Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40068 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Cassino del 7 novembre 2023, con la quale NOME COGNOME, era stato ritenuto responsabile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia, del delitto previsto dagli artt. 56, 624 e 625, comma 1 n.2 e n. 7 cod.pen., per aver attuato atti idonei diretti in modo non equivoco ad appropriarsi di quanto contenuto all’interno dell’attività commerciale denominata “RAGIONE_SOCIALE“. Evento non consumatosi a seguito dell’intervento immediato della pattuglia dei Carabinieri che transitava in loco, dopo che il COGNOME danneggiava la porta d’ingresso in alluminio dell’attività commerciale e veniva trovato in possesso ingiustificato di un coltello a serramanico, con recidiva specifica infraquinquennale;
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di quattro motivi, con i quali lamenta: 1) violazione di legge in relazione alla carenza di prova della propria presenza nell’attività commerciale e del dolo specifico nella condotta contestata di impossessamento di cose altrui e vizio di motivazione, con riferimento alla dimostrazione dell’utilizzo della chiave meccanica; 2) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che in appello era stata dedotta la condotta collaborativa e pacifica; 3) carenza di motivazione in ordine all’elemento oggettivo ed a quello soggettivo; 4) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen.;
i motivi primo e terzo, che attengono alla affermazione di responsabilità, sono inammissibili in quanto meramente riproduttivi di censure che già la Corte di appello ha vagliato e disatteso, alla pag. 3, affermando che i Carabinieri avevano inseguito l’imputato, che già da prima avevano visto in bicicletta aggirarsi nei pressi dell’esercizio commerciale, e che mai lo avevano perso di vista e che l’imputato era stato riconosciuto da un teste e ripreso dalla videocamera mentre cercava di forzare la porta; l’imputato, poi, alla vista dei Carabinieri gettò in ter la chiave utilizzata allo scopo;
il secondo motivo, è pure inammissibile in quanto la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione della personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti per reati della stessa specie e, a fronte di ciò, il ricorrente deduce di aver evidenziato in appello, senza ottenere risposta, l’assenza di rilievo criminale e la mancata considerazione di aver mantenuto un atteggiamento collaborativo e tranquillo. Si tratta di aspetti, in sostanza, superati dalla affermazione dello spessore criminale dell’imputato per i numerosi precedenti specifici, posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all’art.
133 cod. pen. essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010; Rv. 247959 – 01);
il quarto motivo, posto che la particolare tenuità del fatto è stata negata sia per il valore economico dei beni di cui è stato tentato il furto che per gli undici precedenti specifici che gravavano sul ricorrente, è manifestamente in contrasto sia con il disposto dell’art. 131 bis cod.pen., che con la consolidata giurisprudenza, di legittimità, secondo la quale ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016; Rv. 266591- 01; Tushaj).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 La C nsigliera est. GLYPH