Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23546 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di COSENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto pronunciarsi declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta formulata dal Pubblico Ministero, ha revocato, nei confronti di NOME COGNOME, il beneficio dell’indulto concessogli con sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro del 13/03/2007, irrevocabile il 02/04/2008, in ragione delle ulteriori condanne inflittegli con sentenza GIP Tribunale Napoli del 01/04/2008 irrevocabile il 06/05/2010, e Corte d’appello di Catanzaro del 25/02/2019, COGNOME irrevocabile il 17/01/2020; ha nel contempo respinto l’eccezione formulata dalla Difesa di estinzione della pena per decorso del tempo, osservando come successivamente alla condanna indultata (per il reato di ricettazione), il COGNOME avesse subìto, nel tempo necessario alla prescrizione della pena, una condanna con declaratoria di recidiva aggravata per cessione di sostanze stupefacenti, reato della stessa indole di quello di cui alla sentenza che aveva applicato il beneficio.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condanNOME, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata declaratoria di estinzione della pena di cui alla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro del 13/03/2007, irrevocabile il 02/04/2008. Il G. E. ha errato nel ritenere che la pena inflitta con la citata sentenza non fosse estinta per decorso del tempo, avendo erroneamente ritenuto il reato di cessione di sostanze stupefacenti (di cui alla sentenza GIP Tribunale Napoli del 01/04/2008 irrevocabile il 06/05/2010) della stessa indole di quello di ricettazione, contestato nella sentenza nella quale era stato applicato l’indulto.
Osserva il ricorrente come in realtà si tratti di fatti diversi che ledono diversi beni giuridici (da un lato il patrimonio, dall’altro la salute pubblica).
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché generico, aspecifico e comunque manifestamente infondato.
Il Giudice dell’esecuzione ha correttamente respinto l’eccezione formulata dal condanNOME volta ad ottenere la declaratoria di estinzione della pena inflitta con la
sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro del 13/03/2007, irrevocabile il 02/04/2008, di condanna per il reato di ricettazione.
A ragione del decidere, il Giudice dell’esecuzione ha evidenziato come ricorressero nel caso di specie motivi ostativi a detta declaratoria, rappresentati dall’avere il condanNOME durante il periodo necessario per l’estinzione della pena irrogata con la sentenza del 13/03/2007, decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa (02/04/2008), riportato due condanne inflittegli con sentenza GIP Tribunale Napoli del 01/04/2008 irrevocabile il 06/05/2010, e della Corte d’appello di Catanzaro del 25/02/2019, irrevocabile il 17/01/2020, entrambe per violazione legge stupefacenti.
Correttamente il G.E. ha evidenziato trattarsi di reati della stessa indole di quello giudicato con la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro del 13/03/2007, in applicazione del principio già affermato da questa Corte per cui per “reati della stessa indole”, ai sensi dell’art. 101 cod. pen., devono intendersi anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti – per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati – caratteri fondamentali comuni (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166 – 06, nonché Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014, Rv. 261869 – 01, che ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ravvisato la stessa indole nel reato di spaccio di stupefacenti ed in quello di furto in abitazione; e Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Durdev, Rv. 260800 – 01 che ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato identità di indole tra il reato di ricettazione e quello di cessione di stupefacenti).
Peraltro il G.E. ha anche evidenziato la sussistenza di ulteriore, concorrente ed autonomo, motivo ostativo alla declaratoria di prescrizione della pena (a fronte del quale nulla viene dedotto in ricorso), rappresentato dall’avere il COGNOME subito, durante il periodo necessario per l’estinzione della pena, una condanna (inflitta con la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 25/02/2019, irrevocabile il 17/01/2020, relativa a fatto commesso il 19/02/2014), con declaratoria di recidiva aggravata.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel qualificare come «inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti» (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 – 01; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972 – 01), costituendo onere del ricorrente la rappresentazione delle ragioni per le quali l’eliminazione del vizio dedotto condurrebbe ad una diversa valutazione del complessivo compendio probatorio (Sez. 5, n. 8096 dei 11/01/2007, COGNOME, Rv. 235734 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente