Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1110 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1110 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEVOTO NOME COGNOME nato a RAPALLO il 03/05/1963
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 29 gennaio 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Genova il 14 febbr 2023, ha rideterminato in anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione la pena a carico di NOME NOME COGNOME ritenuto colpevole, con concessione dei doppi benefici di legge, dE i reati ex a 4, 5 e 10 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatti accertati in Chiavari in epoca compresa tra settembre 2015 e il 12 novembre 2019, mentre, tra giudizio di primo grado e giudiAo di appel o, interveniva declaratoria di parziale estinzione per prescrizione in ordine a un’ulteric re ipote reato ex art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000, rispetto ai fatti commessi sino al 30 settembre 2
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudiz colpevolezza dell’imputato in ordine ai reati di cui agli art. 4 e 5 del d. Igs. n. 74 del 200 del reato ex art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000 come erroneamente indicato nell’int astazione motivo), è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazior e alternat delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di marito, i nel richiamare gli esiti della verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza di Chiava confronti della società “RAGIONE_SOCIALE” (ditta individuale) e “RAGIONE_SOCIALE” di RAGIONE_SOCIALE Devoto, hanno evidenziato che, rispetto agli anni di imposta 2016 e 2017, la “RAGIONE_SOCIALE non ha presentato la dichiarazione annuale dei redditi, omettendo così di dichiarare operazio attive imponibili per 832.238,40 euro nel 2016 e per 165.747,36 euro nel 2017, co i irpef eva pari, rispettivamente a 248.817,48 euro (2016) e a 63.849,34 euro (2017), mentre, rispetto ag anni 2014 e 2015, è stato accertato che la “RAGIONE_SOCIALE” ha sì presentato la dichiarazi annuale Iva, ma indicando volumi di affari inferiori a quelli reali, con Iva evasa rispettivamente, a 215.419,00 euro (2014) e a 154.738,85 euro (2015). Inoltre, sempre ccn riferimento all’anno 2014, è emerso che Devoto ometteva di indicare i compensi incassati qua e amministratore della “RAGIONE_SOCIALE” per 395.589,35 euro, con imposta irpef ?.vasa pari 168.407,56 euro. Immune da censure è stato legittimamente ritenuto il criterio utilizzato da P.G. per calcolare gli elementi attivi sottratti all’imposizione fiscale, avendo i finanzie conto dei versamenti effettivamente riscontrati sui conti correnti e sui rapporti ba riconducibili all’imputato, senza considerare i costi non debitamente documentati, ci è in coerenza con l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Rv. 284554, Sez. 3 n. 8700 del 16/01/2019, Rv. 275856 e Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015, Rv. 2651E 0), secondo cui, in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l’ammontare della impot;ta ev tenuto a operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di a :certamen dell’imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, soffre delle limitazioni che derivano dall finalità dell’accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché, nel caso i i cui i non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie siano individuati sulla base non di presun ma di precisi elementi documentali, quali le entrate registrate nella contabilità o nei cDnti c bancari, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazior i fatt 3 cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perime del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma cel giudizio colpevolezza dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 10 del d. Igs. n. 74 del anch’esso manifestamente infondato, non confrontandosi l’impugnazione con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (cfr. pag. 3), nella quale è stato soti olineato l’imputato, rispetto agli anni 2014, 2015 e 2016, non ha esibito le scritture contabili, esse la commercialista della società limitata a fornire solo una piccola parte della contabilità, m è rimasta del tutto indimostrata l’asserzione dell’imputato secondo cui (circostz nza pera ignota anche alla commercialista) la contabilità relativa al 2014 sarebbe andata pesa a segui di un’alluvione, non essendo stata presentata alcuna denuncia di smarrimento in té – I senso.
Né rileva che alla ricostruzione del volume di affari della società gli operanti siano comun pervenuti in base agli esiti degli accertamenti bancari, avendo questa Corte più volte afferma (cfr. Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Rv. 275005) che, in tema di reati tributari, I impossi di ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occult documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo and e quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato c:he declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p rocessuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 settembre 2024.