Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 527 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 527 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Parma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza in relazione alle statuizioni civili;
lette le conclusioni scritte del difensore di COGNOME NOME, l’avvocato NOME COGNOME del foro di Parma, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e la revoca delle statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 febbraio 2025 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma in data 20/05/2021, appellata da COGNOME NOME, riqualificato il fatto nel delitto di cui all’art. 627 cod. pe
assolveva l’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata e compensando le spese processuali fra le parti nel grado di giudizio.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, mediante il proprio difensore di fiducia, affidandolo ad un unico motivo di ricorso, che si riassume sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Si deduce violazione di legge, penale e processuale penale, per avere confermato la Corte di appello le statuizioni civili nonostante la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all’art. 627 cod. pen., depenalizzato con il d. Igs n. 7/2016.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e hanno inviato requisitoria scritta il Procuratore generale, nonché conclusioni scritte il difensore dell’imputato, concludendo entrambi come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va, innanzitutto, rilevata la non applicabilità, nel caso di specie, del disposto di cui all’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo intervenuta la costituzione di parte civile prima dell’entrata in vigore del d. Igs. n. 150/2022 (vedi sul punto Sez. U., n. 38841 del 25/05/2023, Rv. 205036-01).
Ciò detto, come correttamente sostenuto nel motivo di ricorso, la Corte di Appello bolognese si è affidata a precedenti giurisprudenziali superati dalla sentenza delle Sezioni Unite richiamata dal ricorrente (Sez. U., n. 46688 del 29/09/2016, rv. 267884-01), che ha affermato il principio di diritto a mente del quale, in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire “ex novo” nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile.
Nel caso di specie, avendo la Corte di appello riqualificato il fatto originariamente contestato nel delitto di cui all’art. 627 cod. pen., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. d), d. Igs. n. 7/2016 e trasformato nell’illecito civile
cui all’art. 4, comma 1, lett. b), medesimo decreto, non avrebbe potuto confermare le statuizioni civili disposte dal -giudice di primo grado, compensando tra le parti private le spese processuali del giudizio di appello, ma avrebbe dovuto revocarle.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alle statuizioni civili, che vanno eliminate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna sulle statuizioni civili che elimina.
Così deciso il 26 novembre 2025
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Il Pr idente