Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21871 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA,1 COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. insiste per il rigetto di tutti i ricorsi per le ragioni esposte requisitoria scritta;
uditi i difensori
L’avvocato NOME COGNOME si riporta integralmente ai motivi di ricorso e ne chiede
l’accoglimento
L’avvocato NOME COGNOME si riporta integralmente ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento
L’avvocato AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata con ricorso per cassazione è della Corte d’appello di Napoli del 16 giugno 2023, che – in parziale riforma della sentenza del Tribunale d Napoli Nord del 22 lugl 2020 e per quanto di interesse in NOMEa sede e con riferimento alla posizione dei ricorrent ha confermato l’affermazione di responsabilità e rideterminato la pena nei confronti deg imputati COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME relazione alle seguenti fattispecie delittuose:
416 commi 1 e 2 cod. pen. per aver fatto parte, con ruoli diversificati – COGNOME NOME ideatore, promotore ed organizzatore, gli altri partecipi GLYPH di un sodalizio volto alla commissione di un numero indeterminato di delitti di produzione, detenzione e smercio di banconote contraffatte, fatto contestato dal 2015 in permanenza — capo a), in relazione quale, in primo grado, hanno beneficiato di pronuncia liberatoria COGNOME NOME e COGNOME NOME;
110, 453 cod. pen. – contestato a RAGIONE_SOCIALEc:NOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME (COGNOME NOME e NOME assolti in primo grado), per aver allestito una RAGIONE_SOCIALE clandestina di denaro falso, fatto commesso in COGNOME il 2 luglio 2015 capo b);
81 cpv., 110, 453 cod. pen. – contestato a COGNOME NOME, in concorso con altri, gi giudicati – per aver fabbricato e detenuto numerose banconote false, tra il 22 novembre ed il dicembre 2015 – capo c).
2. COGNOME NOME ha esposto cinque motivi di ricorso, a firma di difensore abilitato.
2.1.11 primo motivo si è appuntato sui vizi di inosservanza della legge penale e dell motivazione a riguardo della ritenuta responsabilità per il delitto di cui all’art. 416 co perché la Corte di secondo grado non avrebbe fatto corretta applicazione dei princip giurisprudenziali in materia di sussistenza del reato associativo; le acquisizioni proba darebbero dimostrazione di episodi frammentari e separati, non riconducibili ad unica matrice associativa; la sentenza impugnata pretenderebbe di trarre la prova del reato associativo dal risalenza di rapporti tra il ricorrente, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME un perio
antecedente al seNOMEro della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, insufficienti a dare la dimostrazion di un vincolo stabile nel tempo, finalizzato alla commissione di un numero indeterminato d delitti; sarebbe stata attribuita valenza eccessiva a talune conversazioni intercettate, c quella relativa alla “lama da affilare”, o alla richiesta della disponibilità dello “ste NOME; una corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE conversazioni captate consentirebbe di affermare che la RAGIONE_SOCIALE di banconote di COGNOME sarebbe stata gestita dal solo COGNOME NOMENOME mentre le prestazioni attribuite ai fratelli COGNOME, come quelle COGNOME NOMENOME riguarderebbero le stampanti private di proprietà di COGNOME NOMENOME NOME‘ultimo – come testimoniato da COGNOME NOME, la cui deposizione sarebbe stata illogicamente svalutata dalla Corte territoriale – gestiva anche un’attività di tipograf realizzava buste, bollini e nastri ed è a NOMEi materiali che si riferirebbero le interlocuz COGNOME NOME NOME COGNOME.
2.2. Il secondo motivo ha denunciato i vizi di erronea applicazione della legge penale e del motivazione con riferimento all’affermazione di reità dell’imputato in ordine al cap dell’imputazione. Sarebbero state erroneamente interpretate le conversazioni tra il ricorrente NOMENOME NOME NOME imputazioni di cui ai capi a) e b), con particolare riferime all’identificazione del macchinario oggetto dei dialoghi con quello seNOMErato nella stamper clandestina di COGNOME in data 2 luglio 2015, attività illecita che sarebbe riferibile COGNOME NOME. Ancora, il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda di NOME sarebbe stato desunto dal semplice rilievo peritale che attribuisce alle banconote seNOMErate 2 luglio 2015 le stesse caratteristiche di quelle rinvenute nel 2012 in occasione del seNOMEro altra RAGIONE_SOCIALE nel Comune di COGNOME, senza considerare che per tale vicenda la posizione del COGNOME NOME è stata oggetto di decreto di archiviazione. Non avrebbe rilievo probante, secondo il difensore, che il 15 marzo 2016 nei pressi dell’abitazione di COGNOME NOME si stata seNOMErata una “lastra” compatibile con quella rinvenuta a COGNOME, perché ricorrente ha precedenti specifici per altri fatti, ai quali l’oggetto potrebbe essere ricondu
2.3. Il terzo motivo ha lamentato i medesimi vizi di cui all’art. 606 comma 1 cod. proc. p in relazione all’affermazione di responsabilità per il capo sub c) dell’imputazione. sarebbero utili i dati di posizionamento dell’utenza in uso a Puzone Mauro in data 22 novembre 2015, in quanto COGNOME abita a COGNOME, ma non in INDIRIZZO bensì in INDIRIZZO distante alcuni chilometri; non sarebbero stati acquisiti elementi di prova sufficie dimostrare che le banconote false, seNOMErate ad Arena nel mese di dicembre 2015, provenissero dal COGNOME ed il macchinario rinvenuto nell’abitazione di costui non sarebbe idoneo alla produzione di 40.000 banconote contraffatte, come chiarito dal consulente della difesa dei fratelli COGNOME NOME e NOME, il perito industriale COGNOME
2.4. Il quarto motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazion mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del processo e quelli giudica con sentenza del Tribunale di Taranto del 30 maggio 2019, riguardanti attività di stampa d banconote contraffatte, realizzata fino al 4 luglio 2018; la Corte ha opposto un diniego,
presupposto dell’accertata consumazione dei reati oggetto di interesse sino all’aprile 2016 senza tener conto tuttavia che il reato associativo è di natura permanente e la permanenza sarebbe stata interrotta dalla sentenza di primo grado in data 22 luglio 2020.
Tutti i reati sono della stessa indole e nella vicenda giudicata dal Tribunale di Taranto an NOME COGNOME – coinvolto, benché prosciolto, nel processo de quo è stato condannato per i medesimi fatti; ancora, nel contesto procedinnentale tarantino sarebbe stato utilizzat medesimo macchinario HEIDELBERG STELLA adoperato a COGNOME per produrre il denaro falso. COGNOME NOME NOME stato scarcerato il 7 marzo 2018 dal Tribunale di Napoli Nord ed ha immediatamente ripreso l’attività illecita, insieme a NOME COGNOMECOGNOME che gli ha fornit macchine topografiche necessarie alla contraffazione e ha deciso di spostare il raggio d’azion in NOME (TAINDIRIZZO.
2.5. Il quinto motivo si è focalizzato sul mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generich sul mancato contenimento della pena e sull’entità degli aumenti in continuazione tra i reat conseguenza degli assunti vizi di cui all’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.. COGNOME sottoposto ad esame, ha fornito una versione dei fatti; il trattamento sanzionatorio avreb dovuto essere più mite e non solo con l’operata esclusione dell’aumento per la recidiva, i verità doverosa perché per l’unico precedente il NOME aveva beneficiato di un affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo, che determina il venir meno de effetti penali della condanna. Non sarebbero stati calcolati, infine, i singoli aumenti di pen i reati-satellite nell’ambito della continuazione.
3. COGNOME NOME ha presentato tre motivi di ricorso.
3.1. Il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione a riguardo dell’afferm appartenenza del ricorrente all’organizzazione criminale, perché la difesa avrebbe dimostrato che il ruolo di costui è rimasto circoscritto ai fatti del 2 luglio 2015, giorno del seNOME RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, per i quali egli è già stato condannato. L’intercettazione riguarda la “lama da affilare” sarebbe da collegare esclusivamente alla vicenda di COGNOME, come ammesso dal teste di polizia giudiziaria; il dialogo tra il ricorrente ed il fratello, i attinente il seNOMEro di denaro – che i due ipotizzano proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE – non varrebbe ad integrare un elemento di responsabilità per il reat associativo; non sarebbero rinvenibili, comunque, conversazioni utili ad inquadrare l’imputat nell’ambito dell’associazione. Anche gli esiti RAGIONE_SOCIALE perquisizioni e le attività relative ai s non riguarderebbero COGNOME, ed il g.i.p. presso il Tribunale di Napoli Nord, nel procedime n.11930 del 2015, ha respinto la richiesta di misura cautelare formulata dal p.m. nei confron di costui, proprio in relazione all’interruzione della sua attività illecita nel luglio 2015.
3.2. Il secondo motivo si è doluto di un difetto di motivazione a riguardo dell’ecces severità dell’aumento della pena in continuazione con i fatti di cui alla sentenza del g.i Napoli Nord del 29 ottobre 2015, relativa alla citata vicenda del luglio 2015.
3.3. Il terzo motivo ha invocato la prescrizione dei reati per i quali è intervenuta conda avuto riguardo ai rilievi in ordine alla cessazione della condotta illecita realizzata dal rico
COGNOME NOME e COGNOME NOME, a ministero dell’AVV_NOTAIO, hanno depositato un unico atto di ricorso, con il quale hanno enunciato due motivi.
4.1. Il primo si è soffermato sul vizio di violazione della legge penale sostanziale, in q la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della consulenza tecnica di parte, a firma del AVV_NOTAIO, il quale ha sostenuto, con il proprio parere tecnico, che le macchine seNOMErat nell’abitazione di COGNOME NOME nel periodo di collaborazione con i due ricorrenti, n sarebbero idonee alla falsificazione di banconote; essi, come riconosciuto dai giudici di merit non si sarebbero invece mai recati nel luogo della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME. Né vi sarebbe prova della consapevolezza, in capo a ciascuno di loro, di favorire un’attività illecita, perché, in detta fascia temporale, non sarebbero stati seNOMErati a COGNOME strumenti att alla contraffazione del denaro.
4.2. Il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione in ordine all’affermazione responsabilità degli imputati, che – come riconosciuto NOME sentenze di merito – avrebbe iniziato a frequentare ed avrebbero frequentato il COGNOME nel novembre 2015-febbraio 2016, periodo successivo al luglio 2015, quando sono stati operati arresti nella RAGIONE_SOCIALE COGNOME; e periodo antecedente al seNOMEro RAGIONE_SOCIALE lastre per la falsificazione nei confro del COGNOME. In sostanza, le sentenze avrebbero travisato la prova, valorizzando materiale intercettivo inesistente nei loro confronti e trascurando in toto la prova a discarico, costituita dalla consulenza tecnica e dagli esiti del controesame del teste COGNOME.
5. COGNOME NOME ha dedotto due motivi.
5.1. Il primo ha denunciato inosservanza della legge penale e vizio di motivazione i relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto associativo, NOME prove raccolt emergendo il suo ruolo partecipativo ed anzi, ella essendo stata assolta dal reato-fine a contestato; le conversazioni intercettate riguarderebbero l’attività lecita da lei svol negozio di sua titolarità e comunque ella avrebbe intrattenuto rappoiti con il solo RAGIONE_SOCIALE.
5.2. Il secondo motivo ha lamentato erronea applicazione della legge penale per la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e in considerazione dell’eccessività del trattament sanzionatorio. La Corte territoriale avrebbe omesso di vagliare l’articolata richiesta difen con il mero rinvio alla sentenza di primo grado e non avrebbe tenuto conto, illegittimamente della condotta dell’imputata susseguente al reato, consistita in un impeccabile contegn processuale.
6. COGNOME NOME si è affidato a due motivi.
6.1. Con il primo, ha denunciato i vizi di cui all’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. relazione alla affermazione di reità per il delitto di cui all’art.416 cod. pen.. La Corte d avrebbe omesso di esaminare la tesi alternativa offerta dalla difesa, poiché il ricorr sarebbe stato notato frequentare il bar di NOME NOME, ma le più invasive indagini polizia giudiziaria ne avrebbero comprovato l’estraneità a contesti criminali e del rest sentenza impugnata avrebbe omesso di indicare nel dettaglio gli elementi in virtù dei quali ricorrente dovrebbe essere ritenuto un componente dell’associazione per delinquere. In definitiva, vi sarebbe prova di un contributo fornito dall’imputato soltanto in relazi reperimento di un macchinario utilizzato per la falsificazione di banconote, ma non di una su partecipazione alla fabbricazione e spendita RAGIONE_SOCIALE banconote medesime.
6.2. Con il secondo motivo, si è doluto della violazione di legge e del vizio di motivazione riferimento all’omessa specificazione di un quadro indiziario esaurierr:e ai fini dell’afferma di colpevolezza e in relazione alla mancata applicazione della continuazione con i fatti di alla sentenza del GIP di Napoli Nord; e infine, con riferimento alla dosimetria della pena inf nel rispetto dell’art. 133 cod. pen..
Il Procuratore Generale presso la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, AVV_NOTAIO COGNOME, ha anticipato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Il difensore degli imputati, COGNOME NOME e NOME, ha fatto pervenire in data 5 apri 2024 memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale.
Considerato in diritto
Il ricorso di COGNOME NOME, per più tratti inammissibile, è nel complesso infondato, ment sono inammissibili i ricorsi di COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME COGNOME NOMENOME
La necessaria premessa che accomuna l’esame dei ricorsi offerti all’attenzione di NOMEa Corte è che, in primo luogo, si versa in un contesto di c.d. doppia conforme sul responsabilità, nel quale le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE rispettive decisioni e la strut motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 NOME COGNOME; sez.3, n.44418 del 16/7/13, COGNOME; sez,2, n. 5606 del 8/2/07 COGNOME e altro). L’integrazione tra le due motivazioni si realizza allorché i giudici di sec grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi ad
ai passaggi logico-giuridici della decisione, e – a maggior ragione – quando i motivi di app non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze g esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato NOME decisioni del duplice grado, i ricor risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione su aspetti squisitamente di meri non consentita in NOMEa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verifica completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
I ricorsi propongono, inoltre, una – parziale – rilettura del contenuto RAGIONE_SOCIALE intercet omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prosp un’interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giud di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di m ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisi incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, COGNOME, Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516); e che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce NOMEione di fatto, rimessa all’esclusiva compet del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni, i apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifest illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez.3, n. 44938 d 05/10/2021, COGNOME, Rv.282337; sez. U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista RAGIONE_SOCIALE prove d’accusa acquisite ne dibattimento, i ricorrenti sono tutti nel complesso orientati a ripercorrere i fatti e ad una lettura alternativa, inidonea a disarticolare il ragionamento probatorio RAGIONE_SOCIALE sentenze merito, con il quale i motivi di censura, peraltro in violazione del disposto del co. 1 bis d 581 cod. proc. pen., omettono di confrontarsi compiutamente (Sez. un. n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822), e tanto perché, in tema di ricorso per cassazione, ai dell’osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motiv e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un’evidenza – pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante – di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado d demolire il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (ex multis, sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, COGNOME, Rv. 272492).
In definitiva, i ricorsi meramente prospettano una diversa concludenza RAGIONE_SOCIALE prove sostanzialmente richiedono, in NOMEa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei da
dimostrativi, inclusa l’esegesi RAGIONE_SOCIALE deposizioni testimoniali (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623).
2. Alla luce RAGIONE_SOCIALE indefettibili direttrici ermeneutiche che devono governare lo scrutinio dei di ricorso per cassazione di COGNOME NOME, rileva il collegio che i primi tre motivi – che possono essere trattati congiuntamente, in quanto associati dai medesimi parametri di approccio – sono generici, perché pura riedizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di gravame discusse e reiet con argomentazioni tutt’altro che intrinsecamente illogiche dalla Corte di secondo grado comunque non consentiti in sede di legittimità.
Gli elaborati ricostruttivi di primo e di secondo grado – secondo articolazioni coerenti, cong appropriate e convincenti – si fondano, invero, su elementi proba tori corposi, granitici inequivoco significato probante (pagg. 7-15 sentenza della Corte d’appello, pag. 46 e segg. pag. 58 sentenza di primo grado, a riguardo del ruolo di gestione, di coordinamento ed d organizzazione svolto dal prevenuto sin dai mesi antecedenti al seNOMEro della RAGIONE_SOCIALE illegale di COGNOME con particolare riferimento alla predisposizione dei macchinari e de componentistica strumentali alla falsificazione – in effetti rinvenuti nella RAGIONE_SOCIALE il 2015 – e al procacciamento dei materiali necessari; alla insistita prosecuzione dell’att delittuosa anche dopo il seNOMEro e all’efficienza dei materiali a lui seNOMErati in occa della perquisizione del marzo 2016; all’entità dei guadagni realizzati con la produzione vendita di banconote contraffatte, accertata con le captazioni ambientali, cfr. pag. 51 e sentenza di primo grado.
Precipitano, pertanto, nell’alveo dell’inammissibilità i rilievi che offrono un’interpre alternativa RAGIONE_SOCIALE interlocuzioni intercettate e RAGIONE_SOCIALE deposizioni testimoniali od attengono preferibilità dell’una o dell’altra RAGIONE_SOCIALE versioni rese, RAGIONE_SOCIALE convergenze investigati attengono alla disamina dei dati emergenti NOME celle telefoniche (pag.63 sentenza di prim grado), dagli esiti dei sopralluoghi e dai servizi di osservazione, NOME perquisizion seNOMEri – che rappresentano un elemento di conferma della ragionevolezza del percorso accusatorio e dell’ineccepibile interpretazione RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate – e d valutazioni della perizia nummaria, perché incapaci di distorcerne la portata inferenziale solidità razionale.
Basti qui soltanto rimarcare che l’episodio di COGNOME è stato naturalmente evocato ricavarne uno degli indicatori di responsabilità dell’imputato per i reati oggett procedimento de quo a riguardo della sistematicità del confeziona mento di banconote false aventi le medesime caratteristiche di quelle a lui seNOMErate o da lui commercializzate GLYPH e non per disputare della fondatezza del decreto di archiviazione colà pronunciato; e che l riconducibilità della tecnica di falsificazione RAGIONE_SOCIALE banconote seNOMErate ad Arena Filippo dicembre 2015 alla stampante RICOH AFICIO TARGA_VEICOLO, rinvenuta il 2 luglio 2015 a casa di COGNOME NOME è stata attestata dagli esiti di un’indagine scientifica di Europol e della Ban d’Italia (cfr. pag. 50, 63 e 64 sentenza di primo grado, pag. 15 sentenza della Cor
territoriale), condivisa, secondo consentita valutazione discrezionale, NOME decisioni di mer A tale proposito, per un verso, va rammentato il principio di diritto secondo il quale “in tema di prova scientifica, la RAGIONE_SOCIALEzione non deve stabilire la maggiore o minor attendibilità scientifica RAGIONE_SOCIALE acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologic dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la prelimi indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità RAGIONE_SOCIALE informazioni utilizzate ai spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differ valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindaca in sede di legittimità, se congruamente motivato” (Sez.5, n. 6754 del 07/10/2014, Rv. 262722; 9ez. 1 n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151); per altro verso, osserva il collegi che – in ogni caso – il motivo di censura che si fonda sugli esiti dell’elaborato della consu di parte del p.i. COGNOME, depositata sin dal processo di primo grado, è stato introd soltanto con il ricorso per cassazione (cfr. pagg. 16-18 dell’appello dell’AVV_NOTAIO) rivela, dunque, geneticamente inammissibile ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
2.1. Il quarto motivo è infondato.
La Corte di appello – pag. 17 – ha escluso che fossero configurabili indici affidabili e v riunire, in una medesima programmazione originaria, i reati oggetto del presente processo e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto del 30 maggio 2019, irrevocabile i dicembre 2019 per attività di fabbricazione di banconote false, in ragione del differente e distante ambito territoriale degli illeciti del diverso procedimento penale, consuma Provincia di Taranto; dello iato temporale tra i fatti oggetto del presente procedimento ad aprile 2016 – e quelli perpetrati in Puglia, luglio 2018; e della diversità dei comparteci reati. Si tratta di motivazione non illogica ed insindacabile in NOMEa sede, rispondent principio dettato NOME Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Ftv. 270074, dal momento che il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica del sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità RAGIONE_SOCIALE violazioni e del bene protet contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità abitudini programmate di vita, e del dato circostanziale che, al momento della commissione del primo reato, i successivi siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, n essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindica successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea e postuma. E, in proposito, le obiezioni esplicitate dalla difesa del ricorrente non sono idonee a confuta diniego della continuazione, perché – da un lato – la comparizione di NOME COGNOME, prosciolto per non aver commesso il fatto nel presente processo, assume valenza neutra rispetto ai fatti di NOME e perché – dall’altro – la contestazione “aperta” della perman del reato associativo non esclude l’accertamento, da ritenersi anzi doveroso (sez. 2, n.3710
del 13/06/2023, NOME, Rv.285414), della sua eventuale interruzione a data antecedente all sentenza di primo grado, come correttamente stabilito dalla decisione impugnata.
2.2. Il quinto motivo è viziato da inammissibilità, per genericità e manifesta infondatezza La mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è stata giustificata, nell sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità (pag.17, a riguardo RAGIONE_SOCIALE condanne per la stessa tipologia di reati), che si sottrae al sindacato di NOMEa Corte (Sez. 6 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), in linea con il principio, espressione della consolidat giurisprudenza di legittimità, secondo cui è sufficiente che il giudice di merito faccia rifer agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gl (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, Rv. 248244) ed in particolar modo quelli di natura evanescente, come quello enunciato dal motivo di impugnazione a riguardo del comportamento processuale consistito nel rassegnare una versione difensiva, valutata come inattendibile.
Quanto, invece, alla dosimetria della sanzione irrogata ed alla quantificazione degli aumen per i reati avvinti dal vincolo della continuazione, i giudici di merito hanno fatto pu applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la p base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); l’obbligo è st tuttavia precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai sin aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verif che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altr accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen, e che non si surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Tale onere argomentativo è stato, pertanto, adeguatamente NOME (si vedano, in particolare: pag. 81 della sentenza di primo grado, a riguardo della individuazione della pena base di anni cinque ed euro 1200 di multa in relazion al delitto di cui al capo C), determinata in misura comunque prossima al minimo di tre anni ragionevolmente giustificata con l’intensità del dolo, dalla dimostrata ostinazione delinquere pur in presenza di arresti e seNOMEri; pag. 17 della sentenza impugnata, che ha confermato l’entità della pena base della reclusione, ha escluso la recidiva ed operato contenu aumenti per i reati-satellite, di mesi 6 ed euro 300 di multa per il capo b) e di anni d reclusione ed euro 500 di multa, giustificato con riferimento al ruolo di promotore de congregazione criminosa), e si è dato conto dei criteri utilizzati per la commisurazione de pena per il reato più grave e della congruità e proporzione degli incrementi per i reati-satel nel complesso modesti ed equilibrati e rapportati alla ponderazione dei parametri di cui all’a 133 cod. pen..
I motivi dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME si palesano in parte non consentiti in sede di legittimità e in parte generici e manifestamente infondati.
Al pari di quanto sottolineato per il ricorso di COGNOME NOME, la prima ragione di doglian che si concentra sulla presunta, mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE riflessioni e conclusioni del consulenza di parte del p.i. COGNOME – in disparte quanto sottolineato sulla funzionalità materiali seNOMErati a COGNOME per il conseguimento degli scopi del sodalizio, pagg. 50-5 sentenza di primo grado – non è ricevibile, perché non avanzata con i motivi di gravame e, pertanto, in quanto inedita, ab origine inammissibile a norma dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen
3.1.11 secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, perché ripropositivo dei temi di gravame già esaustivamente vagliati dalla Corte d’appello (pag. 12 e 13 sentenza di secondo grado, a conferma del quadro probatorio divisato dalla sentenza del primo giudice, pagg. 18 e segg., 52-54), totalmente versato in fatto, di taglio puramente contestativo e privo consistenza nel raffronto con l’impianto motivazionale del duplice grado di merito, ch correttamente interpretando il contenuto RAGIONE_SOCIALE numerose conversazioni intercettate, anche ad ora tarda e nei giorni festivi, diluite in alcuni mesi – incompatibili con i normali con fornitore e cliente – e gli esiti del monitoraggio dei servizi di polizia giudiziaria, ha in la mansione svolta dai prevenuti nella consorteria criminale a partire dal novembre 2015, sostanziata nella continua assistenza tecnica e nnanutentiva al vertice dell’attività ill rappresentato da COGNOME NOME, che necessitava del loro contributo per le operazioni di fabbricazione e stampa RAGIONE_SOCIALE banconote false (pagg. 12 e 13 sentenza di appello).
4. Richiamata, ancora, l’indispensabile premessa che delimita il perimetro di intervent delibativo del collegio, si deve osservare che i motivi di ricorso di COGNOME NOME sono puramente reiterativi di quelli già adeguatamente vagliati e respinti dalla sentenza d’appel (pag. 11), che – con proposizioni logiche e persuaisive e in uno con la pronuncia del prim giudice (pag.17-18, pag.56) – ha sottolineato, per un verso, che l’attività lavorativa collaborazione stabilmente svolta da costui nella RAGIONE_SOCIALE abusiva di COGNOME, occasione in cui il prevenuto fu arrestato in flagranza e l’immobile fu seNOMErato, univocamen depongono, di per sé, per il suo radicato inserimento organico nel sodalizio criminale facen capo a COGNOME NOME e – per altro verso – che il compendio intercettivo successivo, emergente NOME captazioni ambientali in carcere, rafforzi il dato dimostrativo di tale s compenetrazione – non interrotta dalla sopravvenuta, peraltro temporanea carcerazione perché attinente ad altre vicende riconducibili all’operatività della medesima congregazion criminosa, scoperte NOME indagini in corso, di cui il ricorrente è cosciente e significativa si preoccupa; e non è dato cogliere, nel contenuto del ricorso, elemento alcuno, se non d natura semplicemente contestativa, tale anche soltanto da allegare l’eventualità di un successiva sua estromissione o di un suo recesso dall’associazione delittuosa.
Deve essere comunque aggiunto che – anche a voler accedere alla tesi difensiva del ricorrente, che assume l’intervento di una “cesura” temporale della sua partecipazione all’attivi dell’organizzazione criminale al 2 luglio 2015 – il delitto contestato comunque sussisterebbe,
considerazione della decisività RAGIONE_SOCIALE prove citate e del complesso RAGIONE_SOCIALE intercettazioni esegui anche prima del suo arresto e del seNOMEro della RAGIONE_SOCIALE, tali da soddisfare appieno i requisiti notoriamente richiesti ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. pen. e in particolare dell’affectio societatis comprovante la consapevolezza di appartenere e di aderire ai programmi e all’attività del sodalizio.
4.1. E – per passare alla necessaria, pedissequa trattazione del motivo – peraltr genericamente enunciato ed in assenza della doverosa specificazione RAGIONE_SOCIALE sequenze temporali che ineluttabilmente influirebbero sul decorso del termine – che invoca una declaratoria d prescrizione del reato, si deve puntualizzare che la deduzione è anche manifestamente infondata, perché il conteggio dei periodi di sospensione del termine di prescrizione, di c all’art. 159 comma 1 n. 3) cod. pen., ripercorsi dalla sentenza di primo grado con la diligen elencazione RAGIONE_SOCIALE udienze e dei relativi differimenti’ esclude che alla data dell’emissione verdetto di secondo grado – 16 giugno 2023 – il termine fosse spirato.
Ed invero debbono essere calcolati gg. 27 tra il 13 dicembre 2017 e il 10 gennaio 2018 (adesione difensori astensione di categoria); gg. 95 tra il 27 giugno 2018 ed il 3 ottobre 20 (adesione difensori astensione); gg. 41 tra il 3 ottobre 2018 ed il 14 novembre 2018 (impedimento di COGNOME NOME e COGNOME NOME); gg.76 tra il 23 ottobre 2019 ed il 8 gennaio 2020 (adesione difensori astensione udienze); gg. 64 a causa dell’emergenza epidemiologica Covid, che ha determinato il rinvio del processo di primo grado dall’udienza del 11 marzo 2020 a quella del 10 giugno 2020, ai sensi dell’art. 83 connrna 4 D.L. n. 18 del 2020 (cfr. Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432), per un totale di gg. 303, con scadenza del termine di prescrizione – anche a tener conto, come detto, della data di consumazione del reato al 2 luglio 2015 – al 1 novembre 2023.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude comunque la possibilità di rilevar d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del re per intervenuta prescrizione, maturata dopo la sentenza di secondo grado (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, COGNOME, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, COGNOME, Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, COGNOME, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, COGNOME, Rv.231164).
5. Il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME NOME travolto innanzitutto dalla critica di aspecificità, perché pedissequamente riproduttivo RAGIONE_SOCIALE ragioni di gravame già affrontate e risolte dalla Corte d’appello, che ha spiegato come – a prescindere dall’assoluzione di cui el ha beneficiato in relazione all’imputazione di cui al capo b) – siano state acquisite, in uno c servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria, una messe di conversazioni telefoniche ambientali intercettate (riportate a pagg. 9-11-12, che consentono di rinviare anche alle pagg 17-27, 54 e 55 della deliberazione di primo grado) NOME quali è emerso, oltre ogni ragionevole dubbio, il ruolo, intraneo, responsabile e costante, espletato dalla medesima nell’ambito de consesso delinquenziale in collaborazione con il figlio COGNOME NOME, con particolar
riferimento alla fornitura dei materiali funzionali al confezionamento del denaro contraffatt “lamina d’argento per l’ologramma”, le “etichette”, “il foil fotografico”, la fustella “della cupoletta”, necessaria alla composizione grafica RAGIONE_SOCIALE banconote), senza alcuna possibilità di introdurre in sede di legittimità, per quanto detto sopra, una interpretazione alternativ contenuti dei dialoghi, che nella loro intellegibilità convalidano appieno il percorso accusa intercorsi con COGNOME NOME, peraltro irricevibile sia per il profilo circospetto ch connotati, sia per l’assoluta incompatibilità tra l’attività commerciale, svolta dalla preven rapporti concretamente esistenti con COGNOME, che formalmente gestiva un bar.
5.1. Il secondo motivo formulato dalla ricorrente in relazione alle attenuanti generiche sua volta, indeterminato – perché si riduce ad un inconsistente richiamo alla correttezza comportamento processuale della ricorrente – e comunque manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, nel motivare il diniego beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito sopra ricordato – agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella speci veda, in particolare, pag.17, a riguardo della gravità del reato associativo accertato, funzi alla produzione di ingenti quantità di banconote contraffatte e della Dervicacia manifestata dai suoi componenti). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di NOMEa Corte, second cui il giudice, quando neghi la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, non dev necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedot NOME parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenut comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
6. Il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME è affetto da genericità e manifesta infondatezza, perché non si misura, come doveroso, con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ne ha illustrato il compito di sistematica collaborazione con il fratello NOME all’interno della RAGIONE_SOCIALE clandestina di COGNOME, esaltato dal suo arresto in occasi dell’attività di polizia giudiziaria del 2 luglio 2015, e già prec:edentemente monit attraverso le attività tecniche, che hanno consentito di inquadrarne – accanto a frequentazioni del bar gestito dal germano – il contributo dinamico e fattivo alle operazio predisposizione degli strumenti di falsificazione e alla distribuzione dei “campioni” della m contraffatta (pag.11 sentenza impugnata, pagg. 28, 55-56 sentenza di primo grado). Sul punto, i fumosi rilievi mossi dalla difesa del ricorrente, tesi a ridimensionarne la assumono connotazione meramente assertiva ed inconcludente.
6.1. Non miglior sorte merita il secondo motivo di ricorso, che – per un verso – si è do della “mancanza del calcolo della continuazione con la sentenza del GIP di Napoli Nord”, mentre – in realtà – la sentenza impugnata, riformando in melius il trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato in grado, gli ha comminato un aumento in continuazione di anni 1 e mesi di reclusione ed euro 400 di multa sulla pena base di anni 3 e mesi 2 ed euro 1200 di multa
v
già individuata in prime cure con riferimento alla sanzione inflitta dalla sentenza irrevoca del GUP del Tribunale di Napoli Nord; deve invero essere rammentato il principio di diritt secondo il quale non vìola il divieto della reformatio in peius la sentenza d’appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed in ipotesi aumenti quella pecuniaria – operat ragguaglio di NOME‘ultima ai sensi dell’art. 135 cod. pen. – e determini un’entità f della pena che non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado (Sez. 4, n. 16994 del 16/03/2023, COGNOME, Rv.284565; Sez.6, n. 27723 del 05/03/2013, 256801, COGNOME; Sez. 6, n. 2936 del 16/12/2009, COGNOME, Rv. 246137); e – per altro verso – ha lamentato, con osservazioni di puro stile e, pertanto, ab origine inammissibili, l’eccessività della pena così determinata, in contrasto con lo stabile indirizzo ermeneuti secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nel discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli 132 e 133 cod. pen.; d’altro canto, la pena irrogata non si discosta dal minimo edittale, il rende meno stringente il dovere di motivazione sul quantum (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278); ed anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice si assesti nei confini di una fascia bassa rispetto alla sanzione prevista dalla norma incriminatrice.
7. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna COGNOME NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati, conseguono la condanna dei ricorrent pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 17/04/2024
Il consigliere estensore