Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15598 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 8/06/2023 del TRIBUNALE di sorveglianza di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione al provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. 31/2023, relativo all’esecuzione della pena di anni tre mesi quattro e giorni venti di reclusione, per plurimi reati di truff nonché violazione dell’art. 12, comma 3 e 5, d. Igs. n. 286 del 1998.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso, per il tramite del difensore, la condanNOME, devolvendo tre motivi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 25 e 27 Cost., 4-bis e 47 Ord. pen., con correlato vizio di motivazione.
Si rileva che la declaratoria di inammissibilità riguarda il titolo di uno de reati in esecuzione (art. 12, comma 3, T.U. imm.) ritenuto ostativo dal provvedimento censurato, per effetto della novella introdotta dal d.l. n. 162 del 2022.
Si tratta, per la ricorrente, di norma senz’altro più gravosa rispetto a quella previgente e peggiorativa rispetto alla normativa in vigore al momento della commissione del reato (2017) per il quale è in esecuzione la condanna.
Si richiama la pronuncia della Corte cost. n. 32 del 2020 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lett. b) legge n. 3 del 9 genna 2019, che ha modificato il comma 1 dell’art. 4-bis Ord. pen. in senso sfavorevole, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all’art. 4-bis Ord. pen. si applicano anche ai condannati che hanno commesso il fatto prima dell’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019.
Si richiama il principio della irretroattività sfavorevole reputato operante anche in relazione ai benefici penitenziari e si rimarca che la previsione normativa, successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 162 del 2022, è senz’altro peggiorativa perché prevede che siano acquisiti elementi che permettano di escludere che vi siano collegamenti, all’attualità, con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nonché con il contesto nel quale il reato è stato commesso.
I benefici, poi, secondo il testo previgente, potevano essere riconosciuti in caso di accertamento dell’impossibilità di un’utile collaborazione con la giustizia, previsione che manca nel testo vigente e si rimarca che il nuovo testo prevede
anche iniziative di tipo risarcitorio, richiamo del tutto mancante nella precedente normativa.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione nonché erroneità e inosservanza di legge penale, con riferimento alla mancata applicazione delle norme transitorie, di cui all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 162 del 2022, violazione degli artt. 678, comma 2, cod. proc. pen., 185 disp. att. cod. proc. pen.
Secondo la difesa il comma 2 dell’art 3 citato impone, per i delitti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis Ord. pen., e qualora vi sia l’impossibilità di utile collaborazione, per esservi stato l’integrale accertamento dei fatti con sentenza irrevocabile, che siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Si tratta di accertamento, ad iniziativa non dell’interessato ma del giudice, che, nel caso di specie, non viene menzionato nell’ordinanza impugNOME.
Infatti, il provvedimento richiama soltanto le conclusioni della Procura generale ma non il parere del Pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado, la cui acquisizione, prevista come obbligatoria dall’art 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2022, risulta evidentemente carente.
Nel caso di specie, peraltro, si tratta di reato non di cd. prima fascia e, quindi, non è richiesto alcun onere di allegazione o dimostrazione della inesistenza di collegamenti con la criminalità.
Anche il richiamo dell’ordinanza alla sussistenza di iniziative a favore delle vittime non pare corretto, tenuto conto che l’ordinanza è risalente al giorno 8 giugno 2023, mentre il sistema della giustizia cd. riparativa è entrato in vigore il successivo 30 giugno, in attesa dei decreti attuativi.
Infine, sono stati tralasciati tutti gli elementi individualizzanti del percors intramurario per verificare se sia possibile una lettura favorevole della condotta della condanNOME.
2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 4-bis e 47 Ord. pen.
Il Tribunale ha motivato il rigetto con motivazione apparente, la quale si limita a richiamare oneri di allegazione o dimostrativi in capo alla difesa, senza esplicitare se il rigetto sia dipeso da tale carente allegazione (e quali sarebbero gli elementi carenti) o, piuttosto, da indizi emersi dall’istruttoria ex artt. 4-bis comma e Ord. pen.
In sostanza, la motivazione non espone espressamente che la difesa ha mancato le prescritte allegazioni né precisa quali tra le prescrizioni dimostrative siano state omesse.
3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1.11 primo motivo e secondo motivo di ricorso sono inammissibili perché non specifici.
pacifico che la ricorrente stava scontando, alla data della decisione, condanna per il reato di cui all’art. 12, comma 3, T.U. imm, rientrante nel novero dei reati ostativi generici cd. di seconda fascia.
La citata disposizione prevede, subito dopo, che «al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizi riparati va».
Si tratta di fatto per il quale, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis Ord. pen. nel testo introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazione dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (con l’eccezione della liberazione anticipata) possono essere concessi, «anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58-ter, purché gli istanti dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il comma 2 dell’art. 4-bis cit. assegna, poi, alla magistratura di sorveglianza il compito di richiedere, in vista della decisione sull’istanza di ammissione ai benefici penitenziari e per il tramite del RAGIONE_SOCIALE, dettagliate informazioni che, con specifico riferimento ai casi, quale quello in esame, di cui al comma 1-bis consentano di «verificare la fondatezza degli elementi offerti dall’istante in merito al perdurare dell’operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale
nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell’internato e alla sua posizione all’interno dell’associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione».
La normativa impone, altresì, al giudice di sollecitare il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e di acquisire informazioni dalla Direzione dell’istituto ove l’istante è detenuto o internato, nonché di disporre, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in RAGIONE_SOCIALE alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.
Il comma 2-bis della norma in esame, stabilisce, ancora, che «quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale i reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria» e che «in ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull’istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell’accoglimento o del ‘rigetto dell’istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti…».
1.1.1. Ciò posto, si osserva che le censure poste con i primi due motivi di ricorso non sono specifiche.
Invero, prescindendo dalla questione prospettata circa la dedotta irretroattività, in malam partem, della nuova disciplina asseritamente più sfavorevole, nel suo complesso, anche per i reati ostativi generici di cd. seconda fascia, come per la previsione di cui all’art. 12, comma 3 TU imm., diversamente da quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per i reati di cd. prima fascia (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921), si osserva che l’art. 4-bis come novellato, trasforma la presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti per il non collaborante, in relativa, con allegazione che spetta alla parte e con la previsione, comunque, di oneri istruttori per il giudice della sorveglianza.
Tuttavia, il Collegio osserva che le censure sono genericamente formulate, posto che il ricorso non specifica se, nella specie, vi è stata collaborazione accertata come impossibile o se, invece, la ricorrente ha collaborato.
Detta genericità supera ogni considerazione sui punti critici devoluti con i primi due motivi di ricorso.
Invero, anche prescindendo dalla eventuale applicazione retroattiva della nuova normativa introdotta nel 2022, si deve rilevare che anche in base alla formulazione previgente della norma di cui all’art. 4-bis cit., secondo i parametri fissati dall’intervento della Corte costituzionale n. 32 del 2020, i condannati ostativi generici che non avessero collaborato con la giustizia (o che si fossero trovati nell’impossibilità di collaborare o, ancora, la cui collaborazione con fosse inesigibile o irrilevante) non potevano, comunque, accedere alle misure alternative (non applicandosi, peraltro, la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, concernente i permessi premio per i condannati ostativi qualificati per delitti cd. di prima fascia).
1.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Il Collegio osserva che il provvedimento sia pure stringato, rende conto che non vi sono allegazioni relative all’intervenuto risarcimento del danno.
Invero, trattandosi di condanna anche per reato ostativo generico (art. 12, comma 3, TU Imm.) in mancanza di collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter Ord. pen., è richiesta alla parte l’allegazione dell’adempimento delle obbligazioni civili o degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o la dimostrazione dell’assoluta impossibilità di tali adempimenti; l’allegazione di elementi specifici, diversi ed ulteriori rispetto alla regolar condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti e anche indiretti o tramit terzi; la sussistenza di iniziative dell’interessata a favore delle vittime, sia nel forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
Il Tribunale, partendo da tale presupposto, ha sancito tout court l’inammissibilità dell’istanza, così determinandosi in ragione non di una radicale preclusione all’accesso alle misure alternative in capo ai condannati per reati ostativi, ma espressamente valorizzando la circostanza che la condanNOME, quanto alle obbligazioni civili ovvero degli obblighi di riparazione pecuniaria, non ha avviato alcuna iniziativa.
A fronte di tale ratio decidendi il ricorso non svolge specifica deduzione, né valorizza, con allegazione agli atti, documenti inerenti a iniziative risarcitorie o alla loro impossibilità di espletamento, con argomentazione idonea ad attaccare tale punto della decisione.
Del resto, proprio tale carenza ha condotto il Tribunale, evidentemente, a non procedere all’istruttoria prevista dalla novella, avendo verificato, preliminarmente, l’inammissibilità dell’istanza in considerazione della totale
assenza di iniziative risarcitorie, senza, quindi, rendere conto del tenore delle informazioni eventualmente trasmesse dagli organi a ciò deputati e del parere del pubblico ministero preposto.
Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore