Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38211 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38211 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 14/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Seminara, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale di sorveglianza de L’Aquila Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Letta la memoria di replica rassegnata dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, con cui Ł stato chiesto l’accoglimento del ricorso, con l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza de L’Aquila, con il provvedimento in epigrafe, reso il 15 aprile 2025, ha rigettato l’istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, alla semilibertà proposta da NOME COGNOME, condannato per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, di cui all’art. 416bis cod. pen., e di detenzione illegale di armi aggravata ex art. 7 d.l. 23 maggio 1991, n. 152, in espiazione di pena detentiva la cui conclusione risulta attualmente fissata al 27 maggio 2026.
Alla base di questo approdo i giudici di sorveglianza, all’esito della valutazione di tutti gli indicatori reputati rilevanti, hanno posto la conclusione dell’accertata assenza di un serio percorso di revisione critica da parte del condannato, anche per la mancata emersione dell’evoluzione positiva della sua personalità, con le conseguenti ripercussioni circa la considerazione della sua pericolosità sociale.
Avverso la suddetta ordinanza il difensore di COGNOME ha proposto ricorso chiedendone l’annullamento e affidando l’impugnazione a due motivi, unitariamente sviluppati.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 47 e 48 legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.).
2.2. Con il secondo motivo si prospetta la mancanza e illogicità della motivazione alla base del provvedimento impugnato.
La difesa sostiene che la motivazione che sorregge l’ordinanza in esame si concentra solo sull’aspetto intimo delle convinzioni e dei valori del detenuto riferendolo a un contesto
mafioso, evocato in modo assertivo quanto alla sua attualità, stante la mancanza di condanne successive a quelle in espiazione.
In ordine alla persistente protesta di innocenza relativamente ai reati accertati in merito alla sua posizione, il ricorrente osserva che tale atteggiamento non avrebbe potuto essere posto a suo carico, sicchØ da questa legittima posizione il Tribunale di sorveglianza non avrebbe dovuto far discendere l’addotta mancanza di revisione critica e il rilievo della mancata collaborazione, anche perchØ conferire rilievo alla collaborazione come unica condizione idonea a superare la presunzione di pericolosità per accedere alle misure alternative riflette uno schema oramai superato.
Per altro verso, la difesa evidenzia che la rivisitazione critica, dopo il superamento della presunzione assoluta di pericolosità, va riferita ad atti e comportamenti obiettivi da cui sia possibile trarre l’effetto dell’allontanamento definitivo del condannato dai contesti criminali, mediante un giudizio di ampio respiro, che deve riguardare l’intera vicenda esistenziale del medesimo: epperò, il Tribunale si Ł discostato da tali principi sottraendosi alla verifica effettiva di tutti gli elementi fattuali a sua disposizione, fra i quali il tempo trascorso dall’ultima condanna riportata da COGNOME, l’ineccepibile percorso inframurario, la partecipazione al trattamento, la revoca delle misure di prevenzione e delle misure imposte al momento della scarcerazione per decorrenza termini, la condotta senza rilievi serbata dal medesimo nel periodo di libertà fruito prima della definitività dell’ultima condanna, la sua costituzione in carcere al momento del conseguimento dell’irrevocabilità dell’ultima condanna e l’estraneità dal contesto criminoso del luogo di origine e anche dall’ambiente dei suoi familiari.
Conclusivamente, il ricorrente, nel sottolineare l’omessa valorizzazione del suo percorso esistenziale, fa notare che per l’ammissione alle misure alternative richieste l’ordinamento non richiede che il detenuto abbia completato la revisione critica, ma che il processo di revisione critica sia stato avviato.
Il Procuratore generale si Ł espresso nel senso del rigetto del ricorso osservando che le doglianze espresse risultano generiche a fronte di un’analisi che, oltre alla considerazione dei gravi reati commessi, ha tenuto in conto i pareri negativi degli organi consultivi e le risultanze dell’osservazione, da cui Ł emersa l’assenza di revisione critica da parte del detenuto in merito alla pregresse condotte, con la conseguente prognosi sfavorevole formulata dal Tribunale di sorveglianza, nel corretto esercizio della sua discrezionalità valutativa.
La difesa ha rassegnato una memoria di replica alle deduzioni dell’Autorità requirente sottolineando, fra l’altro, che l’evoluzione positiva della personalità di COGNOME era dimostrata dal rilievo – non valutato – che i fatti per i quali aveva riportato condanna risalivano alla prima metà del 2007, dovendo anche precisarsi che per il reato associativo la condanna si era cristallizzata per la sola partecipazione, alla consorteria, con esclusione del ruolo di organizzatore, così come egli era stato assolto dall’accusa di ricettazione. Inoltre, la sua mancata reazione all’omicidio del padre, il suo definitivo allontanamento dal contesto calabrese con il trasferimento a Mantova esteso all’intero nucleo familiare, l’irreprensibile comportamento sia inframurario, sia, dopo la scadenza della misura cautelare, extramurario, la spontanea successiva costituzione al momento della definitività della condanna, la mancanza dell’attualità dei collegamenti con la consorteria, non contrastata dall’affetto fraterno conservato per i suoi fratelli detenuti, e l’adesione al percorso trattamentale costituiscono altrettanti elementi che, ad avviso del ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di valutare, annettendo un peso non consentito alla mancata ammissione degli addebiti, per negare – in modo illogico – l’avvenuto avvio della sua revisione critica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene l’impugnazione connotata dalla prospettazione di questioni che si appalesano complessivamente infondate.
Giova rilevare che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione articolata, ha passato in rassegna le fonti di conoscenza acquisite: i precedenti penali del detenuto, la duplice, progressiva sottoposizione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, revocata nel 2018; i pareri della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, il cui contenuto Ł stato riportato nel provvedimento, con particolare riguardo alla descrizione della duplice condanna di COGNOME per la partecipazione, in posizione di rilievo, all’associazione mafiosa costituita dall’omonima cosca di ‘RAGIONE_SOCIALE operante in Seminara, alleata con quella dei RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE e contrapposta alla consorteria RAGIONE_SOCIALE, in tale analisi essendo stati precisati i legami con la cosca dei suoi stretti congiunti (il padre NOME, capo storico del clan, era stato ucciso in agguato mafioso nel 2005, due dei suoi fratelli sono tuttora detenuti in regime differenziato e sono considerati i capi del sodalizio, molti altri congiunti e congiunte, fra cui la madre, sono risultati pregiudicati o sottoposti a misura di prevenzione).
I giudici di sorveglianza hanno tenuto anche conto del fatto che, nel periodo 2016 2019, NOME COGNOME era stato in condizioni di libertà, per scadenza termini, venendo, tuttavia, controllato in quel periodo con pregiudicati residenti in Mantova e originari della fascia ionica della provincia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e, in ogni caso, non risultando essersi mai allontanato dal contesto mafioso di originaria appartenenza.
Per il resto, secondo il Tribunale specializzato, non sono emersi elementi comprovanti il suo effettivo allontanamento dalle pregresse condotte devianti o la sua resipiscenza rispetto ai propri trascorsi criminali e alle corrispondenti motivazioni, avendo il condannato, piuttosto, messo in essere atteggiamenti volti alla negazione dei fatti a lui ascritti o, comunque, di segno deresponsabilizzante rispetto ai reati a lui attribuiti.
¨ stato, altresì, rimarcato che COGNOME non ha fornito alcun contributo collaborativo, nØ risulta avere allegato e tantomeno dimostrato l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alle condanne riportate, essendo peraltro risultato, lo stesso COGNOME, titolare, anche pro-quota , di possidenze immobiliari.
Sono stati, ancora, valutati sia le relazioni di sintesi e sia gli aggiornamenti del 12.04.2023, del 30.01.2024, del 2.08.2024, del 1812.2024 e del 9.04.2025, con il rilievo dell’iniziale assenza di elementi nuovi sul conto del detenuto, del suo mancato interesse alla partecipazione a progetti di giustizia riparativa, del suo susseguente porsi in maniera distaccata rispetto alle dinamiche criminose afferenti al suo nucleo familiare, sempre però deresponsabilizzandosi per i reati accertati a suo carico, in un quadro di accesso da parte del medesimo al percorso di osservazione praticato comunque astraendo sØ stesso anche dalle passate dinamiche del gruppo di ‘RAGIONE_SOCIALE, assumendo di essersi sempre dedicato al lavoro e affermando di voler costruire il suo futuro al di fuori della RAGIONE_SOCIALE, sempre ribadendo nuovamente di non riconoscere la commissione dei reati a lui ascritti.
Si Ł dato atto che Ł stata acquisita la disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa del detenuto in Albenga, quale operaio edile, attività positivamente verificata dai Carabinieri.
Questo essendo il quadro di elementi oggetto di valutazione, il Tribunale di sorveglianza ha considerato persistente l’assenza di un serio percorso di revisione critica e di un dialogo approfondito con gli operatori sui valori e le convinzioni alla base delle scelte
attuali di COGNOME, specialmente con riguardo al contesto mafioso già guidato dal padre, in cui sono immersi diversi suoi familiari e con il quale il detenuto ha costanti contatti: tale rilievo ha indotto i giudici di sorveglianza a escludere, allo stato, quell’evoluzione positiva della personalità del soggetto e a formulare un giudizio a lui sfavorevole in merito alla sua persistente pericolosità sociale, senza concreta possibilità dell’attuale suo accesso a entrambe le misure alternative richieste.
La risposta fornita nel provvedimento Ł adeguata e coerente.
3.1. Si rivela determinante, anzitutto, la constatazione, per vero sottesa al discorso giustificativo dispiegato dai giudici di sorveglianza, che – come Ł stato puntualizzato nell’ordinanza al vaglio, senza specifiche contestazioni da parte del ricorrente – la pena in esecuzione Ł stata irrogata a COGNOME per il delitto di associazione mafiosa ex art. 416bis cod. pen. e per il delitto di detenzione illegale di armi aggravata ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ora art.416bis .1, ossia di reati ricompresi nel catalogo di cui all’art. 4bis , comma 1, Ord. pen.
Orbene, le deduzioni svolte dal ricorrente non sono di contenuto tale da contrastare validamente il mancato riscontro, quanto alla sua sfera, delle condizioni previste dall’art. 4bis cit. per l’accesso alle misure alternative alla detenzione.
Preso atto che il ricorrente Ł in espiazione di pena detentiva determinata dalla condanna per reati ostativi all’incondizionata concessione dei benefici penitenziari enunciati nel comma 1 della citata disposizione, il Tribunale ha dato per assodato, senza adeguate contestazioni dell’interessato, che egli non rientra fra i condannati per uno fra i suddetti reati per i quali la collaborazione, non resa, sia da considerarsi impossibile o irrilevante.
3.2. Posto ciò, l’art. 3, comma 2, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, stabilisce che ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell’art. 4bis cit., nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonchØ nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62, n. 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’art. 114 ovvero dall’art. 116, secondo comma, cod. pen., i benefici di cui al comma 1 dell’art. 4bis cit. e la liberazione condizionale possono essere concessi, secondo la procedura di cui al comma 2 dello stesso art. 4bis , purchØ siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, con le ulteriori specificazioni fissate dalla norma.
A COGNOME (il quale, in ogni caso, non ha dimostrato l’avvenuta maturazione in precedenza di un percorso rieducativo effettivamente compiuto fino ad aver conseguito, in concreto, un grado di risocializzazione adeguato all’accesso alle chieste misure) deve applicarsi, pertanto, il disposto dell’art. 4bis , comma 1bis , Ord. pen., come sostituito dal d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022.
In virtø di tale disposizione, se Ł vero che i benefici penitenziari per gli autori di reati ostativi rientranti nella corrispondente prima fascia possono essere concessi ‘anche in assenza di collaborazione con la giustizia’, Ł del pari certo che per accedere a tali misure l’interessato deve soddisfare determinati oneri di allegazione e, per alcuni aspetti, di prova, impregiudicata la concomitante iniziativa istruttoria ufficiosa del giudice procedente, in modo
da consentire la concreta possibilità dell’emersione della corrispondente dimostrazione dei necessari parametri valutativi, richiesta dalla medesima disposizione.
Per i condannati che non abbiano acceduto alla collaborazione con la giustizia e non rientranti nelle categorie assimilate nei sensi suindicati, occorre, infatti, dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, salva assoluta impossibilità, che deve risultare idoneamente provata.
Occorre, poi, assolvere l’onere di specifica allegazione – non soddisfatto dall’indicazione, anche cumulativa, della regolare condotta e della partecipazione al percorso trattamentale inframurario, della dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione di appartenenza – di elementi, diversi e ulteriori, che siano idonei a escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato Ł stato commesso, nonchØ il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi.
Nella corrispondente valutazione, il giudice deve tener conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile, nonchØ accertare la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nella forma risarcitoria che in quella della giustizia riparativa.
3.3. Il percorso procedimentale Ł quello segnato dal comma 2 della medesima norma, così da determinare un assetto in relazione al quale si ribadisce che, in tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi definiti di prima fascia, per effetto delle modificazioni apportate all’art. 4bis Ord. pen. con il d.l. n. 162 del 2022 cit., non assume rilievo decisivo la collaborazione con l’autorità giudiziaria, ma Ł demandata al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione – divenuta relativa – di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell’assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all’art. 4bis , comma 2, cit. (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 – 01).
Si Ł, nell’indicata prospettiva, Ł affermato che il condannato per reati ostativi detti di prima fascia che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell’art. 4bis , comma 1bis , Ord. pen. deve, fra l’altro, dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l’assoluta impossibilità di tale adempimento: e, ciò, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno (Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, COGNOME, Rv. 286347 – 01).
Di conseguenza, non si dubita che il rinnovato assetto normativo da cui bisogna muovere abbia consentito, in punto di principio, anche ai condannati per reati ostativi che non hanno acceduto alla collaborazione con la giustizia la possibilità di accedere alle misure alternative: in questa direzione, non si Ł mancato di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 41bis , comma 2, Ord. pen. per contrasto con gli artt. 3, 27 e 117 Cost. in relazione all’art. 3 CEDU, proprio perchØ, a seguito delle modifiche apportate all’art. 4bis Ord. pen. dal d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022, la presunzione di pericolosità del condannato all’ergastolo per reati ostativi non collaborante Ł divenuta relativa, essendo tenuto il giudice alla valutazione, nel merito, delle istanze di concessione di benefici penitenziari (Sez. 1, n. 51407 del 30/11/2023, La Barbera, Rv. 285578 – 01).
3.4. In relazione alla cornice normativa indicata, si rileva che – contrariamente alle
prospettazioni svolte dal ricorrente nei due motivi complessivamente articolati, motivi da scrutinare in modo unitario, in corrispondenza dell’unitaria deduzione delle critiche agli stessi sottese – il discorso giustificativo espresso dai giudici di sorveglianza per negare l’affidamento in prova al servizio sociale e anche la semilibertà, richiesta in subordine, ha esternato con chiarezza le ragioni che li hanno condotti a ritenere insussistenti i presupposti per l’ammissione alla misura stabiliti dalla suddetta disciplina per gli autori di reati compresi nel catalogo ostativo, oltre che a formulare una generale prognosi di attuale inadeguatezza di entrambe le misure alternative suddette, in vista dell’indefettibile funzione risocializzante che esse devono avere.
Pur non procedendo alla citazione della fonte normativa cui si Ł primariamente riferito, il Tribunale ha chiaramente rilevato la carenza delle condizioni poste dall’art. 4bis cit., sia per ciò che concerne il – considerato mancato, senza che vi fosse l’assoluta impossibilità adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, sia per quanto riguarda il – ritenuto persistente – pericolo di ripristino dei collegamenti, anche indiretti, con la criminalità organizzata, sia con riferimento alla complessiva valutazione delle circostanze del caso concreto, ritenute, all’esito di accurata ponderazione, rivelatrici – non del mancato perfezionamento, bensì – del mancato avviamento da parte del condannato di un’effettiva revisione critica delle sue scelte antisociali e della sua pregressa condotta deviante: in siffatto ambito, la verifica di tutti i parametri rilevanti (in relazione ai quali i risultati dell’istruttoria e le informazioni assunte non hanno confortato le prospettazioni dell’istante) risulta essere stata operata dal Tribunale di sorveglianza con ragionamento congruo e privo di cesure logiche, dunque con univoco esito sfavorevole alla posizione di COGNOME.
In effetti, il quadro di elementi esposti e analizzati dai giudici di sorveglianza – pur non sottovalutando i dati non del tutto negativi, quali il comportamento dell’istante nel periodo intermedio, dal 2016 al 2019, trascorso da libero (pur punteggiato da frequentazioni pericolose) – Ł risultato decisivamente connotato (non dalla semplice e, di per sØ, legittimamente insopprimibile rivendicazione, anche postuma, della propria innocenza, ma) dalla carenza di elementi nuovi nel suo contegno che fossero dimostrativi dell’avvio effettivo del percorso risocializzante, dalla palesata mancanza di interesse alla partecipazione a progetti di giustizia riparativa e dal suo soltanto epidermico distacco dalle pregresse dinamiche criminose associative, fra l’altro coinvolgenti numerosi componenti del suo nucleo familiare, siccome affiancato dalla fattuale deresponsabilizzazione per le violazioni della legge penale accertare a suo carico: situazione di fatto da cui non poteva e non può non muovere il percorso di emenda.
3.5. Conseguentemente, l’essersi, da parte dei giudici di sorveglianza, basati sui persistenti limiti nell’avvio da parte di COGNOME del percorso di revisione critica, limiti dettagliatamente richiamati, congruamente analizzati e coerentemente esposti, ha costituito un tessuto argomentativo adeguato e non illogico, come tale idoneo a dare conto della determinazione assunta.
Il ricorrente, per contro, pur avendo svolto diffuse deduzioni contestative di molte delle considerazioni finalizzate dal Tribunale di sorveglianza al diniego delle misure alternative richieste, ha complessivamente offerto un insieme di argomenti inidoneo – in quanto privo di congruenti agganci deduttivi e probatori – a sostenere la predicata sussistenza dei requisiti di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale e alla semilibertà,: ciò, in primo luogo, con riferimento alla mancata offerta delle specifiche allegazioni e prove imposte (per la ragione spiegata in principio) dall’art. 4bis cit. e, in secondo luogo, con riguardo
all’affermazione, corredata però da argomentazioni in larga parte rivalutative, della sua adesione al trattamento risocializzante, anche su tale versante non avendo, la difesa, fornito elementi radicati su circostanze di fatto tali da dimostrare che la valutazione del Tribunale fosse inadeguata o manifestamente illogica, a fronte delle enumerate carenze presentate dalla posizione del condannato e della discrezionalità valutativa motivatamente impiegata dai giudici di sorveglianza nel verificare – con esito negativo – le condizioni legittimanti l’ingresso del ricorrente alle misure alternative domandate.
In definitiva, il discorso giustificativo reso nel provvedimento impugnato Ł risultato, nel suo complesso, osservante della disciplina applicata, in specie dell’art. 4bis , prima ancora che degli artt. 47, 48 e 50, Ord. pen., e immune dal denunciato vizio di motivazione. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
A tale statuizione consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 14/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME