Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50130 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50130 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 13/06/2023 del Tribunale di sorveglianza di Bari lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
visti gli atti, il provvedinnento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 13 giugno 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bari, pronunciandosi nei confronti di NOME, dichiarava inammissibile l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale presentata ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), in relazione alla pena detentiva che il condannato doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 13 febbraio 2027.
La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata sull’assunto che il titolo posto in esecuzione riguardava i delitti di cui agli artt. 416, primo, secondo, terzo e sesto comma, cod. pen., e 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 26 giugno 1998, n. 286 (T.U. imm.), che costituivano reati ostativi, rilevanti ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., così come novellato dall’art. 1 decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo.
Con tale doglianza, in particolare, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario richiesto da NOME, che era stata affermata sulla base di un’erronea valutazione del titolo in esecuzione, che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza di Bari, non comprendeva il delitto di cui all’art. 12, commi 3 e 3-bis, T.U. imm., ma solo quello previsto dall’art. 416, primo, secondo, terzo e sesto comma, cod. pen., che comportava l’applicazione al caso di specie della disposizione dell’art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui NOME veniva condannato dalla Corte di appello di Lecce, con la sentenza irrevocabile emessa il 28 gennaio 2022, alla pena di
quattro anni di reclusione, per la commissione del reato di cui all’art. 416, primo, secondo, terzo e sesto comma, cod. pen.
Ne discende che, al contrario di quanto erroneamente affermato nel provvedimento censurato, il titolo posto in esecuzione nei confronti di NOME non comprendeva il reato di cui all’art. 12, commi 3 e 3 -bis, T.U. imm., per il quale il ricorrente era stato assolto dalla Corte di appello di Lecce.
Il Tribunale di sorveglianza di Bari, pertanto, non teneva conto del fatto che il divieto previsto dall’art. 4 -bis, comma 1 -bis, Ord. pen., relativamente alla materia dell’immigrazione clandestina, opera per i soli «delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12 -bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 », tra i quali, all’evidenza, non è compresa la fattispecie dell’art. 416-bis, primo, secondo, terzo e sesto comma, cod. pen., per la quale il ricorrente era stato condannato dalla Corte di appello di Lecce.
Occorre, per converso, rilevare, in linea con quanto affermato dalla parte ricorrente, che, relativamente alla fattispecie per la quale NOME era stato condannato, trova applicazione la diversa fattispecie dell’art. 4 -bis, comma 1 -ter, Ord. pen., che fa riferimento «all’articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dall’articolo 12, commi 3, 3 – bis e 3 -ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».
Tutto questo comporta che, secondo quanto previsto dal primo periodo dell’art. 4 -bis, comma 1 -ter, Ord. pen., tenuto conto del titolo di reato posto in esecuzione, a NOME potevano essere concessi i benefici penitenziari di cui all’art. 4 -bis, comma 1, Ord. pen. «anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58 -ter ». Ne consegue che al ricorrente, anche in assenza di un comportamento collaborativo rilevante ex art. 58 -ter Ord. pen., alla luce del delitto per il quale era stato condannato dalla Corte di appello di Lecce, potevano essere concesse tutte le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI dell’Ordinamento penitenziario, compreso l’affidamento in prova al servizio sociale oggetto di vaglio.
Resta fermo, naturalmente, che, al fine di verificare la possibilità di concedere a un detenuto o a un internato una misura alternativa ex art. 4 -bis, comma 1 -ter, primo periodo, Ord. pen., deve essere compiuto «un esame in concreto degli elementi “individualizzanti” che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali e a non riattivarli in futuro» (Sez. 5, n
19536 del 28/02/2022, COGNOME, Rv. 283096 – 01); esame che, nel giudizio di rinvio demandato dalla Suprema Corte, dovrà essere effettuato dal Tribunale di sorveglianza di Bari.
Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei parametri ermeneutici che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Così deciso il 30 novembre 2023.