Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 399 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 399 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOTO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 18/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l ‘ annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l’istanza , proposta da NOME COGNOME, diretta a ottenere l’affidamento in prova al RAGIONE_SOCIALEo sociale o , in subRAGIONE_SOCIALE, la detenzione domiciliare in relazione all’esecuzione della pena di anni quattro, mesi quattro e giorni dieci di reclusione irrogata, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416bis cod. pen., con sentenza della Corte di appello di Catania del 6 giugno 2023, divenuta definitiva il 22 marzo 2024.
Il decreto ha ritenuto inammissibile l’istanza atteso che l’art. 4bis Ord. pen. pone il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione per i condannati per il reato associativo di cui all’art. 416 -bis cod. pen., in assenza di specifiche deduzioni ed allegazioni indicate ne ll’art. 4, comma 1 -bis e 1-bis.1 Ord. pen., come riformulato ai sensi degli artt. 1 e 2 del dl. n. 162 del 31 ottobre 2022.
Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il difensore del condannato denunciando, con un unico motivo, violazione dell’art. 4bis Ord. pen. e vizio di motivazione.
Preliminarmente il ricorrente osserva che, a sostegno della richiesta, la difesa aveva documentato che COGNOME stava espiando la pena perché ritenuto concorrente esterno di un’RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE, senza che, prima e dopo la commissione del delitto, a partire dal 2018 l’ interessato avesse commesso altri reati.
La difesa deduce, altresì, che il condannato ha chiesto ed ottenuto la liberazione anticipata per i semestri di pena già espiata e che, per le misure alternative richieste per la pena residua, pari a meno di due anni di reclusione, il ricorrente non ha mai avuto contatti con altri soggetti appartenenti al RAGIONE_SOCIALE mafioso e che non è stato ritenuto stabilmente inserito nel gruppo, ma ha tenuto una condotta, come accertato anche in sede di merito, con ruolo marginale e priva di affectio societatis.
La difesa ha, poi, assunto di aver documentato con l’istanza che il condannato ha manifestato ampio distacco dal fatto, dichiarandosi disponibile ad eseguire un programma di giustizia riparativa e ha dimostrato di aver rescisso i suoi contatti con l’ambiente criminale di riferimento, tanto da aver donato la somma di 1.000,00 € all’RAGIONE_SOCIALE a titolo di risarcimento . Questi, si è, altresì, dichiarato disponibile a tornare a lavorare con mansioni di operaio, ha sempre svolto attività lavorative e proviene da un contesto sociale immune da censure di ogni genere.
Tanto premesso, si deduce l ‘ illegittimità del decreto perché la difesa ha documentato la presenza di elementi idonei ad escludere all’attualità ogni collegamento con la criminalità organizzata da parte del condannato, l’avvenuto versamento della somma di 1.000,00 € a titolo riparatorio finalizzata a fornire un contributo alla lotta contro la mafia, ha documentato il rapporto di lavoro regolare svolto, in data antecedente al reato, allegando copia della dichiarazione di disponibilità l’assunzione alle dipendenze della società RAGIONE_SOCIALE rilasciata dal legale rappresentante pro tempore di questa.
Sicché sono state prodotte allegazioni secondo le indicazioni di cui all’art. 4, comma 1bis e comma 1bis .1 Ord. pen. Di qui, l ‘ illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell ‘ istanza, adottata de plano , riservata solo quando difettino i requisiti posti dalla legge per l’accoglimento della stessa e la relativa statuizione non implichi alcuna valutazione discrezionale. Nella specie, invece, il Tribunale avrebbe dovuto valutare il percorso di rieducativo intrapreso dal condannato e l’assenza di collegamenti all’attualità con la criminalità organizzata.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’ annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato dovendosi rilevare la nullità del provvedimento impugnato, emesso de plano al di fuori dei casi previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
NOME COGNOME sta scontando una condanna per reato compreso nel novero dei delitti per i quali – ai sensi dell’art. 4bis , comma 1bis , Ord. pen., nel testo introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 – l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (con l’eccezione della liberazione anticipata) possono essere concessi, «anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58ter , purché gli istanti dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».
La citata disposizione prevede, subito dopo, che «al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa». Il comma 2 dell’art. 4bis assegna, poi, alla magistratura di sorveglianza il compito di richiedere, in vista della decisione sull’istanza di ammissione ai benefici penitenziari e per il tramite del RAGIONE_SOCIALE pubblica, dettagliate informazioni che, con specifico riferimento ai casi, quale quello in esame, di cui al comma 1bis consentano di «verificare la fondatezza degli elementi offerti dall’istante in merito al perdurare dell’operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o
dell’internato e alla sua posizione all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione».
La normativa recente impone, altresì, al Giudice di sollecitare il parere del pubblico ministero presso il Giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all’articolo 51, commi 3bis e 3quater , cod. proc. pen., del Pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale RAGIONE_SOCIALE e antiterrorismo, di acquisire informazioni dalla direzione dell’istituto ove l’istante è detenuto o internato, nonché di disporre, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in RAGIONE_SOCIALE alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.
Il comma 2bis stabilisce, ancora, che «Quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria» e che «In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull’istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti…».
La novella, dunque, ha trasformato la presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti per il non collaborante, prevista dal precedente testo dell’art. 4bis Ord. pen., in relativa, con allegazione che spetta alla parte e con la previsione, comunque, di oneri istruttori per il giudice della sorveglianza.
Alla luce della normativa vigente, quindi, il Tribunale di sorveglianza è tenuto ad apprezzare la pericolosità del detenuto per reati ostativi «di prima fascia», in particolare quanto al pericolo del mantenimento o del ripristino dei collegamenti con associazioni criminose, mediante l’esame approfondito della sua condotta carceraria e della partecipazione all’attività rieducativa, e se necessario svolgendo accertamenti tramite l’autorità di polizia.
In questo senso si è, del resto, orientata, sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 4bis Ord. pen., la giurisprudenza di legittimità, che ha sostenuto che «in tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. “di prima fascia”, per effetto delle modifiche apportate all’art.4bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo
la collaborazione con l’autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione – divenuta relativa – di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell’assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all’art. 4-bis, comma 2, ord. pen.» (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, COGNOME, Rv. 284921 – 01).
Tanto, alla luce dell’espresso rilievo secondo cui «La novella del 2022 richiede dunque che sia esercitato il potere valutativo di merito in RAGIONE_SOCIALE alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorrente, alla luce della nuova qualità -relativa e superabile -della presunzione di mantenimento di collegamenti con l’organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale», accompagnato dal riconoscimento che detta situazione «non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all’accesso ai benefici penitenziari, restando nell’ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris, e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l’assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso»; con l’esplicita indicazione del dovere, per il Tribunale di sorveglianza, di avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma dell’art. 4-bis.
4. Tanto premesso, si osserva che, nella fattispecie in esame, il condannato, con l’istanza che il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato de plano inammissibile, accessibile al Collegio in virtù della natura processuale del vizio dedotto, ha analiticamente esposto le ragioni che, a suo modo di vedere, consentivano l’accesso al l’affidamento in prova , avuto riguardo, tra l’altro: alla misura della pena espiata e di quella residua, alla condotta serbata in costanza di detenzione; alle prospettive di compiuta risocializzazione e di inserimento lavorativo; all’assenza di pericolo di ripristino dei contatti con gli ambienti criminali di riferimento, condotta che gli è valsa la condanna alla pena, di quattro, mesi quattro e giorni dieci di reclusione, della cui esecuzione si discute.
Così facendo, il condannato ha sollecitato il Tribunale di sorveglianza alla verifica, da compiersi previa attivazione dei relativi poteri istruttori, della sussistenza delle condizioni per l’accesso -con riferimento alla pena residua, contenuta, al tempo di proposizione dell’istanza, con fine pena fissato al 14 maggio 2028 -alla misura alternativa alla detenzione.
Impregiudicata ogni valutazione concernente la fondatezza della richiesta, il Presidente del Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto, per parte sua,
instaurare il contraddittorio camerale anziché sancirne, de plano , l’inammissibilità in ragione della ritenuta, radicale ed insuperabile, insussistenza dei presupposti per il suo accoglimento.
5. Il provvedimento impugnato si connota, dunque, perché adottato in sostanziale violazione del principio, da tempo costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione d’inammissibilità de plano è ammessa quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero risulti manifestamente infondata per la inesistenza dei presupposti minimi di legge, senza implicare alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale, dovendo altrimenti provvedersi all’esito del procedimento camerale partecipato, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.. (cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 01; Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263970).
È, del pari, costante, nella giurisprudenza di legittimità, l’affermazione secondo cui, qualora il Giudice dell’esecuzione o della sorveglianza abbia omesso di fissare l’udienza in camera di consiglio e adottato un, non consentito, provvedimento de plano, si determina una nullità di RAGIONE_SOCIALE generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., dato che la procedura adottata comporta l’omesso avviso all’interessato della fissazione dell’udienza, equiparabile alla omessa citazione dell’imputato nel procedimento ordinario, e l’assenza del suo difensore in casi in cui ne è obbligatoria la presenza (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 9818 del 14/02/2014, Imperiale, Rv. 259172; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 256111; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, COGNOME, Rv. 254939).
6. L’attivazione della procedura de plano al di fuori delle condizioni di legge impone, in conclusione, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l’ulteriore corso, ovvero per la nuova trattazione, nel contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 666, commi 3 e 4, in relazione all’istanza di ammissione all ‘affidamento in prova .
Nel resto il ricorso va respinto, tenuto conto che la richiesta, contenuta nell ‘istanza del 4 giugno 2025 in via subordinata, di concessione della detenzione domiciliare, effettivamente appare inammissibile ictu oculi, in ragione dell ‘ entità della pena residua.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di affidamento in prova al RAGIONE_SOCIALEo sociale e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per la decisione su detta istanza. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME