Reato 727 cod. pen.: la Cassazione e i Limiti del Ricorso
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 41727 del 2024, offre un importante spunto di riflessione sui limiti del ricorso per cassazione in materia di reato 727 cod. pen.. Il caso analizzato riguarda la condanna di un individuo per la violazione di tale norma, impugnata direttamente davanti alla Suprema Corte per una presunta insufficienza delle prove. Analizziamo i fatti e i principi di diritto che emergono da questa vicenda processuale.
I Fatti del Processo
La vicenda ha origine con una sentenza del Tribunale di Velletri, emessa il 31 ottobre 2023. Con tale provvedimento, un imputato veniva ritenuto colpevole del reato previsto e punito dall’articolo 727 del codice penale e, di conseguenza, condannato alla relativa pena di giustizia. La norma in questione sanziona, tra le altre cose, chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, oppure li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
Il Ricorso per Cassazione e le doglianze sul reato 727 cod. pen.
Avverso la sentenza di primo grado, il difensore dell’imputato ha proposto un atto di appello, successivamente qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso direttamente alla Suprema Corte. La principale doglianza sollevata dalla difesa si concentrava su un unico punto: l’insufficienza degli elementi acquisiti durante il processo per poter affermare con certezza la responsabilità penale del proprio assistito.
In sostanza, la difesa non contestava una violazione di legge nell’applicazione della norma, bensì chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, ritenendo quello esistente non sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza.
La Richiesta della Procura Generale
Investita del caso, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e ha formulato le proprie conclusioni. L’organo requirente ha chiesto alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile. Questa richiesta si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti e le prove come se fosse un terzo grado di giudizio, ma può solo verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
Sebbene il testo analizzato riporti solo la parte iniziale della sentenza, la richiesta di inammissibilità formulata dalla Procura Generale anticipa quello che è l’orientamento consolidato della giurisprudenza. Quando un ricorso per cassazione si limita a lamentare una presunta “insufficienza degli elementi acquisiti” senza denunciare specifici vizi di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione, esso tende a sollecitare una rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” del fatto, ma il custode della corretta interpretazione e applicazione della legge. Pertanto, un ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa delle prove, senza individuare un errore giuridico commesso dal giudice di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Il caso in esame ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi di ricorso siano focalizzati su questioni di diritto (error in iudicando o in procedendo) o su vizi logici della motivazione che la rendano meramente apparente o contraddittoria. La semplice riproposizione di una diversa valutazione delle prove, come l’asserita insufficienza degli elementi a carico, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte, anche quando si tratta del reato 727 cod. pen.
Qual era il reato contestato all’imputato?
All’imputato è stato ascritto il reato previsto dall’art. 727 del codice penale, per il quale è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Velletri.
Qual era il motivo principale del ricorso presentato dalla difesa?
Il difensore lamentava l’insufficienza degli elementi probatori acquisiti durante il processo, ritenendoli non idonei a fondare un’affermazione di responsabilità penale a carico del suo assistito.
Cosa ha chiesto la Procura Generale alla Corte di Cassazione?
Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso il suo intervento chiedendo alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41727 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41727 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
avverso la sentenza emessa il 31/10/2023 dal Tribunale di Velletri lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Marino il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31/10/2023, il Tribunale di Velletri ha condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia, in relazione al reato a lui ascritto di c all’art. 727 cod. pen.
Con atto di appello qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso dalla Corte d’Appello di Roma, il difensore lamenta: l’insufficienza degli eleme acquisiti per l’affermazione di penale responsabilità (essendo le condizi