Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50758 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50758 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANTA SOFIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 marzo 2022, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del 10 ottobre 2019, con la quale il Tribunale di Forlì ha condanNOME COGNOME NOME NOME relazione ai reati di cui agli artt. 5 e 10 D.Igs 74/2000. All’imputato si contesta di avere, quale legale rappresentante della omonima ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, al fine di evadere le imposte dirett omesso di presentare, essendovi obbligato, la dichiarazione relativa a dette imposte per l’anno 2014, essendo l’imposta evasa, con riferimento ad ogni singola imposta, superiore alla soglia di euro 50.000 in (capo A); nonché di avere, nella medesima qualità di legale rappresentante, al fine di evadere le imposte sui redditi e l’imposta sul valore aggiunto, occultato e distrutto documenti e le scritture contabili relativi agli anni di imposta 2012 e 2014, di cu è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari (capo B).
Avverso la sentenza in epigrafe indicata presenta ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME NOME, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. GLYPH Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamenta carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere la Corte d’appello motivato per relationem, limitandosi a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado ed omettendo di considerare le deduzioni difensive.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e illogicità della motivazione, per avere la Corte d’appello ritenuto sussistenti entrambi i reati ascritti, al pari del giudice di prime cure, basandosi esclusivamente sugli accertamenti della Guardia di Finanza, da ritenersi inutilizzabili nel processo penale, in quanto consistenti in accertamenti induttivi e di natura presuntiva. Rappresenta che l’affermazione della responsabilità penale è fondata esclusivamente su accertamenti effettuati in sede fiscale attraverso lo strumento del cosiddetto “spesometro”, peraltro, senza alcuna considerazione delle reali spese e dei reali costi sostenuti dall’impresa. Deduce inoltre vizio di motivazione per aver la Corte d’appello ritenuto sussistenti entrambi i reati, sotto il prof oggettivo e soggettivo, tuttavia omettendo di considerare la materiale impossibilità per il ricorrente di produrre le scritture contabili, che era custodite presso l’abitazione familiare, dalla quale era stato allontaNOME seguito della separazione dalla moglie con la quale cogestiva l’impresa, e dalla
quale non aveva avuto modo di recuperarle, neppure attraverso i rimedi giuridici esperiti, quali denunce e diffide.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere la Corte d’appello omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, non avendo considerato la scarsa gravità del reato e dei precedenti penali di cui egli è gravato, nonché la condotta di collaborazione processuale.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In ordine alla prima doglianza, si osserva che Sez. U, 21/06/2000, Primavera, ha stabilito che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima allorchè: 1) faccia riferimento, recettizio o d semplice rinvio , a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame.
Nel caso di specie, la Corte d’appello, lungi dall’effettuare una acritica trascrizione, totale o parziale, del testo della motivazione della sentenza di primo grado, ha riportato le risultanze degli accertamenti esperiti in primo grado, considerate essenziali dalla Corte territoriale, ai fini del proprio convincimento, sottolineandone la significazione dimostrativa, sottoponendole ad un penetrante vaglio. Il giudice a quo ha infatti richiamato la ricostruzione dei fatti come esposta nella sentenza appellata, riportando alcuni passi e condividendone la valutazione delle risultanze processuali, specificatamente facendo riferimento agli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e ai riscontri effettuati sull documentazione contabile e bancaria acquisita in giudizio. La Corte d’appello ha dunque dimostrato di avere criticamente esamiNOME e valutato i contenuti della motivazione della sentenza di primo grado, facendoli propri, all’esito di una accurata analisi, conformemente all’orientamento espresso dalle Sezioni unite,
nella sentenza appena citata. Del resto, è stata affermata, in giurisprudenza, la possibilità di procedere all’integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità deve fare riferimento (Sez. 6, n. 26996 del 08/05/2003), a condizione che le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, COGNOME).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi relativi alla utilizzabilità, in sede penale, degli esiti degli accertamenti operati in sed tributaria che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, si sono avvalsi di un metodo di accertamento analitico. Va premesso che nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi, ai fini della prova dei reati tributari, delle risulta degli accertamenti operati in sede tributaria. Ciò discende dal principio di atipicità dei mezzi di prova operante nel processo penale, di cui è espressione l’art. 189 cod. proc. pen., sulla base del quale il giudice può avvalersi dell’accertamento induttivo, compiuto dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell’imposta dovuta, ferma restando l’autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall’art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 19/08/2019, Rv. 277581 – 01), al di fuori di qualunque presunzione e di ogni predeterminazione del loro peso probatorio. E’, dunque, per tale ragione che questa Corte ha affermato che il giudice penale può legittimamente avvalersi (v. tra le altre, Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011, Rocco, Rv. 250647 e Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, COGNOME, Rv. 257619) dell’accertamento induttivo, effettuato, mediante gli studi di settore, dagli Uffic finanziari per la determinazione dell’imponibile (Sez.3, n. 36207 del 17/04/2019 Ud. (dep. 19/08/2019) Rv. 277581). Del resto, anche meno recentemente, si è sempre ritenuto che, sebbene i criteri stabiliti per l’accertamento sintetico del reddito imponibile, attraverso il così detto “redditometro”, non siano per il giudice penale fonti di certezza legale, tuttavia costituiscono elementi indiziari corrispondenti a criteri logici, utilizzabili per una corretta motivazione del sentenza di condanna (Sez. 3, n. 7491 del 21/06/1991 Ud. (dep. 12/07/1991) Rv. 188181; Sez. 3, n. 39960 del 30/09/2019, Rv. 276890 – 01, non massimata sul punto). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha precisato, innanzitutto, che l’imputato non contesta l’omessa presentazione della dichiarazione IRPEF relativa al 2014, ma lamenta l’inutilizzabilità degli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza. La Corte territoriale ha tuttavia evidenziato che l’accertamento fiscale si è basato su verifiche effettuate dalla Guardia di finanza alla luce dei
dati inseriti nell’anagrafe tributaria ed acquisiti mediante l’invio di questionari clienti della società e ai fornitori. Tali dati, tratti dal c.d. spesometro, sono s confrontati con le fatture emesse dalla società, reperite durante la fase delle indagini a seguito dell’invio della copia da parte dei clienti e fornitori interroga in fase di accertamento. La documentazione bancaria acquista, infine, ha fornito pieno riscontro degli addebiti mossi al ricorrente. La Corte territoriale ha, dunque, sul punto, richiamato quanto affermato dagli organi accertatori, i quali si sono avvalsi di un metodo di accertamento niente affatto deduttivo, come sostenuto dall’appellante, ma induttivo ed integrato, basato sulla precedente attività di verifica svolta dalla Guardia di finanza.
La doglianza concernente la mancata considerazione dei costi è generica. In proposito, si ricorda che, in tema di reati tributari, il giudice, per determinar l’ammontare dell’imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l’imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa final dell’accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Rv. 275856; Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015, Rv. 265160). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha affermato che il COGNOME, pur lamentando l’omessa valutazione dei costi, non ha fornito alcuna precisa informazione in ordine ai costi sostenuti dall’azienda, limitandosi ad affermare che “carte alla mano, avrebbe fatto tornare i conti”.
La Corte, inoltre, ha affermato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, e pertanto non sindacabile in questa sede, che anche quanto riferito dall’imputato, in ordine alla impossibilità di recuperare la contabilità dell società, in quanto impossibilitato ad accedere alla casa familiare ove tale contabilità era custodita, non è risultata né credibile né convincente; d’altronde l’asserto relativo alla impossibilità di accedere all’abitazione dove era custodita la documentazione, stante il rifiuto della moglie, non risulta supportato da alcuna documentazione, nonostante il ricorrente asserisca di aver esperito azioni giudiziarie e diffidato la moglie in tal senso.
3. Infine, anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzioNOMErio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Si è infatti affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o di circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio
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2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489), non essendo necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma solo quelli che egli ritiene decisivi, supportando ta convincimento con adeguata motivazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).
Nel caso in disamina la Corte non ha ritenuto non presenti elementi favorevoli positivamente valutabili ai fini della concessione delle circostanze generiche. Né il ricorrente ha dedotto la sussistenza di elementi specifici favorevoli, limitandosi a richiamare lo stato di buona fede e i suoi precedenti penali, e l’aver prestato il consenso a rendere l’esame.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore