista e neonazista noto come Ordine di Hagal. Il difetto di collegamenti con organizzazioni più ampie ha imposto di valutare se il gruppo, in sé, fosse dotato di una struttura organizzativa idonea a perseguire l’intento eversivo, non essendo sufficiente l’esistenza di un programma criminoso manifestatosi solo attraverso proclamazioni in rete.
Sulla base del materiale indiziario acquisito e riassunto nel provvedimento impugnato, il Tribunale non ha ritenuto sussistente una sia pur rudimentale struttura organizzativa, tenuto conto che non è stato realizzato alcun reato fine, che sono state poste in essere solo due attività materiali, che si sono rivelate fallimentari, che mancava un luogo di ritrovo, che il gruppo non aveva potenzialità economiche di alcun tipo, che, se è vero che sono state cercate armi sul web, è vero anche che non risulta l’effettivo possesso delle stesse.
Né il Tribunale ha sottovalutato l’attività prevalente degli indagati di propaganda e divulgazione di idee neonaziste e suprematiste sui canali Telegram e i messaggi e i colloqui intercettati, in cui si manifestavano i propositi di aggregare e reclutare altri membri da addestrare alla lotta, propugnando la cultura dell’assedio e della guerriglia, ma ha ritenuto che tali elementi integrassero il reato di cui all’art. 604 bis cod. pen. per il quale è stata confermata l’ordinanza genetica.
Quanto, poi, al ricorrente, il Tribunale per il riesame ha rilevato che la sua partecipazione alla contestata associazione è stata dedotta da due elementi: a) dalla diffusione, con un nickname , del manuale RAGIONE_SOCIALE (programma per gli
operatori delle forze armate USA che tratta le principali tecniche di sopravvivenza, resistenza, evasione e fuga), peraltro liberamente reperibile on line; b) dalla circostanza che è stato contattato da NOME COGNOME, presunto capo del gruppo, per rintracciare un sabotatore dei gruppi telematici, cosa che, però, non ha fatto.
Tali elementi, con motivazione del tutto logica, sono stati ritenuti palesemente insufficienti a costituire un quadro indiziario della partecipazione all’ associazione.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 29/04/2025.