Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47621 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47621 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALMA DI MONTECHIARO il 11/03/1967
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME s -T.
ro, in rsona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME it u. 4j •u.. ICO
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di ap Palermo che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado pena di anni uno e mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli artt. 5 d.lgs. 74/2 ricorrente, nella qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE presentare la dichiarazione dei redditi e delle imposte per l’anno 2012 (capo n.1) 74/2000, per avere indicato nella dichiarazione dei redditi modello unico dal 2013 elemen fittizi (capo n.2).
Il ricorrente affida il ricorso a cinque motivi.
2.1.Con il primo motivo, deduce che la prescrizione dei reati contestati, maturata in cui è stata depositata la sentenza di appello, non è stata rilevata.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l’omessa assunzione di una prova determinant particolare non è stata ammessa l’escussione testimoniale del professionista delegato la contabilità societaria e a presentare le dichiarazioni dei redditi.
2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio della motivazione e travisamento della lamentando errori cognitivi in cui è incorsa la Corte territoriale, omettendo di valuta del rag. NOME COGNOME che ha dato atto della effettiva presentazione della dichiar 2013, e omettendo di valutare l’impossibilità di disporre delle scritture contabili d in quanto sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca.
2.4. Con il quarto motivo deduce l’insussistenza del reato di cui all’art.4 d.lgs l’illogicità della motivazione in ordine all’affermazione del concorso dei reati: contesta al ricorrente di non aver presentato la dichiarazione dei redditi e dall’al contraddittorio, di aver indicato in essa elementi attivi fittizi.
2.5. Il quinto motivo concerne il trattamento sanzionatorio, ritenuto ingiustifi eccessivo.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La prima doglianza è manifestamente infondata. Si precisa che, risalendo i 31/12/2013, il termine di prescrizione, considerato anche l’aumento di un terzo di c 17, comma 1 bis, d.lgs.74/2000, non era ancora decorso quando la Corte di appello ha la sentenza, e cioè il 22/11/2023. Né può tenersi conto del periodo successivo, d ritenere, conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l’inammiss del ricorso, ravvisabile nel caso di specie, precluda ogni possibilità sia di far valere di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescr
quando questa sia maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d’appello m stata dedotta né rilevata in secondo grado (Sez. U, 22/03/2005, COGNOME, Rv 231164 )
2.La seconda doglianza è generica, difettando l’indicazione specifica delle ragioni e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Il ricorrente, infatti, si limita a lamentare mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e, in particolare, la mancata della testimonianza del ragioniere NOME COGNOME professionista delegato dall’a dall’imputato a tenere la contabilità e a presentare la dichiarazione dei redditi, po la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti, indicare sotto quale profilo tali dichiarazioni avrebbero potuto inficiare l’apparato mo a fondamento del decisum. Al riguardo, occorre d’altronde considerare che è stata dispost Tribunale una perizia, e che il giudice ha recepito le valutazioni del perito, che ha i aziendali che effettivamente sono stati riconosciuti, con conseguente cor dell’accertamento induttivo effettuato dalla Guardia di finanza.
Si evidenzia che la completezza e la piena affidabilità logica del ragionamento pr seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione d dibattimentale che, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale, f presunzione che l’indagine istruttoria sia stata esauriente, attese te risultanze dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è s alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non esse di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME Rv L’esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di restando incensurabile la relativa determinazione nel giudizio di legittimità se adeg motivata (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, COGNOME, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7 29/07/1993, Giuffrida, Rv. 194487).
3.Manifestamente infondata è anche la doglianza afferente all’incompatibilità tra gli di cui all’art. 4 e all’art. 5 d.lgs.74/2000, posto che emerge dalla sentenza impug sentenza di primo grado, che richiama anche le risultanze della perizia (pag. 22 della firma di NOME COGNOME) che l’imputato non presentò le dichiarazioni fiscali rilev dell’imposta sui redditi della società mentre presentò la dichiarazione Iva, peraltro ta indicando elementi passivi fittizi. Non sussiste pertanto alcuna incompatibilità, tr dichiarazioni distinte.
4.11 giudice a quo ha anche richiamato quanto affermato dal perito nominato dal Tribuna NOME COGNOME – sentito anche nella veste di amministratore giudiziario di alcu sottoposte a sequestro nell’ambito del procedimento di prevenzione nei confronti del Co quale ha escluso che la ditta RAGIONE_SOCIALE sia stata sottoposta a sequestro confisca, desumendone l’infondatezza dell’asserto in ordine all’impossibilità, per l’ disporre delle scritture contabili.
Pertanto, i travisamenti di prova denunciati, così come i vizi relativi alla valut elementi di prova, sono manifestamente infondati, poiché il ricorrente in sostanza sol
diversa interpretazione delle prove, non indicando nemmeno le ragioni per le quali, a suo dire, la consulenza di parte del rag. NOME COGNOME offrirebbe degli elementi in grado di infirmar quanto affermato dal giudice.
5.L’ultimo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d’appello di cui alla sentenza impugnata, non è stato dedotto i appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest’ultima è pertanto inammissibile, a norma dell’art. 606 comma, 3 cod. proc. pen.
6.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 17/09/2024
Il consigliere estensore
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Il Presid nte