Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25544 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SALEMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 novembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, intesa all’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione con riferimento all’espiazione della pena a lui irrogata.
Ha, a tal fine, rilevato: che il condannato non ha ancora scontato la porzione di sanzione relativa ai reato di cui all’àrt. 416-bis cod. pen., ostativo, ai sens dell’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, all’accoglimento dell’istanza; che non si versa in ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile; che COGNOME ha dedotto, a supporto dell’istanza, di avere tenuto condotta detentiva regolare, che gli è valsa il costante riconoscimento della liberazione anticipata, ed il contingente stato detentivo dei soggetti con i quali egli, in passato, si è associato, allegazioni che ha stimato non idonee al superamento della presunzione relativa di persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata o di pericolo, in caso di ammissione a misura alternativa alla detenzione, del loro ripristino.
NOME COGNOME propone, con il AVV_NOTAIO dellAVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso l’istanza in spregio al vigente testo dell’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 che prevede la possibilità, per chi stia scontando una pena per reato ostativo, di essere ammesso ad una misura alternativa nell’ipotesi in cui non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Si duole, vieppiù, che il Tribunale di sorveglianza non abbia considerato che egli, con memoria difensiva del 4 luglio 2023, aveva evidenziato: che tutti i soggetti che facevano parte dell’organismo RAGIONE_SOCIALE in cui egli era inserito sono, in atti, ristretti in carcere; che egli, avendo scontato la maggior partè della pena, ha intrapreso un proficuo percorso rieducativo e, se ammesso al lavoro esterno, all’affidamento in prova al servizio sociale o alla semilibertà, potrebbe svolgere attività lavorativa nell’azienda di famiglia; che egli ha già manifestato, sia pure in termini poco più che simbolici, la volontà di riparare, anche dal punto di vista economico, il danno arrecato alla collettività.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. É pacifico che NOME COGNOME stava scontando, alla data della decisione, condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., compreso nel novero dei delitti per i quali, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (nel testo, applicabile ratione temporis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazione dalla legge 30 dicembre 2d22, n. 199), l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (con l’eccezione della liberazione anticipata) possono essere concessi, «anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58-ter, purché gli istanti dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione RAGIONE_SOCIALE di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».
La citata disposizione prevede, subito dopo, che «al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa».
Il comma 2 dell’art. 4-bis assegna, poi, alla magistratura di sorveglianza il compito di richiedere, in vista della decisione sull’istanza di ammissione ai benefici penitenziari e per il tramite del RAGIONE_SOCIALE, dettagliate informazioni che, con specifico riferimento ai casi, quale quello in esame, di cui al comma 1-bis consentano di «verificare la fondatezza degli elementi offerti dall’istante in merito al perdurare dell’operatività del RAGIONE_SOCIALE di appartenenza o del contesto RAGIONE_SOCIALE nel quale il reato è stato consumato, al profilo RAGIONE_SOCIALE del detenuto o dell’internato e alla sua posizione all’interno dell’associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di
prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione».
La normativa di nuovo conio impone, altresì, al giudice di sollecitare il parere del pubblico AVV_NOTAIO presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all’articolo 5 commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico AVV_NOTAIO presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del ,Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e di acquisire informazioni dalla direzione dell’istituto ove l’istante è detenuto o internato, nonché di disporre, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in RAGIONE_SOCIALE alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attiv economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.
Il comma 2-bis stabilisce, ancora, che «Quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria» e che «In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull’istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti…».
Risulta, dunque, dalla superiore esposizione che la novella ha trasformato la presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti per il non collaborante, prevista dal precedente testo dell’art. 4-bis, in relativa, con allegazione che spetta alla parte e con la previsione, comunque, di oneri istruttori per il giudice della sorveglianza.
Alla luce della nuova normativa, quindi, il Tribunale di sorveglianza è tenuto ad apprezzare la pericolosità del detenuto per reati ostativi «di prima fascia», in particolare quanto al pericolo del mantenimento o del ripristino dei collegamenti con associazioni criminose, mediante l’esame approfondito della sua condotta carceraria e della partecipazione all’attività rieducativa, e se necessario svolgendo accertamenti tramite l’autorità dì polizia.
In questo senso si è, del resto, orientata, sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 4-bis, la giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che «In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. “di prima fascia”, per effetto delle modifiche apportate all’art.4-bis
ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo la collaborazione con l’autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione – divenuta relativa – di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell’assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all’art. 4-bis, comma 2, ord. pen.» (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, COGNOME, Rv. 284921 – 01).
Tanto, alla luce dell’espresso rilievo secondo cui «La novella del 2022 richiede dunque che sia esercitato il potere valutativo di merito in RAGIONE_SOCIALE alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorrente, alla luce della nuova qualità – relativa e superabile – della presunzione di mantenimento di collegamenti con l’organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale», accompagnato dal riconoscimento che detta situazione «non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all’accesso ai benefici penitenziari, restando nell’ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris, e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l’assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso»; con l’esplicita indicazione del dovere, per il Tribunale di sorveglianza, di avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma dell’art. 4 -bis.
4. Nel caso di specie, NOME, nel corso del procedimento introdotto dalla presentazione dell’istanza, ha esibito, a dimostrazione della sussistenza delle condizioni per il suo accoglimento, documentazione attestante, da un canto, lo stato detentivo di soggetti che avevano militato nella consorteria alla quale egli è stato affiliato e, dall’altro, l’iniziativa riparatoria da lui posta i essere, concretatasi nel versamento di una, ancorché modesta, somma di denaro in favore di un’associazione con finalità sociali.
Ha, al contempo, sollecitato il vaglio dell’attitudine degli elementi addotti a comprovare il superamento della presunzione relativa di persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o del pericolo del loro ripristino, da effettuarsi, nella sua prospettiva, in combinazione con le informazioni acquisite in merito agli obiettivi rieducativi già conseguiti ed
alle prospettive di reinserimento – familiare, sociale e lavorativo – in caso di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione o al lavoro esterno.
A fronte di tali deduzioni, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione assai sintetica («le allegazioni contenute nell’istanza, che richiamano la concessione della liberazione anticipata quale dimostrazione della regolarità della condotta e l’attuale stato detentivo dei correi del COGNOME, da cui escludere il rischio collegamenti con la criminalità organizzata, non sono idonei né sufficienti a formare il quadro di elementi necessario a superare l’ostacolo preclusivo»), ha disatteso l’istanza, così adottando un provvedimento che appare distonico rispetto al descritto quadro normativo.
Tanto, in ragione, da un canto, dell’incompletezza – carente ogni riferimento all’iniziativa riparatoria, elemento normativo di co-valutazione della concessione del beneficio (Sez. 1, n. 32878 del 20/04/2023, Perrone, n.m., citata) – dell’illustrazione delle allegazioni del condannato e, dall’altro, dell’astratta ammissibilità, dal punto di vista sia formale che contenutistico, dell’istanza cui avrebbe dovuto conseguire, in virtù del chiaro disposto di legge, l’attivazione del circuito informativo indicato dall’art. 4-bis, comma 2.
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto, in altri termini, valutare la fondatezza e la sufficienza di tutte le allegazioni contenute nell’istanza e negli atti successivamente depositati dal condannato ed acquisire le ulteriori informazioni ritenute necessarie sia quanto al pericolo di contatti del condannato con l’associazione di appartenenza, esercitando i poteri istruttori attribuiti dall’art. 4-bis, comma 2, legge 25 luglio 1975, n. 354, sia quanto al percorso rieducativo eventualmente seguito, chiedendo, se del caso, all’équipe trattamentale una relazione aggiornata.
La mancanza, nell’ordinanza impugnata, di tali valutazioni rende la sua motivazione priva della necessaria completezza e logicità.
Dalle precedenti considerazioni discende, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia esente dai vizi riscontrati.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
Così deciso il 05/04/2024.