Reato 633 cod. pen.: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione richiede la formulazione di motivi specifici e giuridicamente pertinenti. Una contestazione generica della sentenza impugnata, senza l’indicazione di precisi vizi logici o errori di diritto, è destinata a fallire. Un’ordinanza recente della Suprema Corte sul reato 633 cod. pen. (Invasione di terreni o edifici) ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando l’importanza della specificità nei motivi di gravame.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Messina, che aveva confermato la responsabilità penale di un’imputata per il delitto di invasione di terreni. Non accettando la decisione, l’imputata decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo di Ricorso e la contestazione del Reato 633 cod. pen.
L’atto di impugnazione presentato alla Suprema Corte si basava su un unico motivo: una contestazione generica della sussistenza del reato 633 cod. pen. ascrittole. In sostanza, la ricorrente si limitava a negare la propria colpevolezza senza, tuttavia, articolare una critica puntuale e argomentata contro la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Non venivano evidenziati specifici vizi logici nel ragionamento del giudice di merito né errori nell’applicazione delle norme giuridiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputata, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Manifesta Infondatezza del Ricorso
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso ‘manifestamente infondato’. Questa espressione indica che la censura mossa alla sentenza era talmente priva di pregio da risultare palesemente inidonea a scalfire la decisione impugnata. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva esplicitato in modo chiaro e logico le ragioni del proprio convincimento, come emergeva dalla lettura della sentenza (in particolare, pagina 3). Il giudice di merito aveva correttamente applicato gli argomenti giuridici necessari per ritenere provato il reato 633 cod. pen., anche sotto il profilo oggettivo. Di fronte a una motivazione immune da vizi logici e corretta in punto di diritto, una contestazione generica come quella proposta non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Il compito della Cassazione non è, infatti, quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: i motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici. Non è sufficiente manifestare il proprio dissenso rispetto a una condanna; è necessario individuare con precisione i punti della motivazione che si ritengono errati e spiegare perché, sulla base di argomenti giuridici o vizi logici. Un ricorso generico non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del ricorrente. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare le censure in modo puntuale e pertinente, unico modo per poter sperare in una riforma della decisione sfavorevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché l’unico motivo di ricorso, con cui si contestava genericamente la sussistenza del delitto, è stato ritenuto manifestamente infondato.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Come ha valutato la Corte di Cassazione la sentenza della Corte d’appello?
La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse una motivazione esente da vizi logici e che il giudice di merito avesse esplicitato le ragioni del suo convincimento applicando corretti argomenti giuridici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45995 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45995 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nata a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della Corte d’appello di Messina
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la sussistenza del delitto ascritto all’imputata, è manifestamente infondato, in quanto, con motivazione esente dai lamentati vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 633 cod. pen., anche sotto il profilo oggettivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente