Reati Ostativi e Misure Alternative: la Cassazione Chiude la Porta
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 33320 del 2024, riafferma un principio cardine in materia di esecuzione della pena: la presenza di reati ostativi nel percorso detentivo di un condannato costituisce un serio impedimento all’accesso alle misure alternative. Il caso in esame offre un’analisi dettagliata dei limiti imposti dalla legge, anche in presenza di circostanze che, a prima vista, potrebbero sembrare favorevoli al detenuto, come l’applicazione dell’attenuante del concorso anomalo.
I Fatti di Causa
Un condannato, con un residuo di pena superiore ai quattro anni e una condanna per rapina aggravata, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere una misura alternativa alla detenzione, come l’affidamento in prova ordinario o quello terapeutico. Il Tribunale dichiarava le domande inammissibili, basando la propria decisione su due punti fermi:
1. Il residuo di pena complessivo superava il limite di quattro anni previsto per l’affidamento ordinario.
2. La condanna includeva il reato di rapina aggravata, inserito nell’elenco dei cosiddetti reati ostativi di cui all’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, che preclude l’accesso a determinati benefici.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
Il condannato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo un’erronea applicazione della legge. La difesa si basava principalmente su due argomentazioni:
* Scissione del cumulo: Si chiedeva di ‘separare’ le pene, imputando la parte di pena già scontata al reato ostativo, così da far scendere il residuo relativo a quel reato sotto la soglia dei quattro anni e consentire l’affidamento ordinario.
* Irrilevanza del reato ostativo: Si sosteneva che la rapina aggravata non dovesse essere considerata ostativa ai fini dell’affidamento terapeutico, in quanto era stata riconosciuta, con giudizio di prevalenza, la circostanza attenuante del concorso anomalo (art. 116 c.p.). Secondo questa tesi, tale attenuante avrebbe dovuto ‘declassare’ la gravità del reato, escludendolo dal novero dei reati ostativi.
L’Analisi della Cassazione sui Reati Ostativi
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato in ogni sua parte e fornendo chiarimenti cruciali sulla disciplina dei reati ostativi e delle misure alternative.
La Questione del Cumulo di Pene
In riferimento all’affidamento in prova ordinario, la Corte ha ribadito che la legge (art. 47, comma 3-bis, ord.pen.) fa riferimento al ‘residuo pena complessivo’. L’operazione di scissione del cumulo è stata giudicata priva di utilità pratica, poiché il dato insuperabile rimaneva la quantità totale di pena ancora da espiare, che nel caso di specie era superiore ai quattro anni. Non è possibile, quindi, isolare la pena per il singolo reato per aggirare il limite di legge.
Il Ruolo del Concorso Anomalo nei Reati Ostativi
Il punto più significativo della decisione riguarda l’affidamento terapeutico. La Cassazione ha smontato la tesi difensiva secondo cui l’attenuante del concorso anomalo potesse neutralizzare la natura ostativa del reato. Citando un proprio consolidato orientamento (Sez. I, n. 1452/2017), la Corte ha affermato che l’applicazione dell’art. 116 c.p. ‘mantiene fermo il titolo di reato e la responsabilità dolosa’.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su una lettura rigorosa della normativa. Il fatto che un soggetto abbia voluto un reato meno grave (es. un furto) ma si sia trovato a rispondere di un reato più grave commesso da un complice (es. una rapina) non cambia la qualificazione giuridica del fatto per cui è stato condannato. Il reato in esecuzione resta, a tutti gli effetti, una rapina aggravata e, come tale, ‘ricompreso’ nell’elenco dell’art. 4-bis ord.pen.
La Corte ha specificato che questo principio vale anche quando l’inclusione del reato nella lista ostativa deriva da una circostanza aggravante che sia stata poi bilanciata o superata da attenuanti. Ciò che conta è il ‘titolo di reato’ per cui è stata emessa la condanna. Di conseguenza, poiché l’art. 94 del d.P.R. 309/90 (in tema di affidamento terapeutico) rinvia all’art. 4-bis per l’individuazione dei reati ostativi, e poiché la pena residua superava i quattro anni, la decisione del Tribunale di Sorveglianza era corretta e priva di vizi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia consolida un’interpretazione severa delle condizioni di accesso alle misure alternative per chi ha commesso reati ostativi. Le implicazioni pratiche sono notevoli:
1. Irrilevanza delle attenuanti: La concessione di circostanze attenuanti, anche se prevalenti sulle aggravanti, non è sufficiente a escludere un reato dall’elenco ostativo, se il titolo di reato in sé vi rientra.
2. Centralità del titolo di reato: Ai fini dell’applicazione delle preclusioni, conta la qualificazione giuridica del fatto per cui è intervenuta la condanna definitiva, non le dinamiche soggettive che hanno portato alla sua commissione (come nel concorso anomalo).
3. Limite del residuo pena: Per i condannati per reati ostativi, la soglia di pena residua (in questo caso, quattro anni per l’affidamento terapeutico) diventa una barriera invalicabile, confermando la logica di maggior rigore voluta dal legislatore per i reati di particolare allarme sociale.
È possibile ottenere l’affidamento in prova ordinario se la pena residua totale supera i 4 anni, anche se la pena per il singolo reato ostativo è inferiore?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che per l’affidamento in prova ordinario si considera l’entità del residuo pena ‘complessivo’. Se questo supera i quattro anni, la misura è inammissibile, a prescindere dalla pena relativa al singolo reato.
L’applicazione dell’attenuante del concorso anomalo (art. 116 c.p.) esclude un reato dall’elenco dei reati ostativi dell’art. 4-bis ord.pen.?
No. Secondo la sentenza, l’applicazione dell’istituto del concorso anomalo non modifica il titolo del reato né la responsabilità dolosa. Pertanto, il reato (nel caso di specie, rapina aggravata) resta ‘ricompreso’ nell’elenco dei reati ostativi, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Qual è il limite di pena residua per l’affidamento terapeutico in presenza di un reato ostativo?
In presenza di un titolo esecutivo che comprende un reato ostativo, come la rapina aggravata, l’accesso all’affidamento terapeutico è precluso se la pena residua da scontare è superiore a quattro anni.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33320 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA im MOLONv ity
avverso l’ordinanza del 17/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; test c.4,..k..’..cs)
lette/s9tAte le conclusioni del PG L. G. A 2 1.,.)« e NOME NOME (DoNOMEk NOME )t’ , NOME o oLt(
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 17 gennaio 2024 il Tribunale di Sorveglianza d Ancona ha dichiarato inammissibili le domande introdotte da NOME, tes ad ottenere le misure alternative dell’affidamento terapeutico, dell’affidam ordinario o della detenzione domiciliare.
1.1 In motivazione si osserva che: a) il residuo pena è superiore a 4 an ricomprende, peraltro, una condanna per rapina aggravata, il che esclude anc l’affidamento terapeutico; b) l’avvenuta concessione della circostanza attenua di cui all’art.116 cod.pen. non consente di escludere la ‘iscrizione’ del r rapina aggravata nell’elenco delle fattispecie di cui all’art.4 bis cod.pen. .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – COGNOME NOME. Si deduce erronea applicazione di legge in riferimento diniego dell’affidamento in prova ordinario (art. 47 ord.pen.) e terapeutico (a dPR n.309 del 1990).
2.1 Si sostiene in particolare che : a) la necessaria scissione del cumulo p ritenere la pena relativa al reato ostativo (3 anni e 4 mesi, in parte s inferiore ai 4 anni e da ciò sarebbe derivata la possibile ammissione all’affida ordinario; b) in ogni caso, ai fini dell’affidamento terapeutico, il delitto d aggravata non potrebbe essere ritenuto ostativo per l’avvenuta concessione del circostanza attenuante di cui all’art.116 cod. pen. con carattere di prevalen la ostatività, seppure sussistente, sarebbe superabile in concreto trattand reato di ‘seconda fascia’.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 In riferimento all’affidamento in prova ordinario il Tribunale di Sorvegli individua correttamente la ragione di inammissibilità nella entità del residuo ‘complessivo’, che è superiore a quattro anni (limite invalicabile ai sensi del c 3 bis dell’art. 47 ord.pen.). Sotto tale profilo non vi è alcuna utilità pratica nella operazione di scioglimento del cumulo con imputazione della quantità di pena gi espiata al reato ostativo (peraltro per stessa ammissione del ricorrente sufficiente a ritenere scontata la pena inflitta per la rapina), posto che l pena residua supera, come si è detto, i quattro anni.
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3.2 Leggermente diverso il discorso per l’affidamento terapeutico, ferma restan la infondatezza del ricorso. Qui la ragione del diniego sta nel fatto che, tratt di titolo esecutivo che ‘comprende’ un reato ricompreso nell’art. 4 bis ord.pen. vi è un divieto di legge in rapporto alla entità della pena residua perché superi quattro anni (altrimenti la fascia di pena residua sale, come è noto, a sei an Il ricorrente afferma che il reato oggetto di esecuzione non sarebbe ‘ricompr nell’elenco dell’art. 4 bis in ragione della avvenuta concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod.pen. con giudizio di prevalenza. Ma si tratta di una prospettazione erronea, così come si è ritenuto in se merito.
3.3 Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare (v. per tutte S n. 1452 del 5.10.2016, dep.2017, rv 268845) che l’applicazione dell’istituto concorso anomalo mantiene fermo il titolo di reato e la responsabilità dolo sicchè il reato in esecuzione resta ‘ricompreso’ nell’elenco di cui all’ar bis ord.pen. . Ciò anche nella ipotesi in cui l’ inserimento nella disposizione «ost derivi dalla avvenuta contestazione di una circostanza aggravante, poi oggetto bilanciamento (si veda, sul tema, anche Sez. I n. 4556 del 14.0.1.20 puntualmente citata dal PG in sede di requisitoria).
Trattandosi, quanto alla disposizione in tema di entità della pena residua d all’art.94 dPR n.309/’90, di un rinvio all’art. 4 bis inteso come individuazione dei reati oggetto di esecuzione, la decisione di merito non contiene alcun vizio.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento d spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso il 16 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente