Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32780 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a PLATI’ il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PLATI’ il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di questi ultimi
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che si è riportata alle conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al capo 1) per nuovo esame e per il rigetto dei ricorsi proposti nell’interesse degli imputati;
AVV_NOTAIO del Foro di Reggio Calabria, in difesa di NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO del Foro di Milano in difesa di NOME e NOME hanno chiesto raccoglimento dei ricorsi e il rigetto di quello proposto dal P.G.
Ritenuto in fatto
Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, in data 28 ottobre 2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale della stessa città è stata rideterminata la pena, ai sensi dell’art. 599 bis proc. pen. nei confronti di NOME COGNOME in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 16.000 di multa.
1.1. Con la stessa sentenza sono stati assolti dal reato di cui all’art. commi 1 e 4 D.P.R. n. 309/90 con la formula perché il fatto non sussiste, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; l’imputato NOME COGNOME è stato, inoltre, assolto anche dal reato di porto in luogo pubblico di armi.
1.2. In conseguenza di quanto sopra deciso, la Corte territoriale, ritenuto più grave per NOME COGNOME e NOME COGNOME il reato di cui al capo 14) e per NOME COGNOME quello di cui al capo 3) ha rideterminato le pene nel modo che segue: NOME COGNOME anni sette, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 30.400 di multa; NOME COGNOME anni tre, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 16.400 di multa; NOME COGNOME in anni cinque, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 26.700 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO Generale della Corte di appello di Milano articolando tre motivi.
2.1 Con il primo si deduce la violazione dell’art. 606 ca. 1 lett. b) c riferimento al trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte territoria Contesta il AVV_NOTAIO generale che erroneamente i giudici di secondo grado hanno ritenuto di essere soggetti ad un presunto divieto di reformatio in pejus, pure escluso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sin dal 2014, in forza del principio secondo cui non viola il suddetto divieto il giud dell’impugnazione nelle ipotesi in cui, mutata la struttura del reato continuat apporti un aumento maggiore per uno dei fatti riuniti in continuazione purchè la pena, complessivamente irrogata, non superi quella precedentemente irrogata.
2.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 co. 1 lett b) cod. proc. pen. e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla presunta inidoneità dei fatti, ritenuti comunque accertati, a provare sussistenza dell’elemento oggettivo del reato associativo.
2.2.1 COGNOME NOME, NOME e NOME NOME sono stati ritenuti, dal Gip di Milano, responsabili del reato di associazione per delinquer finalizzata al traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana
operante a Casorate Primo per oltre un anno, da novembre 2019 a dicembre 2020.
2.2.2 COGNOME La Corte territoriale, in riforma della sentenza suddetta, ha ritenuto il compendio probatorio inidoneo a provare l’esistenza del patto associativo tra almeno tre persone, la prova della stabile disponibilità di risor umane e materiali adeguate per l’attuazione del programma associativo nonché della messa a disposizione del sodalizio di ciascun consociato. I giudici d secondo grado, dunque, non hanno escluso o ritenuto non accaduti i fatti contestati ma hanno ritenuto gli elementi acquisiti insufficienti a soddisfar requisiti stabiliti da questa Corte di legittimità per ritenere configur vincolo associativo di cui all’art. 74 DPR 309/90. Così facendo i giudici d secondo grado sono incorsi in un errore di diritto per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. In proposito la Corte ha valorizzato il fatto ch l’associazione fosse composta da “appena” tre persone e che costoro, in più occasioni, si fossero occupati del trasporto e della consegna dello stupefacente oltre che della riscossione dei proventi delle cessioni, non disponendo di corrieri o di altre persone di fiducia.
2.2.3 Secondo la Procura Generale, gli scetticismi palesati, devono cadere rispetto al numero dei componenti avuto riguardo alla precisa scelta legislativa. Quanto al secondo aspetto lo svolgimento di attività materiali d parte dei tre soggetti non è circostanza che escluderebbe l’esistenza del vincolo stesso come organizzato. Se pure è vero che l’elemento differenziale tra l’ipotesi associativa e quella del concorso risiede proprio nell’element organizzativo, è del pari vero che è sufficiente un minimo sostrato anche rudimentale e orizzontale, purchè strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati fine.
2.2.4 COGNOME Ancora, la Corte territoriale, per escludere l’esistenza di un sostrato organizzativo, ha rilevato che gli inquirenti non hanno individuato una base logistica diversa dalle abitazioni degli imputati, prese in locazione co contratti a loro nome, alla stregua dei telefoni cellulari e degli autovei utilizzati. Per confutare gli argomenti della Corte territoriale, l’Uffi Procura richiama sentenze pronunciate da questa Corte sui punti sopra evidenziati che conducono a conclusioni opposte rispetto a quelle cui sono pervenute i giudici di secondo grado.
Con riferimento al profilo dell’affectio societatis, ritenuto dalla Cort appello non provato, il AVV_NOTAIO Generale deduce la falsa applicazione dei principi di diritto sul punto da parte dei giudici di secondo grado senza che ci richieda in alcun modo una rivisitazione degli elementi probatori. La stessa Corte, pur pronunciando nel senso della assoluzione per il reato associativo, ha confermato la responsabilità penale per i reati fine commessi dai tre
imputati e non ha tenuto conto del principio sancito dalla giurisprudenza secondo cui uno degli indici della esistenza del rapporto associativo è costituit dal mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente e dalla relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile.
Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione sotto il profilo de contraddittorietà. La Corte territoriale, pur richiamando numerosi princip enunciati da questa Corte di legittimità, se ne è discostata.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse di NOME COGNOME che ha concordato la pena in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 16.000 di multa. Con l’unico motivo dedotto, il ricorrente censura il vizio motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
E’ stato proposto ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, articolando tre motivi.
5.1. Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge e illogici della motivazione con riferimento al reato sub 24) che sarebbe avvenuto in epoca anteriore al 12 dicembre 2019. In particolare si contesta al ricorrente di avere costretto NOME COGNOME a consegnare, a lui e al proprio padre NOME COGNOME, 850 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana del valore di 4.000 euro, a parziale saldo di un credito di 20.000 euro. Le condotte sono state ritenute integrate sulla scorta delle intercettazioni disposte sull’a del ricorrente nell’immediatezza del fatto e di quelle captate il gior successivo oltre che da messaggi intercorsi tra NOME COGNOME e la persona offesa nonché dalla conversazione intercorsa tra NOME COGNOME e COGNOME NOME, durante la quale il primo raccontava al secondo delle minacce perpetrate ai danni di NOMENOME NOME la difesa, la Corte territoriale incorsa in un palese travisamento delle risultanze probatorie, riferito alle sop richiamate intercettazioni, travisamento che era stato dedotto con i motivi d appello che la Corte ha licenziato con motivazione laconica e illogica. Ulterior illogicità della motivazione attiene al delitto ex art. 629 cod. relativamente alla valutazione della “efficacia intimidatoria” delle condotte ch si assumono poste in essere da NOME NOME NOME COGNOME. Se, infatti, la cessione degli 850 grammi di marijuana rappresentava uno “sconnputo del credito di 20.000 euro complessivamente vantato dai COGNOME COGNOME può ritenersi la predicata efficacia intimidatoria”, diversamente, il NOME avrebb consegnato l’intera somma. Rileva la difesa che, come era stato rappresentato nell’atto di appello, i COGNOME sarebbero adusi all’impiego di termini forti
frasi loro attribuite costituiscono solo un codice linguistico confacente contesto nel quale operavano.
Sotto altro profilo si deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 529 cod. pen.. Il delitto di estorsione, non potre dirsi consumato nel caso in esame poiché i COGNOME vantavano nei confronti di COGNOME un credito di 20 mila euro; si sono attivati per ottenere quan dovuto ma senza esito. Erroneamente quanto illogicamente la sentenza afferma che la consegna di un bene materiale il cui valore di scambio è sensibilmente inferiore all’importo richiesto possa integrare l’evento tipico delitto ex art. 629 cod. pen. potendosi, al più, configurare l’ipotesi tentata
5.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione con riferimento all’imputazione di cui al capo 25) laddove si contesta la violazione degli ar 2, 4 e 7 L. n. 895/1967 che, secondo la Corte, avrebbe trovato riscontro nelle conversazioni intercettate. In tutte le captazioni, tuttavia, secondo la dife le armi sono state solo oggetto di dialoghi e commenti da relegare al rango di vanterie dato che non vi è mai stato alcun sequestro, neppure in sede di perquisizione.
5.3. Con il terzo motivo si contesta la manifesta illogicità de motivazione con riferimento alla determinazione delle pene in aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen..
E’ stato proposto ricorso nell’interesse di NOME COGNOME affidandolo a cinque motivi.
6.1. e 6.2 I primi due sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli dedotti con il ricorso proposto da NOME COGNOME. Si ribadiscono le censure mosse con riferimento al reato sub 24) con la precisazione che dalla conversazione progr. 1443 del 21/12/2019 si evince che NOME COGNOME riferiva al figlio che NOME gli avrebbe detto di “avere 850 grammi di “erba” e che lui si sarebbe limitato a rispondergli “recuperiamo 4.000 euro, la vende a 4.550/4.700, recuperiamo 4.000 euro”. Sul punto la Corte si limita semplicemente ad argomentare, senza fornire alcun riscontro, che COGNOME NOME non aveva motivo di mentire al figlio sulle minacce rivolte al NOME.
Sono sovrapponibili anche gli argomenti spesi con riferimento al reato di cui agli artt. 2,4 e 7 L. 895/1967 contestata al capo 25).
6.3. Con il terzo motivo di deduce vizio di motivazione in relazione alla selezione del minimo edittale ex art. 73 co. 1 D.P.R. n. 309/90, con particolare riferimento all’episodio di cui al capo 14).
Gli elementi dedotti dalla Corte sarebbero inconferenti e contraddittori dato che la stessa sentenza fa riferimento ai precedenti “risalenti nel tempo”, al quantitativo di stupefacente ceduto che appare tutt’altro che “cospicuo” e
alle “modalità della condotta” che non sono affatto improntate alla professionalità, dato che NOME COGNOME ha dovuto fare ricorso a comportamenti sussumibili nel delitto di cui all’art. 629 cod pen. per ottener il pagamento del dovuto.
6.4. Con il quarto motivo si lamenta la carenza di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
6.5. Con il quinto motivo la difesa si duole della mancanza di motivazione in relazione all’entità della pena determinata in aumento per effetto dell continuazione.
E’ stato proposto ricorso nell’interesse di NOME COGNOME con unico articolato motivo con il quale si deduce: 7.1. la violazione di legge con riferimento all’art. 606 comma 1 lett. cod. proc. pen. La Corte, pur versandosi in ipotesi di “droga parlata” ha ritenuto di aver trovato conferma circa la “concreta efficacia drogante” dell stupefacente in asseriti riscontri (l’attività di osservazione e controllo d P.G., le dichiarazioni confessorie di COGNOME NOME, quelle di COGNOME NOME, la rinuncia ai motivi di grame da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME) senza tener conto che nei dialoghi captati, sovente, si fa riferimento alla “scarsa qualità” del materiale. A prescindere dall dichiarazioni confessorie rese dagli imputati e dagli altri elementi valorizz rimane incertezza circa la concreta offensività del prodotto, come si evince dalle lamentele dei clienti. Che la sostanza fosse di scarsa qualità lo si rica dalle captazioni riportate al foglio 76 della sentenza in cui COGNOMEno registra le proteste che avrebbero determinato la restituzione della droga, avvenuta il 15.5.2020. Così stando le cose appare congetturale l’assunto contenuto in sentenza laddove si legge che la scarsa qualità della droga acquistata da NOME e lamentata dai suoi clienti, “potesse essere una scusa per ottenere uno sconto o comunque una dilazione del pagamento”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
7.1.2.Sotto altro profilo rileva la difesa con riferimento al capo 5) c pur tenendo conto delle dichiarazioni dei coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, risulta congetturale il riscontro circa la natura dell’oggetto d cessione del 6 aprile 2020 per il fatto stesso che nel mese di ottobre del 2020 in seguito a perquisizione eseguita presso l’abitazione della compagna di COGNOME è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina. Si tratta di un salto logico temporale che non può essere colmato. Era, tra l’altro, emerso che COGNOME avesse altri fornitori oltre i COGNOME, dunque, la sostanz rinvenuta in occasione della perquisizione di ottobre 2020 non poteva essere con certezza ricondotta al COGNOME. La qualità della sostanza non può poi
ritenersi provata in ragione della entità della somma di denaro pagata dal COGNOME il quale potrebbe essere stato “truffato” dal venditore.
7.1.3. Con riferimento al capo 14) si ricava dagli atti di indagine che consegna non sarebbe caduta sotto la diretta osservazione degli operanti. Che COGNOME abbia ceduto droga a COGNOME, per il fatto stesso di essersi avvicinato al finestrino dell’auto di costui è circostanza che non prova null Né può attribuirsi valore probatorio al fatto che COGNOME abbia concordato la pena.
7.1.4 Ulteriore vizio di motivazione viene dedotto con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto contestato, nella fattispecie attenuata cui al quinto comma dell’art. 73 D.P.R. n. 309/90, come era stato richiesto nei motivi di appello anche con riferimento alla scarsa qualità del prodotto ai mezzi e alle modalità dell’azione in uno al dato ponderale.
7.1.5 Si deduce, altresì, carenza di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che erano state invocate poiché COGNOME era “sostanzialmente incensurato” in quanto annovera un precedente per riciclaggio rislente nel tempo e, comunque, in ragione del contenuto “ambito spazio-temporale” in cui ha operato.
7.1.6. Da ultimo la difesa contesta la errata applicazione dell’art. 24 bis cod. pen. e dellart. 85 bis D.P.R. n. 309/90 con particolare riferiment alla confisca della somma di euro 1.600,00 disposta dalla Corte, in ragione delle modalità di conservazione del denaro e del suo taglio. Si tratta di somma non esosa e non necessariamente correlata alla presunta attività delinquenziale del prevenuto. Del tutto apparente è poi l’argomento secondo il quale l’esistenza di un risalente precedente per riclaggio sarebbe sintomatico della provenienza illecita della somma sequestrata nel 2022.
La Procura Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto dalla Procura Generale di Milano e il rigetto degli appelli proposti dag imputati.
E’ pervenuta memoria di replica nell’interesse di COGNOME NOME con la quale si contestano le conclusioni della Procura Generale, si insiste nell declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura territoria e nell’accoglimento dei proprio ricorso.
All’udienza il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, si è COGNOME riportato COGNOME alle COGNOME conclusioni COGNOME scritte; COGNOME i COGNOME difensori COGNOME hanno COGNOME insistito nell’accoglimento dei ricorsi proposti e nel rigetto di quello proposto dal P.G
Considerato in diritto
L’appello del AVV_NOTAIO Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano merita accoglimento.
1.2. E’ fondato il primo motivo. La Corte territoriale ha determinato trattamento sanzionatorio muovendo da un errato presupposto: pervenuti ad una pronuncia assolutoria per il reato associativo, dopo avere rideterminato la pena, in funzione del “nuovo” reato più grave, per non incorrere nel divieto d reformatio in peius hanno ritenuto di non potersi discostare degli aumenti apportati dal primo giudice, pur rilevandone “la generosità”.
L’errore appare evidente ove si consideri che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 16208 del 27 marzo 2014, hanno sancito il principio in virtù del quale “non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispett a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.
Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite, che peraltro, hanno recepito un orientamento già prevalente nella giurisprudenza di legittimità, si è post questa Corte in maniera costante (Sez. 2 n. 48538 del 21/10/2022 Rv. 28421401; Sez. 1 n. 26645 del 10/4/2019 Rv. 276196-01; Sez. 3 n. 225 del 28/6/2018 Rv. 272211-0).
Da quanto detto discende l’errore in cui è incorsa la Corte che ha espressamente rilevato, in punto di determinazione della pena, “tenuto conto della necessità di non incorrere in una reformatio in peius, illegittima in assenza di appello da parte del P.M., determinare gli aumenti per la continuazione in misura superiore a quanto fissato dal giudice di primo grado”, laddove, al contrario, l’unico limite era rappresentato dalla pen complessivamente irrogata.
2 E’ fondato anche il secondo motivo di appello proposto dalla Procura Generale di Milano con il quale si lamenta la inosservanza-erronea applicazione della legge penale con riferimento alla presunta idoneità dei fatti comunque accertati, utili a comprovare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309/90.
2.1 Va innanzitutto rilevato che Corte territoriale non si è conformata a consolidato principio, più volte sancito dalla giurisprudenza di legittimi secondo cui la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma dell
sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostan processuale, in modo da conferire alla decisione, una forza persuasiva superiore (Sez. 6 n. 51898 dell’11/7/2019 dep. 23/12/2019 rv. 278056 -01).
Il motivo proposto avverso la decisione assolutoria coglie nel segno laddove si afferma che, a fronte del fatto che il primo giudice ha identificato analizzato dettagliatamente l’intero comparto probatorio volto a suffragare l’esistenza dell’associazione dedita al narcotraffico, la Corte territoriale, avere enunciato principi di diritto nella specifica materia, in manie incoerente, se ne è discostata.
2.2. I giudici di secondo grado, invero, hanno richiamato giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato in paro è necessario che: a) almeno tre persone siano vincolate tra loro da un patto associativo, sorto in modo informale e non contestuale, avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti; b) che il sodalizio abbia a disposizione con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma criminoso; c) che ciascuno associato sia a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio a disposizione del quale si pone.
La Corte territoriale ha, ancora, premesso che l’elemento distintivo rispetto al concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell’accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie di delitti non previamente determinata; la disponibilità dei partecipanti al perseguimento del programma criminoso; la predisposizione di una struttura organizzata stabile che può consistere in un “minimo sostrato organizzativo anche orizzontale purchè strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati fine”.
Nella sentenza in esame, poi, è stata richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui non è richiesto un patto espresso fra gli associat potendosi desumere la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti fra i loro autor ripartizione di compiti e ruoli in vista del raggiungimento di un comune obiettivo costituito dallo svolgimento dell’attività di commercio di stupefacen
2.3. Delineata la cornice giurisprudenziale i giudici di secondo grado, nel riformare la sentenza, pur dando atto – in sostanza – di tutti i fatti ri pressoché incontestati sui quali si era diffuso già il primo giudice, ha riten non provato il reato associativo in quanto l’associazione in questione era
composta da un numero di soggetti “appena pari al numero legale”; gli stessi sodali, poi, si sono occupati personalmente del trasporto, della consegna dello stupefacente, della riscossione del prezzo delle cessioni, non disponendo di corrieri o altre persone di fiducia per lo svolgimento di attivi “mano va la nza”.
Condivisibilmente alle censure mosse dal AVV_NOTAIO Generale ricorrente, il primo passaggio relativo alla “esiguità del numero dei sodali” pone in netto contrasto con la scelta del legislatore che vede la possibilità configurare il reato associativo anche solo con riferimento ad un gruppo composto, per l’appunto da tre persone.
E’ evidente che la “esiguità ” del numero degli associati non può essere d’ostacolo alla configurabilità del reato di cui all’art. 74 D.P.R: n. 309/90 misura in cui costituisce il numero strutturalmente previsto dalla norma.
Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che del reat associativo erano state chiamate a rispondere, separatamente, anche le moglie dei due NOME (NOME COGNOME e NOME COGNOME) e, pur precisando di non essere chiamata a pronunciarsi sulla loro responsabilità, affermava che “permane in questo giudizio il dubbio che le stesse abbiano avuto un ruolo nella consorteria criminale, in ipotesi promossa e organizzata da COGNOME NOME e COGNOME NOME, che andasse oltre la mera connivenza nei confronti dei propri congiunti”.
2.4 Sotto altro profilo, quanto alla circostanza che lo svolgimento dell attività materiali direttamente da parte dei tre imputati escluderebbe l possibilità di ritenere organizzato il vincolo, la sentenza non si confronta c la stessa giurisprudenza richiamata in premessa alle pagine 86- 89 (Sez. 3 n. 9457 del 6/11/2015) ove si precisa che ai fini della sussistenza del reato di cu all’art. 74 D.P.R. n. 309/90 non è richiesta affatto una complessa e articolat organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche essendo sufficiente un comune e durevole interesse ad immettere sul mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell’attività illecita e della esistenza di una organizzazione, sia pure minima e rudimentale.
2.5. Né si rivelano coerenti gli argomenti spesi dalla Corte volti a escludere il reato associativo sul presupposto che gli alloggi dove COGNOME lavorata e confezionata la droga erano di proprietà degli imputati; come pure le autovetture utilizzate nonché i telefoni cellulari per il fatto stesso c trattava di beni il cui uso era promiscuo, cioè anche destinato a fini legali.
A parte che era stato evidenziato che nel volgere di poco più di un anno i COGNOME avevano vissuto in tre diverse abitazioni, che disponevano di tre autovetture nonché di numerosi telefoni cellulari tutti intestati ad a
persone, ciò che rileva non è la natura del bene quanto la destinazione che allo stesso viene impressa.
Questa Corte ha, più volte, affermato il principio secondo cui “integra gl elementi costitutivi dell’associazione per delinquere finalizzata al traffic sostanze stupefacenti lo svolgimento continuativo da parte di un nucleo familiare, di un’attività di spaccio presso l’abitazione dotata di una sta clientela, di una rudimentale organizzazione e fondata sull’interscambio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposit dello stupefacente nelle pertinenze dell’abitazione nonché di stabili canali rifornimento” (Sez. 5 n. 6782 del 16/1/2015, Rv. 262733).
2.6 La Corte territoriale, ancora non si é confrontata con la stessa giurisprudenza citata (Sez. 3 n. 25816 del 27/5/2022) secondo la quale la molteplicità degli episodi di spaccio costituisce indice sintomati dell’associazione e che (Sez. 6 n. 9061 del 24.9.2012) non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendosi desumere la prova del vincolo dalle modalità escutive dei reati fine e dalla loro ripetitività.
Proprio nel corpo motivazionale, allorquando si conferma la responsabilità degli imputati in relazione ai numerosi reati fine, si dà atto delle rip all’interno dell’abitazione dei COGNOME all’interno della quale COGNOME lavorata droga – che perCOGNOME in panetti – per il successivo confezionamento e lo spaccio che avCOGNOME non al minuto ma attraverso riferimenti sul territorio. E si evidenzia nella sentenza come il gruppo abbia in breve tempo gestito una fornitura di oltre nove chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Come dire che non è stato affatto necessario munirsi né di un deposito, né di un nascondiglio né di un laboratorio per svolgere quella che la stessa Corte territoriale ha descritto come una frenetica attività illecita.
In proposito vale la pena ricordare che a pag. 51 della sentenza si legge che il “giro di affari” relativo alla cocaina ha trovato conferma nel fatto c due COGNOME riescono a vedere nel giro di pochissimo tempo un quantitativo di cocaina superiore al chilogrammo” e che la quantità di sostanza stupefacente maneggiata dai COGNOME sia stata di diversi chili tenuto conto del fatto che, no sapendo di essere intercettati, parlavano di una rendicontazione del saldo per la fornitura di 9 chili e mezzo di cocaina.
2.7 La Corte poi, non si è confrontata – quanto alla posizione del COGNOME con la giurisprudenza pure richiamata a pag. 88 (Sez.5 n. 33139 del 28.9.2020) secondo la quale non occorre un atto di investitura formale, essendo sufficiente che il contributo dell’agente risulti funzionale per l’esistenza ste dell’associazione in un dato momento storico. Era stata, tra l’altro richiamata giurisprudenza di questa Corte nel senso che “integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostan
stupefacenti, il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all’acquisto mediante la costituzione di un vincolo recipro durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso” (Sez. 6 n. 51500 dell’11.10.2018).
In proposito va rilevato che dalla disamina della motivazione relativa ai reati fine è stato evidenziato che, per un tempo apprezzabile (da novembre 2019 a dicembre 2020) sono stati immessi sul mercato, quantitativi non certo modesti da parte dei COGNOME (in contatto con i fornitori) ricorrendo a acquirenti stabili quali NOME COGNOME e NOME COGNOME, attività questa svolta co utenze dedicate. Dalla stessa motivazione, sub capi 5), 12), 14) e 15), si ricava un ruolo – quello del COGNOME – quale intermediario con i clienti finali e si evide che lo stesso COGNOME COGNOME appositamente incaricato dai COGNOME COGNOME solo di ritirare la droga presso i fornitori (e poco importa che gli sia stato chiest allontanarsi) ma anche di recuperare il denaro dagli acquirenti, NOME NOME NOME COGNOME COGNOMECapo 15), allorquando gli stessi COGNOME erano assenti.
Si tratta di aspetti che la Corte, che ha escluso la partecipazione del Serg al sodalizio ritenendolo un mero acquirente, ha mancato di valutare in linea con quanto affermato rispetto ai reati fine e in coerenza con i princi giurisprudenziali pure richiamati. Occorreva valutare se il rapporto di fornitu del COGNOME protrattosi nel tempo, se la sua disponibilità a sostituire i Barb nei momenti in cui gli stessi si trovavano, per ragioni di emergenza pandemica, impossibilitati a raggiungere la città di Milano, tanto nella fornitura qua nella riscossione delle somme dovute dai creditori, avesse o meno assunto quel carattere di reciproco affidamento nell’ottica del perseguimento degli obietti associativi al fine di stabilire se vi fosse stato o meno un “mutamento de rapporto tra fornitore ed acquirente” che da relazione di reciproco affidamento diCOGNOME o meno un vincolo staile.
Tutto ciò a maggior ragione ove si consideri che è stata proprio la Corte territoriale a ripercorrere, sia pure nel confermare i reati fine, quello c stato il “mutamento” del rapporto tra i COGNOME e NOME COGNOME ripercorrendolo nel dettaglio. Infatti, allorquando NOME e NOME COGNOME, impossibilitati a compiere consegne e ricevere forniture, a causa dell’emergenza pandemica, hanno chiesto l’intervento adesivo del COGNOME, lo hanno prontamente ottenuto.
E’ noto che “integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all’ac delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussi consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l’operatività
dell’associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. affectio societatis t l’acquirente ed i fornitori” (Sez. 1 n. 30233 del 15/01/2016, rv. 267991).
2.8 Del pari illogico appare l’argomento, ritenuto decisivo dalla Corte territoria secondo cui il fatto che i NOME e NOME abbiano perseguito interesse patrimoniali in conflitto costituirebbe elemento ostativo al riconoscimento del vincolo associativo. Su punto , questa Corte ha precisato che non rileva la finalità personale e gli utili c singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’attività illecita (v. Sez. 51714 del 23/11/2023) e che l’esistenza di interessi conflittuali tra i singoli sodali è ostativa al riconoscimento dell’associazione, in quanto nell’ambito della struttur organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui l diverse finalità personali vengono perseguite” (Sez. 6 n. 22046 del 13/12/2018 Rv. 276068).
In quest’ottica deve essere letta la vicenda, pure prospettata dalla Corte, in cu NOME ha inteso tenere nascosta a NOME NOME‘identità dei fornitori. Alla stessa stregu nella medesima circostanza NOME NOME NOME rivelato a COGNOME che sul posto erano preseni anche NOME NOME NOME COGNOME che avrebbero ricevuto da lui la sosstanza stupefacente dopo che l’ignoto fornitore gliel’avrebbe lasciata sull’auto.
Merita, dunque, accoglimento il ricorso che ha posto in luce molteplici vizi nell disamina degli elementi costitutivi del reato associativo contenuti nella sentenza impugnata che deve, pertanto, essere annullata con rinvio per un nuovo esame.
3.- E’ inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME per vizi di motivazione.
La Corte territoriale, nell’accogliere la richiesta di concordato formulata ha rilevat con motivazione affatto carente, la mancanza di elementi dai quali far discendere che l’imputato potesse essere prosciolto richiamando, tra l’altro, la sentenza di primo grado che aveva individuato elementi sicuri di colpevolezza e, in specie, alla luce del contenuto delle fonti di prova tra cui non solo intercettazioni telefoniche e tra presenti ma anc servizi di osservazione nonché “sequestri e arresti in flagranza anche degli stessi imputati istanti COGNOME NOME e COGNOME NOME” ed infine, le dichiarazioni confessorie rese da NOME e NOME COGNOME ed altri originari coimputati.
Del pari inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME che, in parte, verranno trattati congiuntamente.
4.1. Si assume in entrambi i ricorsi la violazione di legge e la carenza d motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità dei due imputati rispetto al reato di cui all’art. 629 cod pen. (capo 24) ai danni di NOME COGNOME, debito della somma di 20 mila euro per pregresse consegne di sostanza stupefacente.
La Corte, con motivazione ampia, ha ripercorso l’intero compendio captativo laddove dal dialogo intercorso il 21/12/2019 (progr. 1443) tra NOME e NOME (in ambientale sull’alfa COGNOME Giulietta TARGA_VEICOLO) si evince chiaramente che il primo aveva minacciato di morte NOME NOMENOMENOME rimasti che gli taglio le corna fino a stasera…mi avevi de che mi avresti dato ualcosa che sareste arrivati a… ha detto ammazzatemi… inc… bestemmia … dice che ha 850 grammi di erba buona… ho detto recuperiamo 4.000 euro…. 10 (10.000 euro) …”)
NOME COGNOME, dal canto proprio, a bordo della propria auto, raccontava ad un soggetto rimasto non identificato l’episodio: ” vedi a che a te …. scanno a tutti… era con le lacrime agli occhi… mi ha detto ti giuro sto fac il possibile ….(progr. 559 del 12/12/2019 ore 17.04.56)
Ad escludere l’argomento che le minacce non avrebbero avuto alcuna valenza intimidatoria la Corte territoriale ha riportato la conversazio registrata il giorno successivo tra NOME COGNOME e la moglie NOME COGNOME, sempre a bordo dell’auto, nel corso della quale il primo riferiva che l minacce erano avvenute alla presenza della moglie di COGNOME la quale stava “accucciata sul divano” e che l’azione intinnidatrice era avvenuto con l’uso di una pistola che COGNOME aveva poggiato sul tavolo dicendo “vedi che ti ammazzo …. Come ai cani ti ammazzo … e me ne sono andato”.
Ha ripercorso, altresì, la Corte territoriale le vicende legate alla consegn della marijuana che avCOGNOME la sera del 21 dicembre 2019 allorquando NOME si adoperava per consegnare la droga, che serviva solo a ridurre l’entità del debito.
L’argomento del “codice linguistico” è stato già proposto in sede di appello e risolto con motivazione congrua.
La Corte territoriale, in proposito, a pag. 67, coerentemente alle risultanze investigative, ha ritenuto dimostrata l’efficacia intimidatoria d minacce avuto riguardo all’esito sortito tramite le stesse dato che NOME stato indotto a proporre ad NOME COGNOME la cessione di 850 grammi di marijuana dalla cui vendita ricavare la somma di 4.000 euro a scomputo del credito di 20.000 vantato nei suoi riguardi. La prova della consumazione del reato, e quindi della correttezza della qualificazione giuridica della condot come estorsione consumata e non meramente tentata, si ricava anche dall’analisi dei periodi successivi.
Che il debito non fosse stato interamente saldato e che la droga costituisse solo un acconto lo si evinceva, secondo quanto si legge in sentenza, dalla circostanza che ad agosto 2020, dunque otto mesi dopo le minacce, NOME arrivava ad offrire a NOME COGNOME di trasferirgli la proprietà de sua autovettura (“NOME:ma tu adesso non riesci niente?, NOME: non è
neanche i soldi per mangiare…. Ma ti interessa la Punto?” progr. 6531 del 10.8.2020).
Del pari era stato posto alla Corte territoriale, che lo ha risolto motivazione congrua, l’argomento relativo alla presunta imprecisione degli orari dato che dalle intercettazioni risulterebbe che COGNOME si sarebbe recato a casa del COGNOME tra le 16.54.56 e le ore 17.05.56 mentre alla moglie avrebbe detto di essersi recato alle 20.00. Argomento, comunque, questo prospettato, che alla luce dell’intero compendio delineato in sentenza appare del tutto marginale, anzi, irrilevante.
4.2 Del pari inammissibile la doglianza mossa nell’interesse di NOME e NOME COGNOME circa la mancata riqualificazione del reato di estorsione nella identica fattispecie tentata.
A tal fine la difesa tenta, con argomenti puramente in fatto, una ricostruzione alternativa non consentita in questa sede poiché fondata su una rilettura e, conseguentemente, una diversa interpretazione dei dialoghi intercettati. E ciò a fronte di una doppia conforme sul punto che tiene conto anche delle stesse dichiarazioni rese dagli imputati i quali hanno ammesso di vantare un credito pari a 20.000 euro dal COGNOME e di avere sollecitato pi volte il pagamento delle somme dovute, sia pure senza che le richieste trasmodassero in minacce.
La Corte territoriale ha argomentato in maniera logica e coerente con le emergenze probatorie che l’avvenuta consegna della marijuana da parte della persona offesa consente di ritenere il reato consumato trattandosi di un bene avente valore economico da considerare in acconto sul maggiore importo scaturito dall’accordo illecito.
Il fatto che la droga sia stata accettata in luogo del pagamento, quantomeno di una parte della somma di denaro dovuta, ha consentito condivisibilnnente – di ritenere perfezionato il reato consumato al momento del conseguimento del profitto da parte degli autori dell’azione, nella speci coincidente con la consegna della droga.
Nessun dubbio che, pur avendo gli imputati accettato altra utilità in luogo del denaro, il reato si sia perfezionato in tutti i suoi elementi costi sussistendo gli estremi tanto della ingiustizia del profitto quanto del dann necessari per integrare il reato, laddove la pretesa assenza di dolo – in ragion del conseguimento di un diverso oggetto materiale rispetto a quello originariamente rappresentato – è priva di fondamento tanto in diritto rispett ad un’azione mirata ad un’utilità non dovuta quanto in fatto, risultando dall emergenze probatorie che sono stati proprio gli imputati a proporre la consegna di una res diversa dal denaro.
4.3 Del pari inammissibili le doglianze in ordine alla illecita detenzione armi fondate solo ed esclusivamente su una lettura alternativa delle intercettazioni che in questa sede non è consentita.
E’ opportuno ricordare che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche qualora sia criptico o cifrato, costituisce una questione fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e, come tale, si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapport massime di esperienza utilizzate (Cass. pen. Sez. Un. N. 22471/2015)
La Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado dalle pagine 133 a 136 ha argomentato come dalle conversazioni tra presenti intercettate si evince chiaramente che gli imputati parlano di armi, manifestando di esserne effettivamente in possesso. A tal fine COGNOME richiamata la conversazione intercorsa il 19/1/2019 tra COGNOME NOME e un suo compaesano in occasione della quale si discuteva di tre pistole di cui una era stata venduta al prezzo 1.700 euro, un’altra era dal NOME custodita in casa e una terza portata con sé nell’occasione. In detta circostanza NOME COGNOME diceva “avrà sparato si e no qualche caricatore per provarla… l’altra ha sparato” e l’interlocut preoccupato chiedeva “non è che ha ammazzato?”.
4.4. Che poi i COGNOME disponessero di armi, è stato affermato in sentenza facendo riferimento all’episodio avvenuto il 9.1.2020 allorquando grazie ai dispositivi di intercettazione installati dentro la TARGA_VEICOLO Punto TARGA_VEICOLO in u a NOME COGNOME COGNOME registrata l’esplosione accidentale di un colpo di arma da fuoco e si udiva il rumore dello scarrellamento (progr. 426 del 9.1.2020).
La circostanza che la disponibilità dell armi fosse reale e non frutto millanteria, come prospettato dalla difesa, è argomento ampiamente trattato dalla Corte territoriale laddove si dà atto del contenuto della conversazione dell’11.6.2020 tra NOME e NOME COGNOME nel corso della quale i due puntualizzavano di dovere detrarre la somma di 12.00 euro da loro dovuta per l’acquisto di armi (“NOME NOME: lui ha detto che porta 65 … però dai deve togliere questi dei ferri …. Togli 12.500 (il prezzo delle armi)”.
3. Con il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si propongono generiche censure che afferiscono al vizio motivazionale nella determinazione della pena. Il motivo è inammissibile in quanto funzionale a soppesare diversamente la valenza attribuita ai parametri di cui all’art. 13 cod. pen. dalla Corte territoriale, compiutamente valutati anche con riferimento alla professionalità della condotta, all’inserimento in dinamich complesse e di familiarità con gli ambienti del narcotraffico. E’ opportun precisare che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale la esercita alla luce dei pri
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Pertanto deve considerarsi inammissibile una censura volta ad ottenre una nuova valutazione della congruità della pena in sede di legittimità (Cass. pen. Sez. III sent. 1182/2008).
Del pari inammissibile il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME relativo ad un dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’ampia motivazione posta a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. non resta scalfita dagli argomenti spesi da difesa. La Corte territoriale nel negare l’invocato beneficio ha posto l’accen sui gravi precedenti penali, le pregresse condanne, i significativi periodi carcerazione subiti, letti in uno alla circostanza che al termine dell’espiazio delle pene cumulate NOME COGNOME “ha ripreso a commerciare stupefacenti, a riprova del fatto di non avere reciso i legami con l’ambiente del narcotraffic tanto da essere in grado di procurarsi agevolmente e per un arco temporale non breve, quantitativi cospicui di diverse centinaia di grammi e, almeno in una occasione, di un paio di chilogrammi (episodio di cui al cap. 14) di sostanze stupefacenti di diverso tipo”.
Né costituisce argomento utile allo scopo il fatto che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute al figlio NOME, alla luce dell motivazione offerta dalla Corte territoriale, in virtù del comportament processuale “ha sostanzialmente ammesso sin dal primo grado tutti gli addebiti, negando solo la detenzione illegale e il porto di armi in uno al perdurante condizione di incensuratezza e al ruolo certamente subordinato rispetto al padre NOME, nella consumazione dei reati”.
Con motivo avente comune oggetto (il terzo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e il quinto del ricorso nell’interesse di NOME COGNOME) si deducono vizi di motivazione e illogicità della motivazione in relazione all’entità della pena determinata per gli aumenti ai sensi dell’art. cod. pen.
Anche tali censure sono inammissibili.
E’ appena il caso di ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 47127 del 24/6/2921, Rv. 282269) hanno statuito ce “in tema di reato continuato, il giudice nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivar l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anc in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i lim
dall’art. 81 cod. pen e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene”.
Nel caso in esame, la Corte territoriale con il percorso motivazionale di cui al punto 1, ha richiamato gli argomenti spesi dal primo giudice – che i maniera affatto illogica aveva operato valutazioni distinte in base·alla tipolog di reato e di sostanza stupefacente – irrogando, sull’errato presupposto della necessità di non violare il divieto di reformatio in peius, gli stessi aumenti di pena irrogati dal GUP, pur ritenendoli “generosi”. Le due sentenze, sul punto, trattandosi di ipotesi di doppia conforme non possono che essere lette congiuntamente.
;bel pari inanrienissibile il ricorso propostb da NOME
-DottIent
6.1. Si assume l’impossibilità di configurare i reati in contestazione s presupposto che si tratti di” droga parlata” della quale non sia possibi valutare la capacità drogante, dunque l’offensività della condotta e che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che comunque doveva trattarsi di stupefacente di scarsa qualità, stante le lamentele raccolte ripetutamente dai clienti.
A tal fine la difesa offre argomenti che si risolvono nella rilettura d intercettazioni che, come detto sopra, non è consentita in questa sede.
Compito di questa Corte è quello di verificare vizi della motivazione che siano diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità e dalla su . contraddittorietà o ancora su aspetti essenziali tali da pervenire ad uno scardinamento dell’impianto motivazionale che, francamente, nel caso in esame, non si rinvengono.
Ne consegue la inammissibilità di tutte le doglianze che “attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore valenza probatoria del singolo elemento” (Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, rv. 262965).
Affatto illogico, invero, il percorso logico motivazionale seguito dalla Cor territoriale che in ragione della ripetitività delle forniture reiterate nel tempo si pervenire alla “scarsa qualità” della quale si discute in qualche dialogo intercettato senz che ciò, peraltro, costituisse ostacolo rispetto ad ulteriori trattative che si sono perfezionate anche nel prosieguo.
L’argomento poi secondo il quale sarebbe congetturale l’asserzine secndo cui il risocntro in merito alla effettiva natura della cessione del 6 aprile 2020 deriverebbe d rinvenimento, nel mese di ottobre del 2020, in seguito a perquisizione domiciliare
eseguita presso la compagna del COGNOME è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina è generico, aspecifico e richiama pag. 72 della sentenza, non confrontandosi con gli argomenti posti dalla Corte territoriale a pag. 74, laddove è, in maniera affat congetturale, spiegato che “La Corte si limita a osservare l’inconferenza della doglianza difensiva per cui l’esito della perquisizione eseguita a carico di COGNOME nell’ottobr 2020 non costituirebbe un riscontro alla commissione dell’illecito risalente al precedent mese di aprile” rilevando che lo stesso COGNOME ha ammesso di avere acquistato anche in quella occasione cocaina COGNOME che nell’occasione incaricò altro soggetto della consegna perché bloccato in Calabria.
6.2. Del pari inammissibile il secondo motivo con il quale si contesta la violazione di legge per il mancato ricon sòscimento -dell’ipotesi 41i. lieve entità nella. – condotta dell’imputato in rélazioné all’art.’ 73 co. 5 DPR 309/90 la Corte ha . ‘fatto buon gverno dei principi giurisprudenziali che consentono di escludere una minimale offensività del fatto anche solo in ragione di un parametro prevalente per la sua decisività e come tale assorvente a quelli enunciati in via difensiva “i tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’ comma quinto DPR n. 309/90 anche all’esito della formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10/2014) p essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibili sia dato dal qualitativo e quantitativo, sia dagli a parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio” Sez. 3 n. 23945 del 29/4/2014 rv. 263651) dovendosi ad ogni modo concludere per l’infondatezza della censura a fronte di una valutazione concernente le comprovate capacità di diffondere in modo non episodico né occasionale la sostanza stupefacente. La sentenza ha pienamente adempiuto all’onere di motivazione del provvedimento, in confronto al quale non viene neanche dedotta alcuna concreta circostanza, eventualmente pretermessa, in grado di rendere apparente la motivazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6.3 E’ inammissibile anche il terzo motivo con il quale si censura la sentenza in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In proposito gli argomenti offerti dalla Corte territoriale (la sussistenza di un precedente penale e mancanza di resipiscenza), non manifestano alcuna illogicità. Se, peraltro, la Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguata in ordine alla impossibilità concedere le circostanze attenaunti generiche, per converso, il ricorrente non ha dedotto, in appello, elementi specifici che potessero essere ivi valutati della cui mancata considerazione possa dolersi dinanzi ai giudici di legittimità
Sul punto vale la pena ricordare che “in tema di attenuanti generiche, il giudice del merto esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacble in sede d
legittimità purchè non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli degl elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini concessione o dell’esclusione” (Sez. 5 n. 43952 del 13/4/2017 Rv. 27269).
6.4. Anche le doglianze espresse con l’ultimo motivo, afferente la confisca, non si confrontano con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale che ha motivato la propria decisione, in maniera affatto illogica, sulla scorta del rinvenimento del denaro occultat all’interno di un armadio della camera da letto dell’imputato il quale non ha documentato di svolgere alcuna attività lavorativa e non ha fornito alcuna giustificazione.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati segue norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna oltre che al pagamento delle spese del . COGNOME · procedimento, della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 74 DPR n. 309/90 per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 6 giugno 2024