Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14650 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14650 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Agerola (Na) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 6/7/2010 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6/7/2010, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, applicava a NOME la pena di 10 mesi di reclusione con riguardo ai reati di cui agli artt. 181, comma 1-bis, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, 44, 64-71, 65-72, 93-95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 110, 734 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo – con unico motivo la violazione di legge, quanto all’art. 181 citato, con riferimento alla sentenz Corte costituzionale n. 56 del 2016. La decisione del Tribunale di Torre Annunzia dovrebbe essere annullata con riguardo al delitto di cui al capo D), da riquali in contravvenzione in forza della citata sentenza della Corte costituzionale, come avvenuto, peraltro, nei confronti della coimputata NOME COGNOME, con senten della Corte di appello di Napoli allegata al ricorso. La riqualificazione del ca peraltro, comporterebbe l’illegalità dell’intera pena applicata al COGNOME, infi del tutto d’accordo sanzionatorio, così consentendo di rinegoziarlo o di proseg il giudizio nelle forme ordinarie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato.
Occorre premettere che la sentenza in oggetto, sia pur emessa il 6/7/201 ha visto la notifica (all’imputato e ai suoi difensori) dell’avviso di deposi motivazione non contestuale soltanto nel 2023, a seguito della rinnovazio disposta dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata c ordinanza del 5/4/2023; tale provvedimento, peraltro, è stato impugnato p cassazione dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, ma relativo ricorso è stato rigettato da questa Corte con sentenza del 20/10/ come annotato in calce alla pronuncia di patteggiamento.
Tanto premesso, ai sensi dell’art. 181, comma 1 -bis, d. Igs. n. 42 del 2004, contestato al capo D) (e reato più grave, anche in termini sanzionato “Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue l di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’ar 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di comma 1: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristi paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con app provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed ab comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento del volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento d medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
5.1. Nelle more della discussione del presente ricorso, è stata pronunciat sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo 2016, che ha dichiar
l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis in esame, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed». Ne consegue che la natura delittuosa della condotta permane ormai soltanto con riguardo alla seconda parte di quest’ultima lettera b), concernente gli interventi che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
Ebbene, dalla lettura del capo di imputazione e della sentenza impugnata non risulta che l’abuso realizzato dal ricorrente sia sussumibile in alcuna di queste ultime ipotesi, non emergendo oggettivi riferimenti in tal senso.
Il delitto, pertanto, deve essere riqualificato in contravvenzione; da ciò consegue l’illegalità della pena applicata nella sua interezza e la nullità dell’accordo sanzionatorio nella sua totalità; accordo che, peraltro, aveva visto nello stesso capo D) la fattispecie più grave.
La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata; nelle more del giudizio, tuttavia, tutte le contravvenzioni – contestate il 6/12/2008 – si sono estinte per prescrizione, cosicché la sentenza deve essere annullata senza rinvio per questa causa con riguardo a tutti i reati in rubrica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2024