Reati Ostativi e Detenzione Domiciliare: La Cassazione Conferma il Divieto Assoluto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delicato tema dei reati ostativi e sulla loro incidenza rispetto alla concessione della detenzione domiciliare. La decisione ribadisce un principio consolidato: la condanna irrevocabile per determinati delitti, considerati di particolare allarme sociale, crea una barriera insormontabile all’accesso a questa misura alternativa, indipendentemente da altre circostanze. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
Il Caso in Esame: La Richiesta di Detenzione Domiciliare Rigettata
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per reati molto gravi, tra cui estorsione tentata e consumata e rapina, tutti aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 (la cosiddetta aggravante mafiosa). Tali delitti rientrano nel catalogo dei reati ostativi previsti dall’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario.
L’interessato, dopo aver visto respinta la sua istanza dal Tribunale di Sorveglianza, si è rivolto alla Corte di Cassazione. La sua tesi difensiva si basava su un’argomentazione precisa: sosteneva che la domanda di detenzione domiciliare dovesse essere considerata ammissibile poiché la quota di pena relativa ai reati ostativi era già stata interamente scontata. In altre parole, secondo il ricorrente, l’ostacolo normativo sarebbe venuto meno una volta espiata la parte di condanna specifica per quei delitti.
L’Interpretazione dei Reati Ostativi secondo la Suprema Corte
La Cassazione ha giudicato il ricorso ‘manifestamente infondato’, chiudendo ogni porta all’interpretazione proposta dalla difesa. Il cuore della decisione risiede nell’analisi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, dell’Ordinamento Penitenziario, che disciplina le preclusioni alla detenzione domiciliare.
I giudici hanno chiarito che questa norma opera un rinvio secco e diretto unicamente al ‘catalogo’ dei reati elencati nell’art. 4-bis. Non rinvia, invece, alle altre e più complesse condizioni previste da quest’ultimo articolo, come la necessità di accertare l’esistenza di legami con la criminalità organizzata. Di conseguenza, per negare la detenzione domiciliare è sufficiente la presenza di una condanna definitiva per uno dei reati ostativi, senza che rilevi l’assenza di collegamenti attuali con ambienti criminali, terroristici o eversivi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato la tesi difensiva con due argomenti principali. In primo luogo, ha ribadito che la condanna per un reato ostativo è di per sé causa ostativa all’applicazione della misura, come già affermato in precedenti pronunce. Il legislatore ha inteso creare una preclusione assoluta basata unicamente sulla natura del titolo di reato.
In secondo luogo, la Corte ha definito l’argomento relativo all’avvenuta espiazione della quota di pena per i reati ostativi come infondato e, soprattutto, smentito dai fatti. I dati contenuti nel provvedimento di cumulo delle pene, emesso dalla Procura competente e mai contestato dal ricorrente, dimostravano il contrario. Pertanto, la pretesa del condannato era priva di qualsiasi fondamento fattuale e giuridico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso e di facile applicazione per i giudici di sorveglianza. La presenza di una condanna irrevocabile per uno dei delitti elencati nell’art. 4-bis Ord. Pen. è un fattore che, da solo, rende inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter. Questa decisione conferma che la valutazione del magistrato è vincolata e non discrezionale: di fronte a un ‘reato ostativo’, la porta della detenzione domiciliare è e resta chiusa. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Una condanna per uno dei cosiddetti ‘reati ostativi’ impedisce sempre la concessione della detenzione domiciliare?
Sì, secondo l’ordinanza, una condanna irrevocabile per uno dei delitti elencati nell’art. 4-bis Ord. Pen. rappresenta una causa ostativa assoluta all’applicazione della detenzione domiciliare, a prescindere da qualsiasi altra valutazione, come l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
Se ho già scontato la parte di pena relativa al reato ostativo, posso chiedere la detenzione domiciliare per il resto della condanna?
No. La Corte ha ritenuto questa tesi infondata, specificando che la condanna per il reato ostativo preclude il beneficio per l’intera durata della pena in esecuzione, come risulta dal provvedimento di cumulo delle pene che unifica le varie condanne.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver intrapreso un’azione legale priva di validi motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38301 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38301 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOG A
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRI TTO
Visti gli atti.
e l’ Drdinanza
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME impugnata.
1. Le censure dedotte non superano il vaglio di ammissibililà perché manifestamente infondate.,
La previsione di cui all”art. 47 ter, comma 1-bis, Ord. Pen., con rig Jardo alle ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinVia unicamente al catalogo dei reati di cui al precedente art. 4 bis Ord. Pen. e non al contenuto di quest’ultima disposizione, relativa ad una pluralità di situazioni vdriamente articolate dal legislatore; ne consegue che rappresenta c usa ostativa all’applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile pE r uno dei delitti tassativamente indicati nel già menzionato art. 4 bis, a nulla rilevi: ndo, a t fine, l’insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ternoristica o eversiva (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv 278 )76 – 01; Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, dep. 20/12/2010, COGNOME, Rv. 24899!1
Correttamente, dunque, è stata dichiarata l’inammissibilità de la de manda di detenzione domiciliare, ai sensi dell’aA,47ter, comma 1-bis, Ord. Pen essendo AVV_NOTAIO in espiazione di condanne per reati aggravati dall’art. 7 del .1. n. 152 del 1991 (estorsione tentata e consumata e rapina).
La tesi difensiva secondo cui la domanda sarebbe ammissibile per I avvenuta espiazione della quota di pena inflitta per i reati ostativi è infon ata isultan smentita dai dati indicati nell’ordinanza impugnata in conformità a conlenuto del provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria in data 5 maggio 2022, nemmeno contestati.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibi ità c l ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spes in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazi pro( essuali e, ne c Ala causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favOre d .11a Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaIS ricorrente al p garn nto de spese processuali e della somma di euro tremila ammende. in favore del a Cí ssa delle
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.