Reati satellite e discrezionalità del giudice nel calcolo della pena
La determinazione della sanzione penale, specialmente quando coinvolge i reati satellite in regime di continuazione, rappresenta uno dei momenti più delicati del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui limiti dell’obbligo di motivazione del giudice quando si tratta di quantificare gli aumenti di pena.
Il caso e la contestazione sui reati satellite
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il motivo principale del gravame riguardava la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla determinazione degli aumenti di pena per i cosiddetti reati satellite. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente giustificato i criteri utilizzati per calcolare l’incremento sanzionatorio derivante dalla continuazione tra i diversi illeciti contestati.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito che la graduazione della pena, inclusi gli aumenti per la continuazione e le variazioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato seguendo i criteri guida degli articoli 132 e 133 del codice penale, ma non richiede un formalismo eccessivo se il risultato finale appare equilibrato.
Quando la motivazione può essere sintetica
Un punto centrale della decisione riguarda l’estensione dell’obbligo motivazionale. La Corte ha specificato che, qualora il giudice individui aumenti di esigua entità per i reati satellite, non è tenuto a fornire una spiegazione analitica e dettagliata per ogni singolo passaggio del calcolo. La modesta entità dell’aumento esclude, di per sé, il rischio di un esercizio arbitrario del potere discrezionale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio di proporzionalità e sull’economia processuale. Il giudice di merito ha il compito di valutare la gravità complessiva del fatto e la capacità a delinquere del reo. Quando gli aumenti per i reati satellite sono quantificati in misura minima o comunque contenuta, l’obbligo di motivazione si considera assolto anche attraverso una valutazione globale, purché aderente ai parametri normativi. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che i giudici di appello avevano operato correttamente, rendendo superfluo un ulteriore approfondimento giustificativo che avrebbe appesantito il provvedimento senza aggiungere valore alla tutela dei diritti dell’imputato.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma la validità dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la specificità della motivazione sulla pena è direttamente proporzionale alla gravità degli aumenti applicati. Per i reati satellite, se l’incremento è modesto, prevale la discrezionalità tecnica del magistrato. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, sottolineando l’importanza di presentare ricorsi fondati su vizi di legittimità concreti e non generici.
Quando il giudice deve motivare analiticamente l’aumento per i reati satellite?
L’obbligo di una motivazione specifica e dettagliata sorge principalmente quando gli aumenti di pena applicati sono di entità rilevante o si discostano sensibilmente dai minimi edittali.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è giudicato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, comportando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Quali articoli del codice penale regolano la discrezionalità del giudice nella pena?
Gli articoli di riferimento sono il 132 e il 133 c.p., che impongono al giudice di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51548 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51548 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione degli aumenti di pena per i reati satell è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e agli aumenti pe continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come nella specie (si veda, in particolare, p 5 della sentenza impugnata);
che il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto pe ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliat qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01), ciò che è avvenuto nel caso in esame, considerato che gli aumenti per continuazione sono stati quantificati in misura modesta;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente