Reati della stessa indole: la Cassazione nega la tenuità del fatto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il delicato tema della non punibilità per particolare tenuità del fatto, delineando i confini applicativi dell’art. 131-bis del codice penale. La pronuncia chiarisce come la presenza di precedenti per reati della stessa indole possa costituire un ostacolo insormontabile per l’accesso a tale beneficio, confermando l’importanza del concetto di “comportamento non abituale”.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero correttamente valutato la possibilità di escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto contestato.
La Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione sulla base dei precedenti penali dell’imputato, che includevano tre condanne per furto e una per violazione della normativa sugli stupefacenti. Secondo i giudici, tale curriculum criminale indicava una tendenza a delinquere che mal si conciliava con i presupposti della norma invocata.
Reati della stessa indole e la decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte nel precedente grado di giudizio. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del comportamento dell’imputato come “abituale”, elemento ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
I giudici hanno ribadito il principio secondo cui la nozione di reati della stessa indole non si limita a illeciti che violano la medesima disposizione di legge. Al contrario, essa comprende anche condotte che, pur essendo previste da norme diverse, condividono “caratteri fondamentali comuni”, sia per la natura dei fatti che li costituiscono, sia per i motivi che li hanno determinati. Nel caso di specie, i precedenti per furto e violazione della legge sulla droga sono stati considerati sintomatici di una medesima inclinazione a commettere reati, rendendo impossibile qualificare il fatto come un episodio isolato e di particolare tenuità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si ancora a un consolidato orientamento giurisprudenziale. L’inammissibilità del ricorso deriva dalla sua natura riproduttiva, ovvero dalla mancanza di argomenti nuovi e specifici in grado di confutare la logicità e la correttezza giuridica della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, ha applicato correttamente il principio che esclude la non punibilità quando il comportamento non è occasionale. La presenza di precedenti penali specifici e della stessa indole è stata considerata una prova sufficiente della non occasionalità del comportamento delittuoso, giustificando pienamente il diniego del beneficio.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che, stante l’inammissibilità, scatta l’applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale. Non ravvisando un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine nell’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto: la valutazione non deve limitarsi al singolo episodio, ma deve estendersi alla condotta complessiva dell’autore del reato. La presenza di precedenti per reati della stessa indole è un indicatore cruciale di una propensione a delinquere che impedisce di considerare il fatto come un’eccezione meritevole di non punibilità. La decisione serve da monito sulla necessità di una valutazione rigorosa dei presupposti soggettivi, oltre che oggettivi, prima di poter beneficiare dell’esclusione della punibilità.
Quando un comportamento è considerato “abituale” e quindi ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.?
Un comportamento è considerato abituale quando l’autore del reato ha precedenti penali per reati della stessa indole. Questa condizione dimostra che il fatto non è un episodio isolato, ma si inserisce in un quadro di condotta non occasionale.
Cosa significa esattamente “reati della stessa indole”?
Secondo la Corte, per “reati della stessa indole” si intendono non solo quelli che violano la stessa norma di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da norme diverse, presentano caratteristiche fondamentali comuni, sia per la natura dei fatti che per i motivi che li hanno determinati.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella proposizione del ricorso, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37053 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37053 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il vizio motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è inammissibil perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con cor argomenti giuridici dalla Corte d’appello, la quale ha ribadito l’assenza della non abitualit comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità in esame, attes precedenti penali della stessa indole (tra cui tre condanne per furto, una per violazione dell 73 d.P.R. n. 309 del 1990) di cui è gravato il ricorrente, in ciò facendo corretta applicazion principio secondo cui per “reati della stessa indole devono intendersi non solo quelli che viol una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti – per la natura dei fatti che li costituiscon motivi che li hanno determinati – caratteri fondamentali comuni (da ultimo, Sez. 3, n. 380 del 10/05/2019, dep. 13/09/2019, Assisi, Rv. 278166);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.