Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43333 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43333 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 19/09/2023
DEPC!TATA IN CANCELI:NOME
SENTENZA
26 OTT 2023
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Arzachena il DATA_NASCITA
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NOME avverso l’ordinanza emessa il 16/02/2023 dal Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la NOMEone svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibili del ricorso
RITENUTO IN FATTO E ONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 16/02/2023, il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto emesso in data 23/11/2022 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Na aveva disposto – per quanto(qui rileva – il sequestro preventivo finalizzat confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di COGNOME NOMENOME NOME NOME concorso nei reati di cui agli artt. 3, 10-quater e 13-bis d.lgs. n. 74 del 20 ascritti ai capi 65 e 169 della rubrica.
Ricorre per cassazione il COGNOMECOGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla individuazione degli elementi necessari configurare la responsabilità concorsuale del professionista nei reati tribut
difensore evidenzia che il COGNOME non poteva essere consapevole dell’inesistenza dei crediti IVA o comunque del loro carattere fittizio, essendo tra l’altro stato escluso, nella stessa ipotesi accusatoria, dal novero dei partecipi del reato associativo contestato ad altri indagati. Si censura l’ordinanza per aver ritenuto sufficiente, ai fini predetti, l’apposizione del visto “leggero” di conformità al cred IVA di cui al capo 65), che in realtà attestava la sola corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della documentazione e alla normativa di settore. Si evidenzia, al riguardo, che il controllo del professionista, pur non potendo essere meramente formale, non contempla poteri investigativi sulla veridicità della documentazione consegnata. Analoghe considerazioni vengono svolte in ordine alla indebita compensazione di cui al capo 169), in NOMEone alla quale il COGNOME si era limitato ad una mera attività di trasmissione di documenti, mentre l’ideatore e promotore era stato individuato in COGNOME NOME. Il difensore conclude nel senso della insussistenza degli elementi necessari per la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIOtore AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che nel percorso argonnentativo del Tribunale non emergevano violazioni di legge o carenze motivazionali deducibili, avendo al contrario il Collegio esaustivamente F ve..4 argomentato quanto al contributo assicurato dale3129:25133 con le operazioni di apposizione del visto di conformità, di presentazione delle dichiarazioni, e ai rapporti con l’OLIVA e la sua struttura.
Con atto trasmesso in data 08/09/2023, la difesa del COGNOME ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Tale sopravvenienza GLYPH impone una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta, e la condanna del COGNOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle “nmende che si ritiene equo quantificare in Curo cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di turo cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle rnmende.
Così deciso il 1 Il Consigli settembre 2023 stensore
Il Presidente