Reato art 642 cp: quando il ricorso in Cassazione è solo una perdita di tempo
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso relativo al reato art 642 cp, comunemente noto come frode assicurativa. La decisione offre spunti fondamentali non solo sulla natura di questo specifico reato, ma anche sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. Vediamo come la mera ripetizione dei motivi d’appello possa condurre a una declaratoria di inammissibilità e a una condanna alle spese.
I fatti del caso e il percorso giudiziario
Il caso ha origine da una condanna per frode assicurativa. L’imputata, dopo la conferma della sua responsabilità in Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza si basava su un’argomentazione precisa: il contratto di assicurazione alla base della presunta frode non poteva considerarsi valido, in quanto una delle parti contrattuali era un soggetto inesistente. Secondo la difesa, l’assenza di un valido rapporto assicurativo avrebbe dovuto escludere la configurabilità stessa del reato contestato.
Il ricorso per Cassazione e il reato art 642 cp
Il ricorso si concentrava sulla presunta scorrettezza della motivazione della sentenza d’appello, che aveva ritenuto integrata la fattispecie delittuosa. La tesi difensiva era chiara: senza un contratto valido, non può esserci frode ai danni di una compagnia assicurativa. Tuttavia, questa linea argomentativa non era nuova; era la stessa già presentata e respinta nel giudizio di secondo grado.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su due pilastri argomentativi interconnessi: uno di carattere processuale e uno di carattere sostanziale.
Inammissibilità per Genericità e Ripetitività del Ricorso
Il primo punto, di natura procedurale, è stato decisivo. I Giudici hanno stabilito che il ricorso non era altro che una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello. La difesa si era limitata a riproporre le stesse censure, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dalla Corte di merito per respingerle.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata su questo punto: un ricorso per cassazione è inammissibile se non svolge la sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato. Ripetere gli stessi concetti già valutati rende il ricorso non specifico, ma solo ‘apparente’, e quindi inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
La Natura Giuridica del Reato di Frode Assicurativa
Il secondo punto, di natura sostanziale, è altrettanto importante. La Corte ha ribadito un principio fondamentale riguardo al reato art 642 cp. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, questa fattispecie non costituisce un ‘reato proprio’, ovvero un reato che può essere commesso solo dal contraente del rapporto assicurativo.
Si tratta, invece, di un’ipotesi speciale di truffa. Ciò significa che il reato può essere commesso da chiunque ponga in essere un’azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio della compagnia assicuratrice attraverso la manipolazione del rapporto contrattuale. Questa condotta illecita, sottolinea la Corte, è attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma contrattuale. Di conseguenza, l’argomento sulla presunta invalidità del contratto per l’inesistenza di una parte è stato ritenuto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza.
Le conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione è un monito importante. In primo luogo, riafferma che il ricorso per cassazione deve essere un atto di critica puntuale e non una semplice riproposizione di argomenti già sconfessati. In secondo luogo, chiarisce in modo definitivo che la frode assicurativa ex art. 642 c.p. è un reato comune, volto a tutelare il patrimonio delle compagnie da qualsiasi manipolazione illecita, indipendentemente da chi la ponga in essere. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali, di una somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese legali della parte civile costituita.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi di appello già respinti in precedenza?
No. Un ricorso per cassazione che si limita a riproporre pedissequamente gli stessi motivi già respinti in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, è considerato generico e, pertanto, inammissibile.
Il reato di frode assicurativa (art. 642 c.p.) può essere commesso anche da chi non è parte del contratto di assicurazione?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che il reato previsto dall’art. 642 c.p. non è un ‘reato proprio’, ma un’ipotesi speciale di truffa. Può quindi essere commesso da chiunque ponga in essere un’azione fraudolenta per ledere il patrimonio di una compagnia assicuratrice, anche se estraneo al contratto.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, viene condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22457 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22457 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, letta la memoria depositata dalla parte civile costituita,
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 642 cod. pen. – lamentando, in particolare la mancata integrazione della fattispecie delittuosa non potendosi ritenere valido un contratto di assicurazione in cui una parte è soggetto inesistente -, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 25384901; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che deve essere ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, perché non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale che il motivo di ricorso in esame prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la fattispecie prevista dall’art. 642 cod. pen. costituisce un’ipotesi speciale di truffa e non integra un reato “proprio” attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma. (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/202, Rv. 282350-02; Sez. 2 n. 4389 del 11/10/2018, Rv. 274901-01);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita RAGIONE_SOCIALE che si liquidano in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 11 16 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente