Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9033 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9033 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME DI COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 17000/2025
NOME COGNOME
CC – 28/11/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VOGHERA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Il ricorso di COGNOME NOME condannato in ordine al reato ex art. 10 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile.
Riguardo al primo motivo proposto per vizio di violazione di legge e di motivazione, con cui si lamenta la mancata considerazione in via induttiva almeno di una percentuale dei costi sostenuti nei singoli periodi di riferimento, è del tutto destituito di fondamento atteso che la esclusione di elementi passivi è intervenuta siccome non fondati su dati oggettivi come precisato, correttamente, in sentenza, confutandosi la tesi difensiva sul ricorso a criteri presuntivi in assenza di elementi oggettivi. E’ principio generale quello per cui in tema di reati tributari, rispetto ai ricavi individuati sulla base di precisi elementi documentali, e nel caso di specie sono intervenuti accertamenti extracontabili, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Gallo, Rv. 284554 – 01). Quanto al secondo motivo, sulla pena si deve precisare che secondo l’incontestato riepilogo del gravame di cui alla sentenza, in quella sede quanto al trattamento sanzionatorio si era solo richiesto in via specifica l’applicazione delle attenuanti generiche, per cui solo entro questi limiti, con esclusione quindi di tutti gli altri rilievi incidenti sul trattamento sanzionatorio, pu˜ esaminarsi l’attuale motivo (cfr. in tal senso, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 Ð 01), che
appare inammissibile a fronte di motivazione adeguata che valorizza l’assenza di elementi positivi e la personalitˆ negativa del ricorrente. Si rammenta poi anche che – pen. è oggetto di un giudizio di fatto e pu˜ essere esclusa dal giudice con motivazio
sindacabile in sede di legittimitˆ, purchŽ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenu n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv 242419). Si è anche affermato che Çai fini
pu˜ limitarsi a prendere in esame beneficio, sicchŽ anche un solo elemento attinente alla personalitˆ del colpevole o all’entitˆ del reato ed alle modali tˆ di esecuzione di esso pu˜ essere sufficiente in tal sensoÈ (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ è deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME