Reato art. 495 cod. pen.: Dolo Generico e Recidiva secondo la Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione affronta un caso relativo al reato art. 495 cod. pen., fornendo chiarimenti cruciali sulla natura dell’elemento soggettivo richiesto per la sua configurazione e sulla valutazione della recidiva. La pronuncia ribadisce principi consolidati, sottolineando come la semplice volontà di fornire dichiarazioni false sia sufficiente a integrare il delitto, a prescindere dalle motivazioni sottostanti.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. L’imputato aveva utilizzato una carta d’identità e un permesso di soggiorno appartenenti a un’altra persona, fornendo quindi un nominativo diverso dal proprio. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando principalmente tre vizi: l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione sul reato art. 495 cod. pen.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e inammissibilità dei motivi proposti. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della valutazione operata dalla Corte territoriale sia in merito alla sussistenza del dolo, sia riguardo al trattamento sanzionatorio.
Le Motivazioni
Dolo Generico nel Reato di False Dichiarazioni
Il primo motivo di ricorso, centrato sulla presunta carenza dell’elemento soggettivo, è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, per il reato art. 495 cod. pen., l’elemento psicologico consiste nel dolo generico. Ciò significa che è sufficiente la coscienza e la volontà di rendere una dichiarazione falsa a un pubblico ufficiale, mentre è del tutto irrilevante il fine specifico che l’autore si prefigge. Nel caso di specie, le risultanze processuali dimostravano chiaramente che l’imputato si era servito di documenti altrui con la piena consapevolezza e volontà di celare la propria identità, integrando così pienamente il dolo richiesto dalla norma.
Recidiva e Attenuanti Generiche: La valutazione dei precedenti
Anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati ritenuti inammissibili. La Corte ha stabilito che la decisione della Corte d’Appello di negare le circostanze attenuanti generiche era sorretta da un’adeguata motivazione, basata sull’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato.
Allo stesso modo, è stata ritenuta corretta l’applicazione della recidiva. I giudici hanno valorizzato non solo le modalità della condotta, ma anche i precedenti penali specifici dell’imputato, in gran parte relativi a delitti contro la pubblica fede. Questa circostanza è stata interpretata come sintomo di una radicata “proclività alla commissione dei reati”, dimostrando che il fatto in giudizio non era un episodio isolato, ma si inseriva in un percorso delinquenziale già avviato da tempo.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due principi fondamentali in materia di false dichiarazioni e trattamento sanzionatorio. In primo luogo, per la configurazione del reato art. 495 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di mentire, senza che il giudice debba indagare sugli scopi ultimi dell’agente. In secondo luogo, la valutazione sulla concessione delle attenuanti e sull’applicazione della recidiva si basa su un’analisi complessiva della condotta e della personalità dell’imputato, in cui i precedenti penali, specialmente se della stessa indole, assumono un peso determinante.
Per integrare il reato di cui all’art. 495 cod. pen. è necessario un fine specifico (es. ottenere un vantaggio)?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che per questo reato è sufficiente il dolo generico. Ciò significa che basta la coscienza e la volontà di dichiarare il falso a un pubblico ufficiale, essendo irrilevante lo scopo o il fine perseguito dall’autore della falsità.
Perché al ricorrente non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché i giudici di merito non hanno riscontrato alcun elemento positivo che potesse giustificarne l’applicazione. La decisione è stata ritenuta sorretta da una motivazione adeguata e logica.
Quali elementi hanno giustificato la conferma della recidiva?
L’applicazione della recidiva è stata confermata sulla base delle modalità della condotta e, soprattutto, dei precedenti penali dell’imputato. Tali precedenti, riguardando in gran parte reati contro la pubblica fede, sono stati considerati sintomo di una proclività a delinquere e hanno dimostrato che il reato commesso era la prosecuzione di un percorso criminale già avviato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21195 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21195 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 24/09/1973
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, emessa nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenut sussistenza dell’elemento soggettivo del reato – è manifestamente infondato poiché deduce critiche che non trovano spazio nel provvedimento impugnato; in particolare, la Corte territoriale si è adeguata al criterio ermeneutico consolidato, con cui si afferma che, per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., l’elemento psicologico consiste nel dolo generico, non essendo rilevante il fine perseguito dall’autore della falsità.
Nel caso di specie, le risultanze processuali dimostrano come l’imputato si sia servito della carta d’identità e del permesso di soggiorno con evidente coscienza e volontà di fornire un nominativo diverso dal proprio (si veda, in particolare, pagina 8 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso – con i quali il ricorrent si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della contestata recidiva – sono inammissibili in quanto inerenti al trattamento sanzionatorio, invece sorretto, nel provvedimento d’appello, da adeguata motivazione fornita dalla Corte territoriale; i giudici di secondo grado hanno rilevato l’assenza di elementi positivamente valutabili tali da giustificare la concessione delle invocate attenuanti.
In egual modo, non può essere disapplicata la contestata recidiva tenuto conto delle modalità della condotta nonché dei precedenti penali dell’imputato, i quali hanno in gran parte ad oggetto delitti contro la pubblica fede, sintomo di una proclività alla commissione dei reati, anche della medesima indole, che dimostra come la condotta in oggetto sia la prosecuzione di un processo delinquenziale avviato da tempo (si veda, in particolare, pagina 11 del provvedimento impugnato), nel solco di quanto le Sezioni Unite della Cassazione da tempo hanno chiarito al fine di indicare il perimetro di verifica della sussistenza di tale speciale circostanza aggravante;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente