Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29411 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29411 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Ozieri il 10/07/1993
avverso la sentenza del 03/12/2024 del GIjIP di SASSARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria con la quale il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per l’Udienza preliminare del Tribunale di Sassari, a seguito di pronuncia di annullamento con rinvio resa dalla Prima Sezione Penale di questa Corte, ha confermato la responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all’art. 4 della legge 8 aprile 1975, n. 110.
2.11 COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia avv. NOME COGNOME affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo denuncia la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. poiché sarebbe stata disattesa l’indicazione, ritraibile dalla decisione di annullamento con rinvio, di argomentare concretamente sulla medesima indole dei reati già commessi da esso imputato per ritenere il reato abituale, in modo da precludere l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
A fondamento della censura espone che i precedenti a proprio carico non sono omogenei al delitto ascritto, trattandosi di reati come maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale.
2.2. Mediante il secondo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 627 cod. proc. pen. e la non corretta determinazione della pena ex art. 442, comma 2, dello stesso codice, che prevede la riduzione della metà in caso di scelta del rito abbreviato per i reati non contravvenzionali, come evidenziato, peraltro, nella pronuncia caducatoria della Prima Sezione Penale di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è fondato, con rilevanza assorbente rispetto al secondo.
1.1. Va premesso che per “reati della stessa indole” devono intendersi non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (ex ceteris, Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324; Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, C., Rv. 266545; Sez. 1, n. 46138 del 27/10/2009, Greco, Rv. 245504).
Inoltre, ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., l’identità dell’indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186).
1.2. Ciò posto, nella pronuncia di annullamento con rinvio resa dalla Prima Sezione Penale di questa Corte, si era evidenziato che il Giudice dell’udienza preliminare non aveva effettuato l’accertamento sulla rnedesimenza dell’indole dei fatti di reato commessi dal ricorrente, limitandosi a richiamare genericamente che l’imputato ha numerosi precedenti penali a carico.
GLYPH
A fronte di tale indicazione della pronuncia rescindente, la decision impugnata si è limitata ad affermare che il Piliu non poteva giovarsi della causa non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto risultava che a commesso in precedenza plurimi reati di analoga indole perché “caratterizzati da violenza morale e materiale contro la persona (tra cui, lesioni personali dolo maltrattamenti e violenza sessuale)”.
Sennonché manca ancora una volta – il che è particolarmente evidente per i delitti caratterizzati da violenza solo morale – un concreto accertamento su stessa indole dei delitti precedentemente commessi dall’imputato rispetto al rea contravvenzionale di cui al giudizio in esame, cui neppure si fa riferimento p correlarlo agli altri, accertamento che pure era stato richiesto, come detto, d pronuncia caducatoria di questa Corte.
2.L’accoglimento del primo motivo, comportando l’esigenza che vengano esaminate dal giudice del rinvio le condizioni per l’operare della causa di esclusi della punibilità dell’art. 131-bis cod. pen., determina l’assorbimento d doglianze sul trattamento sanzionatorio.
Peraltro, anche sotto tale aspetto, come aveva già sottolineato precedente decisione di annullamento, qualora la Corte territoriale ritenga n applicabile l’art. 131-bis cod. pen., dovrà determinare la pena nel rispetto d regola dettata dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la riduzi della stessa nella misura della metà nell’ipotesi in cui, come nel caso di spe l’imputato abbia optato per il rito abbreviato in un giudizio per l’affermazione d sua responsabilità penale per un reato contravvenzionale.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari
In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 1 quanto imposto dalla legge, considerati i riferimenti allo stato di salute ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari;
GLYPH
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto
dalla legge.
Così deciso in Roma il 18/06/2025
Il Consigliere estensore