Reati Tributari: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui reati tributari, delineando i confini tra l’accertamento dei fatti, di competenza dei giudici di merito, e la valutazione di legittimità, propria della Suprema Corte. Il caso riguarda la legale rappresentante di una società, condannata per dichiarazione infedele e occultamento di scritture contabili, che ha visto il suo ricorso respinto in quanto ritenuto un tentativo di rivalutazione delle prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Caso: La Duplice Accusa
L’imprenditrice era stata condannata sia in primo che in secondo grado per due distinti illeciti fiscali previsti dal D.Lgs. 74/2000:
1. Art. 4 (Dichiarazione infedele): L’accusa sosteneva che la società avesse omesso di dichiarare una parte dei propri ricavi. L’accertamento si basava sull’analisi dei conti correnti, da cui emergevano prelievi non transitati nelle scritture contabili e privi di una chiara giustificazione o indicazione del beneficiario.
2. Art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili): Alla ricorrente veniva contestato di aver occultato o distrutto la documentazione contabile, rifiutandosi di consegnarla ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate nonostante le ripetute richieste.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imprenditrice ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge.
L’Analisi della Corte di Cassazione sui Reati Tributari
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, analizzando e respingendo punto per punto i tre motivi di doglianza presentati dalla difesa.
Il Primo Motivo: Prelievi Bancari come Prova di Ricavi non Dichiarati
La difesa sosteneva che la condanna per dichiarazione infedele fosse basata su mere presunzioni. La Cassazione ha rigettato questa tesi, sottolineando che la Corte territoriale aveva fondato la sua decisione su elementi concreti e documentali: i prelievi dal conto corrente. Secondo i giudici, quando un contribuente effettua prelievi non registrati in contabilità e non è in grado di indicarne il beneficiario, è legittimo considerarli come ricavi non dichiarati. La Corte ha chiarito che le censure della ricorrente non evidenziavano un vizio logico nella motivazione, ma miravano a ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Il Secondo Motivo: L’Occultamento delle Scritture Contabili
Anche riguardo all’accusa di occultamento della documentazione contabile, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello congrua e logica. I giudici di merito avevano accertato che la ricorrente si era rifiutata di consegnare i documenti ai funzionari fiscali, nonostante i solleciti. Tale comportamento, unito al fatto che la documentazione esisteva ma non è mai stata rinvenuta, è stato considerato sufficiente a integrare il reato di occultamento o distruzione.
Il Terzo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, la Corte ha confermato la correttezza del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ha ribadito un principio consolidato: la concessione delle attenuanti non è un diritto che scaturisce automaticamente dall’assenza di elementi negativi sulla personalità dell’imputato. Al contrario, richiede la presenza di elementi di segno positivo, che il giudice deve poter valutare favorevolmente. In assenza di tali elementi, il diniego è pienamente legittimo.
Le Motivazioni della Cassazione sui Reati Tributari
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di primo e secondo grado, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente. In questo caso, le decisioni dei giudici di merito sono state ritenute ben argomentate e fondate su prove concrete, rendendo le censure della ricorrente un inammissibile tentativo di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Sanzioni
Data l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisando un’assenza di colpa da parte della ricorrente nel determinarla, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. L’imprenditrice è stata quindi condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma la severità dell’ordinamento verso i reati tributari e l’importanza di presentare ricorsi in Cassazione basati su reali vizi di legittimità e non su una semplice speranza di riesame dei fatti.
I prelievi bancari non giustificati possono essere usati come prova per i reati tributari?
Sì, la Corte ha confermato che l’accertamento dei ricavi non dichiarati può legittimamente basarsi sui prelievi effettuati dal conto corrente del contribuente che non risultano dalle scritture contabili e per i quali non viene indicato il soggetto beneficiario.
Cosa succede se un imprenditore si rifiuta di consegnare la documentazione contabile durante un controllo fiscale?
Secondo la decisione, il rifiuto di consegnare la documentazione contabile al funzionario dell’Agenzia delle Entrate, nonostante i solleciti, può essere interpretato come prova che tale documentazione sia stata occultata o distrutta, integrando così il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000.
La concessione delle attenuanti generiche è un diritto se l’imputato non ha precedenti negativi?
No. La Corte ha ribadito che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto conseguente alla semplice assenza di elementi negativi sulla personalità del soggetto. È invece necessario che emergano elementi di segno positivo, meritevoli di una valutazione favorevole da parte del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9547 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9547 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato il 18/11/1974
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Di NOME COGNOME quale legale rappresentante e socia della società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato condanna per i reati di cui agli artt. 4, 10 d.lgs.74/2000, deducendo, con il primo motivo, della motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità per il r di cui all’art. 4 del citato decreto, in quanto fondata su presunzioni, con il secondo motivo, d di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 1 74/2000 e, con il terzo motivo, diniego delle circostanze attenuati generiche.
In ordine alla prima doglianza, si osserva che ›iicorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottener questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici d merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Co di legittimità. Nel caso in disamina la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente vizi logici- e dunque non sindacabile in questa sede, ha affermato che l’accertamento dei rica non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie è avvenuta sulla base dei prelievi eff dal conto corrente del contribuente, in quanto tali prelevamenti non risultano dalle scri contabili e di essi il contribuente non ha indicato il soggetto beneficiario Pertanto il giu affermato che l’entità dei ricavi è certa e documentalmente provata, e non è basata, come asserisce la ricorrente su presunzioni.
Anche in ordine alla seconda doglianza, relativa al reato di cui all’art. 10 d.lgs.74/200 giudice a quo ha affermato che la ricorrente si è rifiutata di consegnare la documentazio contabile al funzionario dell’agenzia delle entrate nonostante i vari solleciti, sebbe documentazione sia esistente, e che quindi questa è stata occultata o, non essendo mai stata rinvenuta, distrutta.
Infine, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, il giudice ha rilevato l’asse elementi positivi da valutare favorevolmente. Al riguardo, si ricorda che il manc riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un dir conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richied elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione de stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 – 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv 195339-01).
Stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 08/11/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente