Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30464 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha parzialmen riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 6 marzo 2018, pronunciata confronti di COGNOME NOMENOME rideterminando la pena per il reato di cui agli art e 80, co. 2, D.P.R 309/90 in anni due, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed 28.333,00 di multa, così come concordato dalle parti.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazi in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con della detenzione domiciliare sostitutiva.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte non ha accolto la richiesta di applicazione della pena della detenzi domiciliare sostitutiva in quanto i reati per cui il COGNOME risulta imp condanNOME rientrano nell’elenco di cui all’art. 4-bis I. 354/75, il che cos condizione soggettiva ostativa alla concessione del beneficio. L’art. 59 della n.689 del 1981, nel testo novellato dal d.lgs. n.150 del 2022, esclude infa sostituzione (lett. d) ” nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all della della 26 luglio 1975, n.354, salvo che sia stata riconosciuta l’attenuante all’art. 323 bis, secondo comma, cod. pen.” Nella Relazione di accompagnamento al d.lgs n.150 del 2022 si legge infatti che con la lett d) dell’art. 59 si è pr ragionevole e opportuno coordinamento con le preclusioni di accesso alle misur alternative, previste dalla L. n.354 del 1975, escludendo la sostituzione della detentiva in caso di condanna per uno dei reati ostativi fatta salva la conces della attenuante della collaborazione di cui all’art. 323 bis cod. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, no sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa del ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024.