Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43649 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43649 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui NOME ha chiesto la
concessione della liberazione condizionale, ex art. 176 cod. pen. e della semilibertà.
Il Tribunale premette che il COGNOME era stato condannato alla pena dell’ergastolo per un omicidio ed un tentato omicidio commessi il 29 marzo 1990, nonché per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, commesso fino al dicembre 1996, ed estorsione aggravata ex art. 7, d.l. n. 152 del 1991, accertato fino al dicembre 1996, e che si trovava in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno per 6 mesi, determinata con provvedimento di cumulo della Procura generale di Lecce del 15 giugno 2016
Dava atto, inoltre, di essersi pronunciato, il 10 gennaio 2017, in relazione alla richiesta di permesso premio, sull’istanza di accertamento ex art 58-ter ord. pen., con giudizio limitato all’esame della sentenza di condanna per I reato di omicidio e di tentato omicidio, ritenendo non integrati i presupposti per tale accertamento, mentre esso non era stato esteso anche ai reati di cui all’art. 416-bis cod. pen., né a quello di estorsione aggravata.
Rilevava altresì che tutti i reati oggetto del provvedimento di cumulo erano ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, in quanto rientranti nella previsione di cui all’art. 4-bis ord. pen., sicché non poteva ritenersi applicabile lo scioglimento del cumulo, dal momento che questo comunque non aveva determinato alcun effetto deteriore per il condannato. Riteneva, quindi, inammissibile l’istanza di concessione dei benefici penitenziari, in quanto NOME non aveva richiesto l’accertamento incidentale ex art. 58-ter ord. pen. quanto meno con riguardo ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e di estorsione aggravata, tenuto anche conto del fatto che vi era stato un precedente accertamento negativo.
Avverso tale decisione, COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo un unico motivo di censura con il quale prospetta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 25 Cost., 184 cod. pen. in relazione agli artt. 4-bis e 48, I. n. 354 del 1975 e all’art. 176 cod. peri., nonché vizio motivazione.
Premette la difesa che il condannato è detenuto ininterrottamente dal 18 luglio 1990, in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamenl:o diurno. Secondo il ricorrente, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, riguardo al delitto di omicidio non poteva operare la preclusione all’accesso ai benefici penitenziari prevista dall’art. 4-bis ord, pen. in quanto tale disposizione è entrata in vigore in un momento successivo alla commissione di tale reato, sicché non avrebbe avuto senso richiedere l’accertamento della collaborazione inesigibile o impossibile di cui all’art. 58-ter ord. pen.
Quanto agli altri reati per i quali NOME era stato condannato a pena detentiva temporanea, e che rientravano nella previsione di cui all’art. 4-bis, essendo commessi successivamente alla sua entrata in vigore, il Tribunale non avrebbe considerato il rilievo svolto dalla difesa secondo il quale, ai sensi dell’art. 72 cod. pen., tali pene erano eseguite nella forma dell’isolamento diurno, sicché, ai sensi dell’art. 184 cod. pen. esse dovevano ritenersi estinte, essendo NOME detenuto da più di trent’anni, alla luce della giurisprudenza di legittimità che ritiene applicabile tale previsione normativa anche oltre le ipotesi da essa testualmente previste.
Pertanto, l’estinzione delle pene temporanee relative ai reati ostativi avrebbe consentito l’applicazione dei benefici penitenziari.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Nella specie si versa in un’ipotesi di cumulo di pene per reati ostativi e non ostativi.
Invero, il delitto di omicidio in relazione & quale NOME è stato condannato alla pena dell’ergastolo risulta commesso in data antecedente all’introduzione dell’art. 4-bis ord. pen. ad opera del d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, il quale prevede il divieto di concessione dei benefici penitenziari per i reati dal medesimo previsti. La sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020 ha indotto questa Corte a rimeditare il precedente orientamento in ordine all’incidenza del divieto di retroattività sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., sulla disciplina dell’esecuzione della pena, allorché la normativa sopravvenuta comporti una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, atteso che, in tal caso, la successione normativa determinerebbe, se non circoscritta ai fatti di reato posteriori, l’applicazione di una pena che sarebbe sostanzialmente difforme rispetto a quella legalmente stabilita al momento della violazione, frustrando le garanzie che stanno alla base del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano il trattamento sanzionatorio previsto per il reato. Ha, altresì, osservato che gli aggravamenti di disciplina in punto di accesso alle misure alternative alla detenzione, previsti dall’art. 4 bis ord. pen., via via resi più stringenti da leg
successive anche con estensione a un numero crescente di fattispecie di reato, integrano un assetto punitivo peggiorativo, che impegna le garanzie di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., in quanto, a seconda dei casi, tale assetto preclude in modo assoluto, ovvero rende significativamente meno probabile o più lontana nel tempo, la concessione delle misure alternative alla detenzione (Sez. 1, n. 37053 del 01/12/2020, COGNOME, Rv. 280098 – 01; Sez. 1, n. 12845 del 20/03/2020, COGNOME, Rv. 279363 – 01).
Applicando tale principio al caso in esame, può affermarsi che poiché il reato di omicidio per cui NOME è stato condannato all’ergastolo risulta commesso anteriormente alla data di introduzione dell’art. 4-bis ord. pen., per esso non opera il regime limitativo previsto da tale disposizione, sicché esso non rientra tra i reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari cui si riferisce detta disposizione.
3. Tale conclusione, tuttavia, non incide sulla valutazione della censura in esame. Infatti, è certo che gli ulteriori reati per i quali NOME è stato condannato a pena temporanea sono stati commessi successivamente all’inl:roduzione dell’art. 4-bis ord. pen. e dunque essi costituiscono senz’altro reati ostativi ai fini della concessione dei benefici penitenziari per i quali, come rilevato dal Tribunale di sorveglianza, non è stato richiesto l’accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile, ex art. 58-ter ord. pen.
In contrario non può opinarsi quanto prospettato dalla difesa in ordine alla intervenuta estinzione delle pene irrogate per tali reati, ai sensi dell’art. 184 cod. pen., essendo esse state eseguite nella forma dell’isolamento diurno, ex art. 72, secondo comma, cod. pen.
Rileva in proposito il Collegio che, secondo la giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere, in caso di concorso tra la pena perpetua e pene detentive temporanee, a seconda che queste ultime siano state inflitte per reato ostativo o meno. Mentre in caso di reato non ostativo, la porzione di pena ad esso riferibile si considera eseguita con l’espiazione della sanzione dell’isolamento diurno, nel secondo caso occorre, invece, avere espiato, accanto al menzionato isolamento diurno, almeno la metà della pena temporanea originariamente inflitta (Sez. 1, n. 18119 del 2/3/2010, COGNOME, Rv. 247068 Sez. 1, n. 38462 del 19/9/2012, COGNOME, Rv. 253453; Sez. 1, n. 988 del 27/9/2017, dep. 2018, Durante, Rv. 271983; Sez. 1, n. 5669 del 8/1/2019, COGNOME, Rv. 274872; Sez. 1, n. 12704 del 03/12/2019, dep. 2020, non mass.).
Orbene, nel caso di specie, caratterizzato dalla commissione di due reati ostativi e dalla applicazione, in relazione ad essi, di pene detentive temporanee, la difesa ha dedotto unicamente l’avvenuta espiazione dell’isolamento diurno, di per sé insufficiente per ritenere estinta la pena irrogata per tali reati, senza la
dimostrazione dell’avvenuta espiazione di metà della pena temporanea inflitt tenendo conto del fatto che il ricorrente ha già conseguito un accertamen sfavorevole in sede di richiesta del permesso premio e che nulla ha dedotto p ritenere assenti collegamenti con la criminalità organizzata.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Segue la condanna del ricorre al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2022.