Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 547 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 547 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta, presentat nell’interesse di NOME COGNOME, intesa all’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione con riferimento all’espiazione della pena a lui irrogata.
Ha, a tal fine, rilevato: che il condannato, al momento della proposizione dell’istanza, non aveva ancora scontato la porzione di sanzione relativa a reati ostativi, ai sensi dell’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, al suo accoglimento; che non si versa in ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile; che COGNOME è venuto meno all’onere di allegare elementi idonei a superare la presunzione relativa di persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata o di pericolo, in caso di ammissione a misura alternativa alla detenzione, del loro ripristino.
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Con il primo motivo, lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare che la pena in espiazione riguarda, in parte, reati non «ostativi», con riferimento ai quali non opera la richiamata presunzione di pericolosità e le condizioni di accesso alle misure alternative alla detenzione sono meno restrittive.
2.2. Con il secondo motivo, rileva che la motivazione dell’ordinanza impugnata è carente atteso che, da un canto, non chiarisce perché le circostanze da lui esposte non valgano ad assicurargli l’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in relazione a pena afferente, in buona parte, a reati «comuni» e, dall’altro, trascura la necessità di verificare, anc attraverso l’attivazione dei previsti poteri istruttori, l’attitudine degli ele addotti – ivi compresi quelli concernenti il percorso rieducativo da lui seguito e le peculiari condizioni personali ed ambientali – ad escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
Rileva che, in tal modo, il Tribunale di sorveglianza ha finito per assegnare alla presunzione di pericolosità carattere assoluto anziché relativo.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto de ricorso.
ITÌ
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.
Con il primo motivo, COGNOME segnala che la pena in espiazione comprende anche, nella misura di un anno e dieci mesi di reclusione, quella inflittagli per reati estranei al catalogo di quelli «ostativi» ed invoca, di conseguenza, l’applicazione, nella valutazione dell’istanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, di criteri diversi da quelli utilizzati, nella fattispecie, dal Tribunale di sorveglianza.
Così facendo, sollecita, in sostanza, lo scioglimento del cumulo, operazione che, in astratto ammissibile (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 28141 del 18/06/2021, Festa, Rv. 281672 – 01), gioverebbe, nondimeno, alla sua causa solo a condizione dell’avvenuta, integrale espiazione, al tempo della presentazione della domanda, della quota di pena relativa a reati «ostativi», ciò che, nel caso di specie, non risulta dedotto né, tantomeno, dimostrato.
In RAGIONE_SOCIALE al secondo motivo, va ricordato come l’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede che, in linea generale, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, possano essere concessi ai detenuti e internati per tali delitti solo nei casi in cui costoro collaborino con la giustizia a norma del successivo art. 58-ter.
Il comma 1-bis dell’art. 4-bis come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 – dispone, tuttavia, che i predetti benefici possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione, a condizione che i condannati «dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione RAGIONE_SOCIALE di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».
La citata disposizione prevede, subito dopo, che «al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interes a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustiz riparativa».
Il comma 2 dell’art. 4 -bis assegna, poi, alla magistratura di sorveglianza il compito di richiedere, in vista della decisione sull’istanza di ammissione ai benefici penitenziari e per il tramite del RAGIONE_SOCIALE, dettagliate informazioni che, con specifico riferimento ai casi, quale quello in esame, di cui al comma 1 -bis consentano di «verificare la fondatezza degli elementi offerti dall’istante in merito al perdurar dell’operatività del RAGIONE_SOCIALE di appartenenza o del contesto RAGIONE_SOCIALE nel quale il reato è stato consumato, al profilo RAGIONE_SOCIALE del detenuto o dell’internato e alla sua posizione all’interno dell’associazione, alle eventua nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione».
La normativa di nuovo conio impone, altresì, al giudice di sollecitare il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all’articolo commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e di acquisire informazioni dalla direzione dell’istituto ove l’istante è detenuto internato, nonché di disporre, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in RAGIONE_SOCIALE alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle atti economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.
Il comma 2 -bis stabilisce, ancora, che «Quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria» e che «In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull’istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti…».
Dette regole trovano parziale eccezione per coloro che abbiano commesso delitti previsti dall’art. 4-bis, comma 1, prima dell’entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, i quali, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello stesso d legge, hanno accesso ai benefici di cui all’art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, «nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, acc nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e de responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confront medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenu previste dall’articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 11 secondo comma, del codice penale», a condizione che siano acquisiti elementi tal da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terror o eversiva.
La normativa transitoria testé richiamata – riservata a coloro che versin nelle condizioni soggettive indicate, cioè che, al momento di entrata in vigore d novella, si siano già visti riconoscere l’impossibilità o l’irrilevanz collaborazione ovvero talune specifiche circostanze attenuanti – non pare, dispetto di quanto rilevato dal Tribunale di sorveglianza, applicabile a COGNOME che, per quanto consta, non versa in alcuna delle condizioni indicate, sic l’accertamento del superamento della presunzione di legge deve essere compiuto avendo riguardo all’attuale disposto dell’art. 4-bis, comma 1-bis.
Risulta dalla superiore esposizione che la novella ha trasformato presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti per il non collaborante prevista dal precedente testo dell’art. 4-bis, in relativa, con allegazione che spetta alla parte e con la previsione di oneri istruttori per il giudice della sorvegli
Alla luce della nuova normativa, quindi, il Tribunale di sorveglianza è tenu ad apprezzare la pericolosità del detenuto per reati ostativi «di prima fasci particolare quanto al pericolo del mantenimento o del ripristino dei collegamen con associazioni criminose, mediante l’esame approfondito della sua condotta carceraria e della partecipazione all’attività rieducativa, e se necessario svol accertamenti tramite l’autorità di polizia.
In questo senso si è, del resto, orientata, sin dall’entrata in vigore del testo dell’art. 4-bis, la giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che «In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per re ostativi cd. “di prima fascia”, per effetto delle modifiche apportate all’art.4pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l
30 dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo la collaborazione con l’autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione – divenuta relativa – di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell’assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all’art. 4-bis, comma 2, ord. pen.» (Sez. 1, n. 35682 d 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 – 01).
Tanto, alla luce dell’espresso rilievo secondo cui «La novella del 2022 richiede dunque che sia esercitato il potere valutativo di merito in RAGIONE_SOCIALE alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorren alla luce della nuova qualità – relativa e superabile – della presunzione d mantenimento di collegamenti con l’organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale», accompagnato dal riconoscimento che detta situazione «non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all’accesso ai benefici penitenziari, restando nell’ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con nuova regola iuris, e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l’assenza di collegamenti, attuali potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso»; con l’esplicita indicazione del dovere, per il Tribunale di sorveglianza, di avvalers degli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma dell’art. 4 – bis.
6. Nel caso di specie, COGNOME, nel corso del procedimento introdotto dalla presentazione dell’istanza di ammissione a misure alternative e definito con l’emissione dell’ordinanza impugnata e, poscia, nell’articolare i motivi di ricorso per cassazione, è in radice venuto meno al prescritto onere di allegazione, omettendo di indicare con sufficiente specificità gli elementi che, nella sua prospettiva, comproverebbero l’attualità dei suoi collegamenti con il crimine organizzato ed il pericolo, nel caso di esecuzione della pena in forma diversa da quella carceraria, di loro ripristino e che egli ha evocato in termi di tangibile impalpabilità ed alludendo, in modo non meno generico e senza il benché minimo conforto fattuale, al suo percorso rieducativo ed alle circostanze personali ed ambientali.
Così facendo – carente, vieppiù ogni riferimento ad eventuali iniziative riparatorie, elemento normativo di co-valutazione della concessione del beneficio (Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, AVV_NOTAIO, Rv. 286347 – 01) ineccepibile si palesa la decisione del Tribunale di sorveglianza laddove
sancìsce che «l’assolvimento dì tale specifico onere di allegazione da parte d condannato che invoca il beneficio è la necessaria condizione per l’esercizi (successivo) dei poteri istruttori da parte della magistratura di sorveglianza difetto della quale quest’ultima non è in grado di procedere ad alcun ulterio accertamento».
Solo, invero, qualora il condannato – diversamente da quanto, in concreto, accaduto – avesse illustrato circostanze di fatto tali, ai sensi del rinnovato ar bis, da consentire il superamento della presunzione relativa, il Tribunale d sorveglianza sarebbe stato tenuto a valutarne la fondatezza e, nella prospetti considerata, la sufficienza e ad acquisire le ulteriori informazioni rite necessarie sia quanto al pericolo di contatti del condannato con l’associazione appartenenza, esercitando i poteri istruttori attribuiti dall’art. 4-bis, comma 2, legge 25 luglio 1975, n. 354, sia quanto al percorso rieducativo eventualmente seguito, chiedendo, se del caso, all’équipe trattamentale una relazione aggiornata.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussis elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in co nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarator dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichìara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 01/10/2025.