Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5897 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 5897  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, decidendo in sede di rinvio confermava la gravità indiziaria per il reato previsto dall’ar 452 -quaterdecies cod. pen. contestato provvisoriamente a NOME COGNOME.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe adempiuto4I mandato rescindente, in quanto non avrebbe preso in esame la documentazione tecnica offerta dalla difesa sul tema decisivo del ciclo delle biomasse e della composizione della filiera delle energie rinnovabili;
2.2. violazione di legge (dall’art. 452-quaterdecies cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della gravità indiziaria: si deduceva che né il compendio dichiarativo, né quello intercettivo, davano conto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato; in particolare non si rinveniva alcun riferimento individualizzante al ditta amministrata dal ricorrente, posto che, a fronte di una contestazione elevata a carico di ottantadue indagati la consulenza tecnica si era limitata ad effettuare valutazioni totalizzanti ed aspecifiche senza indicare “quali” fossero le ditte cui riferire i sin conferimenti irregolari.
Il tribunale avrebbe ritenuto GLYPH dimostrata la GLYPH sussistenza  GLYPH dei gravi indizi GLYPH di colpevolezza sulla base della dimostrazione della non tracciabilità del prodotto conferito, prescindendo dalla verifica della sua qualità valorizzando circostanze come il “taglio abusivo dei boschi” e l’ “eliminazione della concorrenza” che non hanno pertinenza con la fattispecie prevista dall’articolo 452quaterdecies cod. pen..
Si deduceva, infine, che non sarebbe stata dimostrata la sussistenza dell’ingiusto profitto dato che non sono state raccolte evidenze in ordine all’incremento effettivo del volume di affari della ditta riconducibile al ricorrente derivante dal coinvolgimento ne business delle energie rinnovabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile.
Il collegio riafferma che in tema di giudizio rescissorio, il giudice di rinvio mantien integri nel nuovo giudizio tutti i poteri di accertamento e di valutazione, non essendo egli vincolato da eventuali valutazioni contenute nella pronunzia di annullamento, ma essendo invece libero in ordine alla scelta dei strumenti di formazione del convincimento circa il punto annullato, con l’unico limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati in sede giudizio rescindente e di conformarsi all’interpretazione data alle questioni di diritto in qu medesimo giudizio (Sez. 4, n. 43720 del 14/10/2003, Colao, Rv. 226418 – 01; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F, Rv. 271345 – 01)
Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, il tribunale si confrontava con l’oggetto del mandato rescindente, ritenendo che le risultanze procedimentali indicavano che l’oggetto dei conferimenti era “cippato non vergine” mischiato ad “altro materiale”
assolutamente non riconducibile ai residui relativi al mero “taglio del legno di segheria”, per come indicato dalla ricerca universitaria depositata dalla difesa, che quindi veniva presa · in specifica considerazione (pag. 7 dell’ordinanza impugnata). Veniva rilevato peraltro, a conforto della illiceità dei conferimenti, che la natura e la provenienza del materiale conferito veniva celata mediante l’indicazione di una diversa provenienza (pag. 8).
Si tratta di emergenze che, secondo la razionale valutazione del tribunale, evidenziavano come i conferimenti di materiale effettuati dalla ditta della quale il ricorrente è amministratore fossero incompatibili con il ciclo di produzione delle biomasse, anche tenuto conto di quanto allegato dalla difesa, ovvero del fatto che si possono conferire prodotti diversi dal legno vergine (pag. 7).
Si tratta di una motivazione coerente con le indicazioni della Corte di legittimità sia in punto di oneri motivazionali incombenti sul giudice del rinvio, sia in punto di rispetto degli standard probatori tipici dell’incidente cautelare. La stessa si sottrae, pertanto, ad ogni censura in questa sede.
1.2. Anche il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità.
La doglianza si risolve nella richiesta di rivalutazione integrale delle emergenze procedimentali, attività esclusa da perimetro che circoscrive la competenza del giudice di · legittimità, senza indicare carenze motivazionali decisive, o fratture logiche del percorso logico tracciato dal tribunale per confermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente.
Il collegio richiama anzitutto quanto già rilevato nella trattazione del primo motivo di ricorso in ordine alla illiceità dei conferimenti per la produzione di energie rinnovabili ch risultavano effettuati con materiale incompatibile con il ciclo delle biomasse.
In secondo luogo il collegio rileva che, contrariamente a quanto dedotto, veniva chiaramente identificata l’attività riconducibile alla ditta di cui NOME COGNOME er amministratore unico (la RAGIONE_SOCIALE); il coinvolgimento di tale ditta veniva confermato non solo da quanto emergeva, in modo univoco, dalle intercettazioni, ma anche dai servizi di · osservazione, che consentivano di verificare che tra il materiale destinato ad essere destinato alla produzione di energie rinnovabili vi era la presenza di plastica, di bottigl e di altro materiale di scarto (pag. 5). I servizi di osservazione, come rilevato dal tribunal evidenziavano chiaramente la presenza di materiale cartaceo all’interno dei cumuli accatastati presso la piattaforma di stoccaggio dell’impresa di COGNOME (pag. 6).
Infine, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale rilevava anche la sussistenza dell’ingiusto profitto che veniva ritenuto una ineludibile conseguenza del “fisiologico aumento del volume d’affari” delle imprese fornitrici di materiale non conferibile, oltre che dell -erogazione degli incentivi statali” connessi alla lavorazione delle biomasse (obiettivo quest’ultimo perseguito dagli indagati attraverso una consapevole e volontaria sinergia: · pag. 8).
Anche in questo caso la motivazione si presenta logica, razionale, coerente con le emergenze procedimentali e rispettosa degli standard probatori tipici del giudizio cautelare. La stessa non si presta dunque ad alcuna censura.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter disp. att. Cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 9 gennaio 2024.